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19 Novembre 2019


Raccomandazioni in materia di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE


GUUE C 380/1 dell'8 novembre 2019


1. Segnaliamo ai lettori che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 380/1 dell’8 novembre 2019 sono state pubblicate le Raccomandazioni, a cura della Corte di Giustizia UE, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Si tratta di 39 linee guida, che nella sostanza riprendono le disposizioni del titolo terzo Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, formalmente destinate ai giudici degli Stati membri dell’Unione, ma evidentemente di interesse anche per gli avvocati che intendano stimolare la proposizione di questioni pregiudiziali nell’ambito di procedimenti che coinvolgono i loro assistiti; nonché per gli studiosi del diritto dell’Unione europea e delle sue intersezioni col diritto e la procedura penale.

Il documento è diviso in due parti: la prima avente ad oggetto le disposizioni applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale; la seconda contenente le disposizioni specificamente dedicate alle domande la cui trattazione richieda particolare celerità.

 

2. Le disposizioni di portata generale trattano questioni relative all’autore della domanda di pronuncia pregiudiziale (ossia gli organi giurisdizionali degli Stati Membri, secondo la nozione autonoma adottata dalla Corte: v. racc. n. 3 ss.); all’oggetto e alla portata della domanda (ossia il diritto dell’Unione applicabile nel procedimento principale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali laddove si verta nell’ambito dell’attuazione del diritto dell’Unione: v. racc. n. 8 ss.); al momento opportuno per effettuare il rinvio pregiudiziale (ossia quando il giudice nazionale sia in grado di “definire con sufficiente precisione il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale”, dunque eventualmente all’esito del contraddittorio tra le parti: v. racc. n. 12, 13); alla forma e al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale (che deve essere il più possibile sintetica, dell’ordine di “una decina di pagine”, e deve riportare una serie di elementi necessari indicate alle racc. n. 15 ss.); alla protezione dei dati personali e all’anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale (racc. n. 21, 22); alla trasmissione alla Corte della domanda e del fascicolo nazionale (racc. n. 23, 24); all’interazione tra il rinvio pregiudiziale e il procedimento nazionale (sotto i profili della sospensione del procedimento nazionale e delle comunicazioni alla Corte di giustizia riguardanti le sue vicende, racc. n. 25 ss.); alle spese ed al gratuito patrocinio (racc. n. 28-29); allo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte (con riguardo alle fasi in cui si articola: racc. n. 31) nonché all’invito al giudice del rinvio a rendere edotta la Corte del seguito dato alla sua decisione (racc. n. 32).

 

3. Le raccomandazioni riguardanti le procedure che richiedono particolare celerità includono le condizioni di applicazione delle regole speciali (ad esempio quando sono coinvolte persone private della libertà personale o soggetti minori: racc. n. 34 ss.); nonché i contenuti della relativa domanda e le comunicazioni tra la Corte, il giudice nazionale e le parti (racc. n. 35 ss.).

Il documento si conclude con un’utile checklist degli elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

(Stefano Zirulia)