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06 Aprile 2021


Fra obbligo «di dire la verità» e diritto di difesa del singolo: dal G.u.p. di Milano una nuova pronuncia che riconosce l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 483 c.p. nell’ipotesi di false attestazioni in autodichiarazione Covid-19

GUP Milano, sent. 12 marzo 2021, giud. Del Corvo



1. A pochi giorni dalla notizia della sentenza del g.i.p. di Reggio Emilia in materia di falso in autodichiarazione Covid-19 e illegittimità dei DPCM, un’altra pronuncia di merito accende nuovamente il dibattito (non solo penalistico) sul tema delle dichiarazioni mendaci contenute nelle autocertificazioni richieste al fine di giustificare i propri spostamenti nell’attuale contesto di emergenza sanitaria.

A riconoscere l’insussistenza della contestata ipotesi di cui agli artt. 483 c.p. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000 è stato questa volta il g.u.p. di Milano, chiamato a pronunciarsi in sede di giudizio abbreviato condizionato richiesto da un soggetto imputato per aver dichiarato il falso nel corso di un controllo sul rispetto delle misure limitative degli spostamenti individuali in vigore nel marzo dello scorso anno.

Ancora una volta gli organi di informazione, nel riportare la notizia dell’esito assolutorio, hanno evidenziato con particolare enfasi la portata delle argomentazioni formulate dal giudice, specie con riferimento alla riconosciuta insussistenza di un generale obbligo di «dire la verità» sui fatti oggetto della autodichiarazione sottoscritta in sede di controllo[1].

Nella consapevolezza tanto della stretta attualità del tema, quanto dei rischi sottesi alla inevitabile semplificazione giornalistica del ragionamento giuridico, mi pare anche in questo caso interessante abbozzare alcune considerazioni a prima lettura, rinviando ad altri e più articolati contributi per ulteriori approfondimenti[2].

 

2. Il caso di specie è all’apparenza del tutto sovrapponibile a quelli oggetto delle pronunce in senso assolutorio del g.i.p. di Milano e del g.i.p. di Reggio Emila, già riportate in questa Rivista: nel corso di un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna l’imputato dichiarava in sede di autocertificazione di essersi recato sul posto di lavoro e di essere di rientro al proprio domicilio; all’esito di una ulteriore verifica, tuttavia, gli agenti della POLFER contattavano il datore di lavoro il quale comunicava che in quel giorno l’imputato non era stato impegnato in alcun turno lavorativo: da qui la contestazione di falso ai sensi degli artt. 483 c.p. e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione alle dichiarazioni mendaci contenute nell’autocertificazione giustificativa dello spostamento.

A differenza dei precedenti sopra citati, tuttavia, dalla pronuncia del g.u.p. emerge come all’esito dell’attività istruttoria condotta in giudizio l’effettiva falsità di quanto dichiarato dall’imputato sia apparsa quantomeno dubbia: il difensore aveva infatti prodotto il foglio presenze sottoscritto e timbrato dall’azienda, dal quale risultava la presenza dell’imputato sul luogo di lavoro proprio nel giorno dell’avvenuto controllo.

Il punto non viene tuttavia approfondito dal giudice, che anzi si premura di evidenziare immediatamente come, ad ogni modo, nel caso di specie «non sussistano nemmeno astrattamente (…) i presupposti costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all’art. 483 c.p.».

 

3. In questo senso la pronuncia richiama la lettera della norma incriminatrice del falso del privato in atto pubblico, dalla quale emerge una struttura triadica della fattispecie, incentrata sugli elementi della dichiarazione al pubblico ufficiale, della presenza di un atto pubblico, e della destinazione di tale atto alla prova dei fatti dichiarati[3]. Con riferimento in particolare a tale ultimo profilo – quello della destinazione “alla prova” – il g.u.p., escluso che dall’art. 483 c.p. derivi «un generale obbligo di veridicità nelle attestazioni che il privato renda al pubblico ufficiale», sottolinea come l’atto pubblico «nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa» sia effettivamente «destinato a provare la verità dei fatti attestati» nella misura in cui «una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale».

Sul punto viene richiamata a titolo esemplificativo la casistica giurisprudenziale in materia di false autodichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 rese – si badi bene – al fine di ottenere un provvedimento amministrativo nell’interesse del dichiarante (assegnazione di una casa popolare, abbonamento a tariffa agevolata per i servizi di trasporto pubblico, ammissione ad una gara d’appalto, rilascio del passaporto).

Ad avviso del g.u.p. la predetta struttura della fattispecie di cui all’art. 483 c.p. non sarebbe riconoscibile nel caso di specie, almeno per due ordini di ragioni.

In primo luogo, mancherebbe l’elemento dell’atto pubblico nel quale viene “trasfusa” la dichiarazione del privato: «appare difficile» – scrive il giudice – «stabilire quale sia l’atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze per legge».

Anche ipotizzando che tale atto destinato alla prova dei fatti auto-dichiarati – prosegue il g.u.p. – possa essere «il successivo (eventuale) verbale di contestazione di una sanzione amministrativa o l’atto di contestazione di un addebito di natura penale», rimane fermo il fatto che non vi è alcuna norma che «ricolleghi specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale».

Da qui dunque deriva la seconda ragione (quella più “mediatica”) per la quale ad avviso del giudice non può configurarsi l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 c.p.: se non è identificabile un atto con specifici effetti giuridici che “accolga” la dichiarazione falsa del privato, allora «appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico (…) di “dire la verità” sui fatti oggetto dell’autodichiarazione».

 

4. In chiusura il g.u.p. propone ancora un argomento, questa volta ragionando a contrario, e cioè ipotizzando di voler considerare il privato come obbligato a dichiarare il vero sui fatti oggetto dell’autocertificazione, pur nella consapevolezza di poter essere sottoposto a sanzioni penali ovvero amministrative per la sua condotta.

Un siffatto obbligo, conclude il giudice, «si porrebbe in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo (art. 24 Cost.) e con il principio nemo tenetur se detegere»; il dichiarante infatti si verrebbe a trovare in una sorta di vicolo cieco, dovendo scegliere se riferire il falso, integrando così il delitto di cui all’art. 483 c.p., ovvero dire il vero, ma rischiando di essere sanzionato per la violazione delle misure di contenimento del contagio; violazione che, all’epoca dei fatti, integrava ancora un illecito penale sanzionato con un rinvio quoad poenam all’art. 650 c.p.

 

* * *

 

5. La sentenza del g.u.p. di Milano, a differenza del precedente del g.i.p. di Reggio Emilia, giustifica l’esito assolutorio confrontandosi direttamente con il tema della effettiva configurabilità delle fattispecie codicistiche di falso in relazione alle “autodichiarazioni Covid-19”. Lo stesso aveva fatto a ben vedere anche il g.i.p. del medesimo Ufficio nella già richiamata pronuncia del novembre 2020; se tuttavia in quel caso – come si ricorderà – il giudice si era concentrato sull’argomento (per così dire) “puntuale” della differenza fra fatti e mere manifestazioni di volontà[4], la decisione in commento propone invece un ragionamento di respiro “strutturale”, incentrato sulla verifica della presenza nel caso concreto di (tutti) gli elementi della fattispecie di cui all’art. 483 c.p.

In questo senso, come si è visto, il g.u.p. ritiene che con riferimento alle autocertificazioni richieste per giustificare i propri spostamenti il fatto tipico di cui alla richiamata norma incriminatrice non sia integrato in quanto: i) non è rinvenibile un atto pubblico con specifici effetti giuridici nel quale confluisca la dichiarazione del privato; ii) non è conseguentemente ipotizzabile alcun obbligo del privato di affermare il vero nell’autodichiarazione.

Ebbene, guardando a tale modus argumentandi emerge come le difficoltà evidenziate dal giudice nel riconoscere la struttura dell’art. 483 c.p. nel caso concreto non siano affatto nuove o dovute al peculiare ruolo assunto dalle autodichiarazioni del privato nell’attuale contesto di controllo sulle misure anti-contagio: esse ricalcano piuttosto le considerazioni critiche da tempo formulate dalla dottrina – e da una parte assolutamente minoritaria della giurisprudenza – in ordine alla configurabilità dell’ipotesi di falso del privato in atto pubblico con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000[5].

Sul punto è infatti noto come l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sia nel senso di considerare applicabile la fattispecie di cui l’art. 483 c.p. all’ipotesi di falso in autocertificazione, in ragione della lettera del terzo comma dell’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, che riconosce come «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale».

Alla luce di tale specificazione normativa la prevalente giurisprudenza di legittimità – confortata dall’autorevole precedente delle Sezioni Unite Scelsi del 2007 – ha ritenuto di poter considerare l’autodichiarazione alla stregua di un vero e proprio atto pubblico, la cui rilevanza probatoria impone al privato l’obbligo di dire il vero. In buona sostanza, dunque, nel caso di falso in autocertificazione sussisterebbero tutti gli elementi dell’art. 483 c.p., nella misura in cui atto pubblico destinato alla prova dei fatti sarebbe la stessa dichiarazione sostitutiva resa ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto normativamente considerata come «fatta a pubblico ufficiale»[6].

Una siffatta ricostruzione ermeneutica è stata fortemente criticata dalla dottrina, che ha stigmatizzato l’opzione volta a equiparare l’autocertificazione del privato all’atto pubblico come un’inaccettabile estensione analogica dell’ambito applicativo dell’art. 483 c.p., posto che la norma incriminatrice richiederebbe la sussistenza di una autonoma attività certificativa del pubblico ufficiale che recepisce le dichiarazioni del privato[7].

È evidente dunque come le insuperabili difficoltà riscontrate dal g.u.p. di Milano nel ricondurre il fatto concreto agli elementi della fattispecie incriminatrice contestata debbano necessariamente confrontarsi con il (certo discutibile, ma) costante e fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità che invece risolve tali (giustificate) questioni ermeneutiche con un esercizio interpretativo volto ad assorbire i “segmenti mancanti” del tipo – presenza di un atto pubblico e sussistenza dell’obbligo di verità – entro le stesse caratteristiche che la legge attribuisce all’autodichiarazione resa.

 

6. Merita di essere evidenziato, infine, il riferimento operato dal giudice al canone del nemo tenetur se detegere quale argomento volto a rafforzare la conclusione assolutoria. È infatti noto come la rilevanza di tale principio in funzione di possibile limite alla incriminazione delle false attestazioni contenute nelle autodichiarazioni richieste per gli spostamenti sia stata da subito sottolineata in dottrina, in ragione della ritenuta impossibilità di configurare un obbligo di autodenuncia in capo al privato nel caso di violazione delle prescrizioni anti-contagio[8].

A me pare tuttavia che se davvero si dovesse accedere all’impostazione favorevole a considerare l’autocertificazione alla stregua di un atto pubblico, con relativo obbligo di verità in capo al dichiarante, il richiamo al divieto di dichiarazioni autoaccusatorie non possa costituire un argine irresistibile al possibile giudizio di rilevanza penale dell’eventuale dichiarazione falsa ex art. 483 c.p.

Occorre infatti confrontarsi con i limiti che la giurisprudenza riconosce all’operatività del canone del nemo tenetur con specifico riferimento alle false attestazioni in atto pubblico. In questo senso la Suprema Corte ha più volte escluso l’applicabilità del principio in parola a tali ipotesi, in quanto «il valore dell'atto pubblico, invero, trascende le mere finalità difensive del soggetto indagato ed attinge una serie di interessi (…) che non possono essere pregiudicati dalle prospettive del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale»[9].

 

7. Anche queste ultime considerazioni contribuiscono a far emergere il vero nodo ermeneutico della questione circa la possibile rilevanza penale delle false attestazioni nelle autodichiarazioni Covid-19, che a mio avviso risiede nella effettiva riconducibilità di queste ultime al modello delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000.

È infatti proprio tale qualificazione, riportata come sappiamo negli stessi modelli di dichiarazione predisposti dal Ministero dell’Interno, che – da un lato – apre a quella ermeneutica giurisprudenziale favorevole all’applicabilità del delitto di cui all’art. 483 c.p. e che – dall’altro e conseguentemente – impedisce una piena operatività del principio del nemo tenetur se detegere.

Ebbene, come ho già avuto modo di affermare in relazione ai precedenti di merito sopra citati, a me pare che vi siano buone ragioni per escludere che le autodichiarazioni Covid-19 possano essere inquadrate nelle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

In questo senso emerge non soltanto la difficoltà – pure ampiamente rilevata in dottrina – di riconoscere nelle autodichiarazioni in parola i requisiti delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000[10]; a rilevare è anche e soprattutto la distanza fra le autocertificazioni richieste per giustificare gli spostamenti e l’ambito applicativo della falsità sanzionata all’art. 76 del citato testo unico, che si riferisce in particolare a quelle attestazioni del privato che si inseriscono in un rapporto con la pubblica amministrazione, principalmente caratterizzato dalla presentazione di un’istanza funzionale ad ottenere provvedimenti ampliativi[11].

Le autodichiarazioni richieste in tempo di pandemia, in definitiva, altro non sono che mere scritture private, finalizzate ad adempiere a quell’’«onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento» che incombe sul soggetto sottoposto al controllo[12].

Una siffatta conclusione, se da un lato esclude la configurabilità in caso di mendacio della fattispecie di cui all’art. 483 c.p., dall’altro lascia comunque aperta la possibilità di qualificare le dichiarazioni mendaci contenute nella autodichiarazione in materia di spostamenti alla stregua di falsità personali rilevanti ex artt. 495 e 496 c.p., ovviamente con rifermento alla sola indicazione di quei dati e di quelle informazioni – invero diversi dalle mere ragioni dello spostamento – che rientrano nell’ambito applicativo delle fattispecie di falsità personale[13].

 

[1] Dichiara il falso nell'autocertificazione, il gup lo assolve: "Non c'è obbligo di legge di riferire la verità", in repubblica.it, 25 marzo 2021; Fermato in pieno lockdown, scrive il falso nell’autocertificazione: il gup di Milano lo assolve perché “non c’è obbligo di dire verità”, in ilfattoquotidiano.it, 25 marzo 2021; Autocertificazione, mentire non è reato: lo stabilisce un tribunale, in lastampa.it, 26 marzo 2021; "Nessun obbligo di dire la verità nell'autocertificazione". Il gup di Milano ribalta tutto, in ilgiornale.it, 25 marzo 2021.

[2] In generale, sul tema del falso in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, v. per tutti R. Alagna, Falsità ideologica del privato in atti pubblici, in E.M. Ambrosetti (a cura di), Delitti contro la fede pubblica, Napoli, 2014, 429 ss.; R. Bartoli, Le falsità documentali, in M. Pelissero – R. Bartoli (a cura di), Reati contro la fede pubblica, Torino, 2011, 174 ss.; D. Guidi, La falsità ideologica commessa dal privato, in F. Ramacci (a cura di), Reati contro la fede pubblica, Milano, 2013, 448 ss.; V. Mormando, Falsità del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in V. Mormando – F. Bottalico, Le falsità in atti. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica, Bari, 2017, 509 ss.

[3] Così anche M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 514-515.

[5] Sul tema v. in particolare D. Guidi, La falsità ideologica commessa dal privato, cit., 462 ss.; V. Mormando, Falsità del privato in atto pubblico, cit., 510 ss.

[6] In questo senso, da ultimo, Cass., Sez. V, 24 aprile 2019, n. 32859, in www.dejure.it; Cass., Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 6347, ivi; Cass., Sez. V, 7 febbraio 2017, n. 25927, ivi.

[7] Per una sintesi delle posizioni critiche della dottrina, condivise da una parte assolutamente minoritaria della giurisprudenza, v. in particolare D. Guidi, La falsità ideologica commessa dal privato, cit., 462 ss.; V. Mormando, Falsità del privato in atto pubblico, cit., 510 ss. Di recente, con riferimento in particolare al tema delle autocertificazioni previste dal d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) e dal d.l. n. 76 del 2020 (c.d. decreto Semplificazioni), il tema è stato ripreso da F.A. Siena, Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2020, 237 ss.

[8] Sul punto v. fra gli altri G.L. Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, in questa Rivista, 16 marzo 2020; M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 515 ss.; D. Piva, Il diritto penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere, in Arch. pen., 1/2020, 13; V. Valentini, Profili penali della veicolazione virale: una prima mappatura, in Arch. pen., 1/2020, 7.

[9] Così espressamente Cass., Sez. V, 15 ottobre 2004, n. 22672, in www.dejure.it; nello stesso senso v. anche Cass., Sez. V, 31 ottobre 2007, n. 3557, ivi; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2010, n. 8252, ivi; Cass., Sez. V, 5 febbraio 2014, n. 15654, ivi. Per i limiti all’operatività del nemo tenetur se detegere con riferimento al falso in autocertificazioni Covid-19 v. in particolare F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell’autodichiarazione, in Giurisprudenza Penale Web, 3/2020, 9 ss.

[10] In questo senso è stato evidenziato, da un lato, come l’autodichiarazione rilasciata per giustificare agli spostamenti effettuati non possa essere qualificata ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 quale dichiarazione sostitutiva di normali certificazioni, non risultando tale documento sostitutivo rispetto ad alcuna certificazione comunque già nel dominio conoscitivo della pubblica amministrazione (così R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e prospettive, in questa Rivista, 24 aprile 2020, 10; F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso, cit., 6; M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 516); dall’altro, è risultata dubbia anche la riconducibilità dell’autodichiarazione Covid-19 alla categoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto non vi sarebbe (né potrebbe ipotizzarsi) alcun atto di notorietà con riferimento alle ragioni giustificative dello spostamento (così M. Grimaldi, Covid-19: la tutela penale del contagio, in Giurisprudenza Penale Web, 4/2020, 25)

[11] In questo senso M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 517.

[12] Così si esprimeva la Direttiva del Ministero dell’Interno rivolta ai Prefetti n. 14606 dell’8 marzo 2020, che – come noto – prevedeva che tale onere, in una «logica di responsabilizzazione dei singoli», potesse essere assolto producendo un’autodichiarazione.

[13] Con riferimento alla configurabilità delle fattispecie di falsità personali, problematica è la questione circa l’applicabilità dell’ipotesi di cui all’art. 495 c.p. ovvero di quella di cui all’art. 496 c.p.; sul punto, anche per gli opportuni riferimenti, sia consentito il rinvio a E. Penco, Autodichiarazione Covid-19 e reati di falso, cit.