Cass., Sez. VI, sent. 21 maggio 2025 (dep. 25 luglio 2025), n. 27422, Pres. G. De Amicis, Rel. F. D’Arcangelo
*Contributo pubblicato nel fascicolo 2/2026.
1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta un’interessante questione relativa alla riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322 quater c.p., prevista come obbligatoria in caso di condanna per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione. La Corte, pronunciandosi in un giudizio relativo a una imputazione per peculato, si domanda, in particolare, se la riparazione pecuniaria debba essere ordinata anche nel caso in cui siano già stati effettuati in favore del danneggiato il risarcimento del danno o le restituzioni. Dal momento che il risarcimento del danno nel caso del peculato, infatti, comprende anche il profitto, e che tale somma costituisce per espressa previsione normativa l’oggetto della riparazione pecuniaria, qualora i beni oggetto di appropriazione illecita siano restituiti o risarciti medio tempore si pone il rischio di un ingiustificato arricchimento dell’amministrazione pubblica danneggiata, costituitasi parte civile nel processo penale[1], che si vedrebbe corrisposto il doppio del danno effettivo (rispettivamente, a titolo di risarcimento e a titolo riparazione pecuniaria).
Nel caso di specie, una tabaccaia, incaricata del pubblico servizio della riscossione della tassa automobilistica regionale, è imputata per il delitto di peculato per l’appropriazione di somme denaro e per il loro mancato versamento alla Regione. All’esito del rito abbreviato viene ritenuta responsabile e condannata, oltre alla pena della reclusione e alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità temporanea a contrattare con la pubblica amministrazione, anche al pagamento di una somma in favore dell’amministrazione equivalente al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p., giudizio poi confermato dalla Corte d’appello di Venezia. L’imputata ricorre dunque per cassazione articolando più motivi, tra i quali quello relativo all’illegittima applicazione dell’art. 322 quater c.p. da parte dei giudici di merito, che hanno condannato la ricorrente al pagamento della riparazione pecuniaria pur avendo questa già restituito il profitto del reato attraverso il fideiussore, poi escusso dalla Regione. Tale risarcimento avrebbe rimosso interamente le utilità derivanti dal reato, privando così la riparazione pecuniaria del suo fondamento oggettivo. Il giudice di legittimità, ritenendo fondata la censura, ha annullato il relativo capo della decisione di merito.
Con la sentenza annotata, la Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla questione, affermando che quando il condannato ha già restituito il profitto del reato o risarcito l’equivalente, privandosi così delle utilità ingiustamente ottenute, la riparazione pecuniaria non è dovuta. Tale soluzione viene argomentata sulla base di un’analogia con la situazione di cumulo tra la confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p. ed il risarcimento, che la giurisprudenza di legittimità aveva già considerato inammissibile in ragione della necessità di attualizzare il calcolo del profitto sul quale la misura ablatoria si applica, qualora venga medio tempore restituito o risarcito[2]. La pronuncia, attraverso il ricorso ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, applica al caso in esame gli stessi principi, muovendo dalla medesima natura e struttura oggettiva che accomunerebbe riparazione pecuniaria e confisca[3] e dal divieto di illecito arricchimento del soggetto danneggiato.
2. Per meglio comprendere gli snodi argomentativi che hanno condotto alla decisione in commento, è opportuno svolgere qualche precisazione. La questione posta alla Corte coinvolge infatti, come si è detto, il rapporto tra riparazione pecuniaria e risarcimento del danno, ma per comprenderne la ratio è indispensabile fare luce anche sui rapporti che intercorrono tra confisca, risarcimento e riparazione pecuniaria, richiamati dalla motivazione della sentenza. Tali rapporti risultano notevolmente complessi, a causa della difficoltà di ricostruire la precisa natura dei singoli istituti, ed hanno richiesto alla giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni un importante sforzo interpretativo, volto a chiarire se le suddette misure siano tra loro cumulabili o meno. Vale la pena, allora, cercare in primo luogo di ricostruire brevemente il quadro delle diverse conseguenze patrimoniali che derivano oggi dalla commissione dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 322 bis c.p.
2.1. Innanzitutto, come ogni altro reato, anche i richiamati delitti contro la p.a. comportano sempre ex art. 185 c.p. l’obbligo alle restituzioni ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Quando vi è costituzione di parte civile nel processo penale, pertanto, il giudice è chiamato a pronunciarsi anche sugli effetti civili del reato. La terminologia utilizzata dall’art. 185 c.p., come è noto, rimanda alle diverse modalità di attuazione del ristoro del pregiudizio patito dal danneggiato: la “restituzione” viene dunque comunemente intesa non soltanto in senso letterale, ma anche come restitutio in integrum, e dunque ripristino dello stato precedente al fatto, ampliando così la portata del risarcimento sia a quello per equivalente che in forma specifica[4].
La responsabilità civile assume nella tradizionale impostazione natura primariamente compensativa, al di là delle dispute in materia di danno non patrimoniale e delle aperture in favore di una possibile ulteriore funzione sanzionatoria che può assumere in casi peculiari, secondo la giurisprudenza più recente sui c.d. “danni punitivi”[5]. Ciò si riflette inevitabilmente sull’oggetto e sulla relativa azione della responsabilità civile, dal momento che essa viene parametrata unicamente sul pregiudizio subito dal danneggiato, piuttosto che sulla gravità dell’illecito e sulla personalità del danneggiante, e che la pretesa, come è noto, può essere fatta valere unicamente su domanda di parte.
2.2. Se è vero che per i delitti dei pubblici funzionari contro la pubblica amministrazione la legge non prevede pene pecuniarie congiunte a pene detentive, come avveniva prima della l. 26 aprile 1990, n. 86 e come auspicano talora organismi internazionali, è anche vero che la responsabilità per tali delitti determina oggi ex lege ulteriori conseguenze patrimoniali oltre al risarcimento del danno: quelle previste ex artt. 322 ter e 322 quater c.p.
2.2.1. La prima disposizione, introdotta con l. 29 settembre 2000, n. 300, prevede la misura della confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. L’art. 322 ter c.p., stabilisce infatti che «nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti [...], per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto», ed al secondo comma estende la stessa previsione al caso di delitto di cui all’art. 321 c.p. La disposizione è volta a prescrivere l’obbligatorietà della misura ablatoria, già disciplinata in via generale dagli artt. 240 c.p. ss. e analoga a quella già prevista in altri ambiti specifici[6], nonché a prevedere anche in questo caso la misura per equivalente.
Il dibattito sulla natura della confisca è notoriamente ampio e ricco di diverse interpretazioni. Tuttavia, è ormai acquisito che queste debbano essere riferite alle singole ipotesi di confisca piuttosto che ad un’unica fattispecie, in virtù del “polimorfismo” che caratterizza la figura. Rispetto alla misura ex art. 322 ter qui rilevante è necessario allora distinguere tra le due diverse ipotesi previste: la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato e quella per equivalente. La prima è più facilmente ricollegabile al modello generale di cui all’art. 240 c.p., ed è connotata da una natura di prevenzione speciale e di ripristino della situazione patrimoniale del reo prima del reato – da non confondersi con la natura compensativa della responsabilità civile – attraverso la rimozione dei beni illecitamente conseguiti. La seconda, invece, sarebbe connotata secondo la giurisprudenza da una natura afflittiva e sanzionatoria, più che di prevenzione speciale, e dunque riconducibile alla materia penale ed al limite del ne bis in idem sanzionatorio[7]. Quest’ultima, però, non esaurisce la platea di possibili funzioni che possono esserle riconosciute: anche rispetto alla confisca per equivalente, infatti, è stata riconosciuta una funzione ripristinatoria, che si affianca a quella punitiva[8]. Tali diverse nature convivono all’interno dell’istituto[9], non consentendo di ricondurlo ad una «pura e semplice pena patrimoniale»[10].
Le diverse finalità che la confisca assume si riflettono inevitabilmente anche negli orientamenti giurisprudenziali che l’hanno applicata e ne hanno definito i rapporti con gli istituti “vicini”. Ad esempio, alla luce della sua funzione sanzionatoria, i giudici di legittimità hanno ritenuto la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. non applicabile retroattivamente e non cumulabile con la riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. Avendo quest’ultima la medesima natura afflittiva della prima, infatti, la condanna al versamento di entrambe determinerebbe la violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio, il quale preclude la duplicazione di sanzioni aventi un’identica finalità e uno stesso contenuto[11]. Invece, allo stesso tempo, la ritenuta natura ripristinatoria della confisca sia diretta che per equivalente ex art. 322 ter ha condotto la giurisprudenza a consentirne l’applicazione anche in caso di prescrizione del reato, nonché ad escluderla nel caso in cui sia stato già risarcito il prezzo o il profitto del reato, venendo meno l’oggetto cui la misura ablatoria dovrebbe rivolgersi e la necessità quindi di privare il reo dei proventi illeciti conseguiti[12]. La confisca è infatti in ogni caso «strumentale a colpire l’accrescimento patrimoniale frutto dell’illecito e non una parte del patrimonio in quanto tale», e qualora fosse cumulabile con il risarcimento si darebbe vita «ad un effetto sanzionatorio illegittimo, in quanto non previsto dalla legge»[13]. Anche la confisca per equivalente, dunque, in virtù della sua natura non solo punitiva ma anche ripristinatoria, dev’essere esclusa quando sia stata integralmente restituita o risarcita la somma lucrata, venendo meno una delle sue finalità fondamentali.
2.2.2. L’art. 322 quater c.p. disciplina invece il diverso istituto della riparazione pecuniaria. La disposizione, introdotta con la l. 27 maggio 2015, n. 69, prevede che «con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»[14], ed introduce quindi un istituto peculiare, di difficile inquadramento sistematico ed innovativo rispetto alle tradizionali categorie sanzionatorie in materia penale[15], che riflette la tendenza più recente del legislatore italiano (sconfessata però dalla recente legge Nordio su abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite) ad aggravare, spesso in modo disorganico, il trattamento dei reati contro la pubblica amministrazione[16].
La categoria delle “riparazioni pecuniarie”, invero, ha vissuto un’articolata evoluzione nell’ordinamento italiano. Il termine è emerso per la prima volta all’interno del codice penale Zanardelli, il quale all’art. 38 aveva introdotto «oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni» e a prescindere dalla causazione di un danno, la possibilità di condannare il responsabile di un delitto contro l’onore al pagamento di una «somma determinata a titolo di riparazione». Si trattava evidentemente di una sanzione accessoria, specificamente volta ad una maggiore efficacia della risposta penale a tutela dell’onore idonea, nell’ordinamento del tempo limitato nel riconoscimento del danno extracontrattuale risarcibile, a consentire comunque una compensazione per l’offeso anche in assenza dei requisiti ex art. 2043 c.c.[17]. Già al tempo era discusso peraltro l’inquadramento sistematico dell’istituto, essendo dubbia la sua qualificabilità come forma di compensazione dei danni morali o come sanzione privata[18]. Simili dubbi si sono protratti anche a seguito della sua espunzione dall’ordinamento con l’introduzione del codice Rocco[19], il quale continua a parlare di “riparazione” con riferimento a sanzioni accessorie specifiche: la pubblicazione della sentenza ex art. 186 c.p., che sembra avere la sola funzione satisfattiva del danno morale; la pena pecuniaria introdotta successivamente dall’art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, la quale sembra riprodurre il nesso tra riparazione e offese all’onore[20]. Ma non mancano neanche riferimenti al concetto di riparazione come circostanza attenuante o come causa estintiva del reato, a testimonianza dell’ampio e confuso insieme di significati e funzioni che nel tempo sono stati veicolati attraverso questo termine[21].
Il caso in esame riguarda però un’ipotesi diversa da quelle menzionate, esplicitamente limitata ai delitti contro la pubblica amministrazione. La previsione anche in questo caso di una “riparazione pecuniaria”, piuttosto che di una “pena pecuniaria” o di una diversa dizione più espressiva di un carattere punitivo, ha fatto emergere la necessità di una definizione più precisa dello strumento. Secondo dottrina e giurisprudenza, sussistono vari indici a sostegno di una caratterizzazione della misura come punitivo-deterrente, invece che compensativa, e della sua diversità rispetto ad altre forme di riparazione contemplate dall’ordinamento: la natura pubblica degli interessi dei reati richiamati dalla disposizione; la sua natura obbligatoria; la predeterminazione della sua misura da parte della legge, a prescindere dalla gravità dell’offesa o dal disvalore del fatto, diversamente ad esempio dalla riparazione prevista per la diffamazione a mezzo stampa[22]; la terminologia utilizzata – «pagamento» –, diversa rispetto a quella impiegata per la confisca del prezzo o del profitto del reato ex art. 322 ter c.p., che pure, come detto, viene comunque ritenuta avere carattere afflittivo e sanzionatorio[23].
Secondo la Corte di cassazione, in particolare, l’istituto di cui all’art. 322-quater c.p. può essere interpretato come «sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva» e «forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio [...], non affidata all’iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad un’espressa richiesta della persona offesa», il cui ammontare non è rimesso alla valutazione del giudice ma è necessariamente equivalente alle utilità indebitamente ottenute con il reato[24]. Si tratterebbe dunque di una sanzione accessoria rispetto alla pena principale e riconducibile alla materia penale, con conseguente sottoposizione a principi penalistici quali quello di irretroattività[25].
3. Come si può evincere dalle considerazioni appena svolte, le tre diverse conseguenze patrimoniali esaminate sono destinate inevitabilmente a concorrere nella medesima fattispecie concreta, dal momento che, pur avendo in parte presupposti e destinatari diversi, hanno tutte ad oggetto l’ablazione del profitto del reato. Se le restituzioni ed il risarcimento hanno una prevalente funzione compensativa, la riparazione pecuniaria una prevalente funzione punitiva, e la confisca una funzione preventiva e sanzionatoria o ripristinatoria e sanzionatoria, a seconda che sia diretta o per equivalente, risulta complesso allora dirimere quali scelte debba compiere il giudice di fronte ad una loro sovrapposizione.
In particolare, come si è visto, il difficile inquadramento della confisca ex art. 322 ter c.p. ha dato adito a soluzioni ispirate a principi differenti, che hanno portato ad escluderne sia la cumulabilità con la riparazione pecuniaria che con il risarcimento, già corrisposto medio tempore: la prima, alla luce di una comune natura afflittiva tra riparazione pecuniaria e confisca per equivalente, per cui sarebbe sproporzionata e contraria al principio del ne bis in idem sanzionatorio l’applicazione di entrambe le misure; la seconda, in ragione della funzione ripristinatoria di entrambe le tipologie di confisca, per cui se il loro obiettivo è rimuovere l’illecito arricchimento e ripristinare lo status quo ante sarebbe inutile e sovrabbondante condannare due volte il reo al pagamento della stessa somma.
Lo stesso problema si pone partendo dalla prospettiva della riparazione pecuniaria. Come già evidenziato, sulla base del riconoscimento di una simile funzione sanzionatoria e punitiva è stata sostenuta la non cumulabilità dell’istituto con la confisca per equivalente. Resta dubbio, però, almeno a nostro avviso, quanto rilevi anche una funzione ripristinatoria dello status quo ante e di privazione dei vantaggi conseguiti dal reo attraverso il reato, più tipica invece della confisca ex art. 322 ter c.p., e se sia possibile o meno quindi applicare lo stesso principio di diritto sul rapporto tra confisca e risarcimento del danno anche al caso di cumulo tra riparazione e risarcimento[26].
4. Premesso tale complesso e non scontato inquadramento, può ora tornarsi al caso di specie. Come preannunciato, la questione affrontata dalla sentenza è quella dei limiti di applicabilità dell’istituto della riparazione pecuniaria previsto dall’art. 322 quater c.p., con particolare riferimento alla possibilità di cumulo con la restituzione dei beni che rappresentano il profitto del reato precedentemente alla condanna.
La sentenza annotata ritiene fondate le censure della ricorrente, ed accoglie così la tesi secondo la quale non può essere dovuta la corresponsione al contempo della riparazione pecuniaria e del risarcimento, e dunque – ecco la massima – va esclusa la condanna alla riparazione quando l’imputato abbia medio tempore restituito il prezzo o il profitto del reato. Per giungere a questa soluzione, la S.C. muove dalla necessità di operare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, che pure espressamente stabilisce (qui sta il problema) che la riparazione pecuniaria non pregiudica di per sé la condanna al risarcimento del danno delle parti civili costituite.
La Cassazione risolve il problema dell’inquadramento della riparazione pecuniaria affermando che anche al caso di specie può essere applicato lo stesso principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza sui rapporti tra confisca e risarcimento: la determinazione del quantum del profitto ottenuto dal reo dev’essere operata secondo un criterio di attualità e con riferimento al momento in cui la misura è irrogata, e se alla pronuncia della sentenza il reo non dispone più di alcuna utilità illecita non è più dovuta alcuna somma. La misura quantitativa, dunque, dev’essere calcolata al netto delle restituzioni o del risarcimento eventualmente già corrisposti, essendo il parametro della riparazione pecuniaria come della confisca l’accrescimento patrimoniale effettivamente conseguito dal reo e dovendosi riconoscere in caso contrario «un insanabile e irragionevole contrasto con il divieto di ingiustificato arricchimento».
L’unico ostacolo ad una simile soluzione è il dettato normativo dell’art. 322 quater c.p., il quale afferma chiaramente che la riparazione pecuniaria dev’essere «sempre» corrisposta e non pregiudica il diritto al risarcimento del danno. La Corte non manca di affrontare anche questo evidente nodo, ritenendo di poterlo sciogliere attraverso una lettura che si sforza di conservare un significato alla lettera della legge. La clausola troverebbe applicazione, infatti, nei soli casi – diversi da quello di specie – in cui le restituzioni o il risarcimento abbiano avuto ad oggetto una parte soltanto del profitto del reato, e dunque residui la possibilità di condannare il reo al pagamento ex art. 322 quater c.p. nei limiti di quanto non ancora corrisposto.
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5. La sentenza in commento rappresenta la prima nel panorama giurisprudenziale ad occuparsi del problema dell’ammissibilità della riparazione pecuniaria, prevista dall’art. 322 quater c.p., in caso di avvenuta restituzione o risarcimento del profitto del reato nei confronti del danneggiato sul piano civilistico. Il tema è di particolare attualità, essendo il frutto delle più recenti riforme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, e fa seguito alle precedenti pronunce menzionate della Corte di cassazione volte a sistematizzare in modo più preciso l’ampia congerie di istituti e sanzioni. La loro introduzione nell’ordinamento, volta ad aggravare il trattamento dei reati dei pubblici funzionari e neutralizzarne i profitti illeciti, è infatti avvenuta spesso in modo disorganico, lasciando agli interpreti il compito difficile di dirimerne le incertezze definitorie e applicative.
Dal lato della riparazione pecuniaria districare i rapporti con gli altri istituti è particolarmente complesso, e lo è in particolare rispetto all’eventualità del cumulo con il risarcimento, che rappresenta la questione fondamentale affrontata dalla pronuncia. Non soltanto perché alla misura viene più spesso riconosciuta una natura punitiva, piuttosto che riparatoria, e dunque non è pacifica l’applicabilità dello stesso principio utilizzato per il cumulo tra confisca e risarcimento; ma perché è lo stesso tenore letterale della disposizione ex art. 322 quater c.p. ad esprimersi in senso contrario, evidenziando che la riparazione non pregiudica il diritto al risarcimento. Potrebbe essere interpretata come una sanzione volta solo a rimuovere il vantaggio patrimoniale ottenuto attraverso il reato, e dunque dipendente come la confisca dall’attuale presenza dello stesso nel patrimonio del reo; oppure come una vera e propria sanzione civile accessoria alla pena, in quanto destinata a favore dell’amministrazione lesa ma, per espressa previsione legislativa, a prescindere dalla compensazione di un danno, in modo simile a quanto avviene con i danni ultracompensativi irrogati sulla base della doctrine dei punitive damages di common law[27], con conseguente irrilevanza della permanenza o meno del profitto[28].
6. La pronuncia della Sesta Sezione della Cassazione ha sicuramente il merito di dirimere alcuni dubbi interpretativi intorno al complesso istituto di cui all’art. 322 quater c.p., scegliendo la prima delle interpretazioni appena menzionate per impedire un eccessivo cumulo di sanzioni aventi ad oggetto lo stesso quantum patrimoniale e l’ingiustificato arricchimento dell’ente danneggiato. Tuttavia, a nostro avviso, rischia di sottovalutare le differenze che sussistono tra riparazione pecuniaria e confisca, per come emergono dalla lettera dell’art. 322 quater c.p., e di pervenire così ad una sostanziale interpretatio abrogans dell’istituto[29].
Partendo dal primo punto, va premesso che non è privo di fondamento il tentativo della sentenza di prospettare un’analogia con la confisca. I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di confisca obbligatoria ex art. 322 ter sono però il frutto delle peculiarità di questo specifico istituto all’interno del sistema. Pur essendo sufficientemente consolidata a livello interno la natura afflittivo-sanzionatoria di entrambe le misure ablative, confisca e riparazione pecuniaria, a noi pare che sia diverso il problema del loro rapporto con il risarcimento del danno, sia da un punto di vista letterale che sistematico. La riparazione pecuniaria non sembra rivolgersi direttamente ai beni frutto del profitto del reato, quanto ad una somma che è soltanto parametrata a questi, imposta – questo è il punto - come ulteriore punizione per il reo[30].
Di conseguenza, contrariamente a quanto si afferma per la confisca ex art. 322 ter c.p., la lettera della disposizione consentirebbe una piena qualificazione della misura come sanzione civile con connotazione punitiva e come pena in rem, prescindente tanto dalla riparazione del pregiudizio subito dal danneggiato quanto dalla persistenza di una situazione di arricchimento del danneggiante, e dunque insuscettibile di riduzione o esclusione[31]. Al contrario del caso di coesistenza tra confisca e riparazione[32], il cumulo tra riparazione pecuniaria e risarcimento non sarebbe così in contrasto con il principio del ne bis in idem sanzionatorio: se la riparazione pecuniaria viene interpretata come una vera e propria pena, infatti, non si pongono problemi di duplicazione con il risarcimento o le restituzioni sul piano civile, esattamente come non emergono nel rapporto tra queste e le formali pene pecuniarie.
In secondo luogo, la soluzione favorevole ad un’equiparazione in questi termini tra confisca e riparazione pecuniaria rischia di privare l’istituto della riparazione delle sue peculiarità e della sua autonomia, rendendolo potenzialmente solo un inutile duplicato della confisca. La diversa interpretazione scelta dalla Corte sulla riparazione pecuniaria, per cui questa sarebbe come la confisca volta anche e soprattutto a privare il reo del profitto conseguito, e dunque da quantificare secondo le utilità ancora nel patrimonio del reo, non è priva di una sua ragionevolezza, soprattutto alla luce di una lettura costituzionalmente orientata. Tuttavia, nel momento in cui le due misure vengono interpretate in modo da avere lo stesso oggetto, le stesse finalità e lo stesso ambito di applicazione, risulta difficile trovare casi nei quali non si sovrappongano: sostanzialmente, le due fattispecie verrebbero a coincidere, con conseguente abrogazione di fatto dell’art. 322 quater c.p., nonostante le disposizioni legislative non solo non escluderebbero il cumulo tra riparazione pecuniaria e risarcimento, ma neanche quello tra la riparazione e confisca, essendo entrambe obbligatorie[33]. L’interpretazione della sentenza nel caso in esame sembra assumere, dunque, a nostro avviso, i connotati di una vera e propria interpretatio abrogans[34].
7. La soluzione proposta dalla Corte, in definitiva, risente di un orientamento che nel suo complesso interpreta i rapporti tra confisca, riparazione pecuniaria e risarcimento in modo divergente rispetto al dettato normativo, che si esprime sempre favorevolmente al cumulo, con il rischio di pregiudicare l’applicabilità della riparazione pecuniaria, recessiva rispetto alle altre. Ha certamente il merito, però, di chiarire meglio gli ambiti di applicabilità delle diverse conseguenze patrimoniali introdotte, spesso in modo caotico, per aggravare il trattamento dei reati dei pubblici funzionari, perseguendo l’obiettivo condiviso nella giurisprudenza di allievare il gravoso e discutibile carico sanzionatorio previsto oggi in materia di delitti contro la pubblica amministrazione.
La moltiplicazione delle figure sanzionatorie e l’alto grado di afflittività che ne deriva può sollevare sicuramente molte riflessioni e critiche tra gli interpreti. La soluzione prospettabile, tuttavia, non può a nostro sommesso avviso essere quella di un’interpretazione della riparazione pecuniaria che pervenga ad una sua sostanziale disapplicazione, contraddicendo, a ben vedere, il c.d. orientamento tassativizzante della stessa Sezione Sesta della Cassazione, che fa leva proprio sul rispetto della lettera della legge. Lodevole allora è l’ordinanza della stessa Sezione Sesta del 24 settembre 2025, n. 36356[35], già pubblicata su questa Rivista, che ha avanzato la questione di legittimità costituzionale proprio in relazione all’art. 322 quater c.p., per contrarietà con gli artt. 3 e 27 Cost., nonché con l’art. 49 CEDU attraverso il parametro interposto dell’art. 117 Cost., motivando sulla base della criticabilità di interpretazioni costituzionalmente orientate che pervengano di fatto «alla generalizzata disapplicazione dell’art. 322-quater cod. pen.» e disattendano il dato normativo. Secondo l’ordinanza, gli orientamenti giurisprudenziali menzionati, di cui la sentenza in commento costituisce espressione, conducono ad una inammissibile interpretatio abrogans della disposizione, e come tali, senza l’auspicabile pronuncia del giudice delle leggi, non possono trovare applicazione. Di qui la richiesta di espungere dal codice penale l’art. 322-quater c.p.: un esito che risolverebbe, con tutta evidenza, anche la questione del rapporto col risarcimento del danno, oggetto della sentenza annotata.
Una notazione finale. La sentenza in commento risulta interessante anche in un’ottica di più ampio respiro, vertendo su disposizioni che sono espressione di una tendenza generale del legislatore attuale: quella ad aggravare la risposta punitiva per alcune categorie di reato, ricorrendo però al contempo a forme di privatizzazione della giustizia penale, come le sanzioni civili punitive[36] o le già menzionate ipotesi di “riparazione”. Nel perseguire una maggiore capacità preventiva e repressiva del sistema penale, molte riforme recenti hanno introdotto nell’ordinamento istituti che non trovano una collocazione sistematica precisa tra diritto penale e civile. Sono fattispecie a metà strada, che partecipano dei modelli di responsabilità e delle finalità di entrambe le branche del diritto, e che mettono in discussione le loro peculiarità consolidate. La pronuncia è così un esempio anche di questi cambiamenti del diritto italiano (e non solo) e delle notevoli incertezze interpretative che ne derivano[37].
[1] La questione oggetto della sentenza in commento riguarda infatti lo specifico caso in cui vi sia condanna anche alla riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. da parte del giudice penale; diverso è, invece, la prospettiva del giudice civile che si trovi a dover accertare o meno il diritto dell’ente danneggiato alla restituzione o al risarcimento del profitto illecitamente conseguito dal pubblico funzionario già obbligato al versamento della stessa somma a titolo di riparazione pecuniaria. Quest’ultimo problema, estraneo al presente elaborato, meriterebbe forse un’apposita trattazione.
[2] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, sent. 18 ottobre 2022, n. 44189, Hoxha, in CED, 284122; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 24 giugno 2020, n. 21353, Magnani, in CED, 279286; Cass. Pen., Sez. III, sent. 15 ottobre 2013, n. 44446, Runco, in CED, 257628.
[3] Sull’orientamento giurisprudenziale contrario all’ammissibilità del cumulo tra confisca e riparazione pecuniaria proprio in ragione di presupposti e finalità comuni tra le misure cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 5 marzo 2024, n. 23203, Petrini, in CED, 286645; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30 gennaio 2019, n. 16872, Guerra, in CED, 275671.
[4] Cfr. D. Albanese, Art. 185, in E. Dolcini, G. L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, I, Wolters Kluwer, 2025, p. 2095 ss.
[5] Cfr. D. Albanese, Art. 185, cit., p. 2103 ss.
[6] Cfr. P. Di Geronimo, Art. 322ter, in E. Dolcini, G. L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, II, Wolters Kluwer, 2025, p. 299.
[7] Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 5 marzo 2024, n. 23203, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30 gennaio 2019, n. 16872, cit.; T. Trinchera, Art. 240, in E. Dolcini, G. L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, I, cit., p. 2321.
[8] Cfr. Di Geronimo, Art. 322ter, in E. Dolcini, G. L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, II, Wolters Kluwer, 2025, p. 311.
[9] Non mancano però talvolta anche posizioni contrarie alla coesistenza di tali diverse funzioni. La Corte EDU, ad esempio, si è pronunciata anche nel senso di riconoscere soltanto una natura ripristinatoria alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p.: cfr. Corte EDU, sent. 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani c. Italia, par. 73; Corte EDU, sent. 13 febbraio 2025, Garofalo e altri c. Italia, par. 126.
[10] Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 9 gennaio 2020, n. 14041, Malvaso, in CED, 279262.
[11] Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 5 marzo 2024, n. 23203, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30 gennaio 2019, n. 16872, cit.
[12] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, sent. 18 ottobre 2022, n. 44189, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 24 giugno 2020, n. 21353, cit.; Cass. Pen., Sez. III, sent. 15 ottobre 2013, n. 44446, cit.
[13] Cass. Pen., Sez. III, sent. 19 giugno 2012, n. 33587, Paulin, in CED, 253135.
[14] L’attuale formulazione della disposizione è frutto di una riforma intervenuta in un secondo momento con l. 9 gennaio 2019, n. 3 per risolvere le incertezze applicative emerse dall’iniziale riferimento ad una somma pari a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, più difficile da applicare ad un caso come quello del peculato, che si fonda invece sul denaro o sul bene del quale il soggetto agente si appropria. L’attuale formulazione, non a caso, parla di prezzo o profitto del reato. Cfr. C. Benussi, “Riparazione pecuniaria”, cit., p. 751; F. Cingari, La nuova riforma, cit., p. 803 ss.; G. Domeniconi, Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont., 2016; V. Mongillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015, in Dir. pen. cont., 2015; M. Pelissero, La riforma dei delitti di corruzione nella legge 27 maggio 2015, n. 69, in C. F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (a cura di), Trattato di diritto penale, Giuffrè, 2015, p. 11.
[15] Cfr. C. Benussi, «Riparazione pecuniaria», cit., p. 747 ss.
[16] La disposizione si inserisce infatti all’interno di un ambito in cui già sussistono numerosi altri strumenti coercitivi volti ad agire sul piano patrimoniale, come per l’appunto la confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p., la confisca ex art. 335 bis c.p., prevista solo in caso di condanna e non per equivalente, la confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001, per gli enti collettivi, la confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992; cfr. C. Benussi, «Riparazione pecuniaria», cit., p. 745.
[17] Cfr. S. Seminara, Riflessioni sulla «riparazione», cit., p. 555.
[18] Ibidem; cfr. ad esempio P. Tuozzi, Il contenuto dell’art. 38, in Riv. pen., 1897-1898, VI, 123 s.; L. Lucchini, Elementi di procedura penale, Barbera, 1899, p. 133; E. Florian, Dei reati e delle pene in generale, in Trattato di Diritto penale, Vallardi, 1910, p. 293; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Fratelli Bocca, 1910, p. 175.
[19] Cfr. S. Seminara, Riflessioni sulla «riparazione», cit., p. 558.
[20] Cfr. C. Benussi, “Riparazione pecuniaria”, cit., p. 746.
[21] Cfr. S. Seminara, Riflessioni sulla «riparazione», cit., p. 561.
[22] Enuncia infatti l’art. 12 l. n. 47/1948 che «nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato».
[23] Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 25 gennaio 2023, n. 8959, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 5 febbraio 2020, n. 18098, cit.; Cass. Pen., sent. 30 gennaio 2019, n. 275671, cit.
[24] Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 25 gennaio 2023, n. 8959, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 5 febbraio 2020, n. 18098, cit.; Cass. Pen., sent. 30 gennaio 2019, n. 275671, cit.
[25] Cfr. P. Di Geronimo, Art. 322quater, in E. Dolcini, G. L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, II, cit., p. 333.
[26] Cfr. P. Di Geronimo, Art. 322quater, cit., p. 334.
[27] Cfr. C. Benussi, “Riparazione pecuniaria”, cit., p. 748, il quale non a caso accosta la misura in esame ai punitive damages di matrice anglosassone, i quali vengono tradizionalmente corrisposti proprio in aggiunta al risarcimento del danno, secondo una logica funzionalistica che risulta ormai considerata compatibile con l’ordinamento italiano: cfr. Cass. Civ., Sez. U, sent. 7 febbraio 2017, n. 16601, in Guida al dir., 33, 2017, p. 40 ss.
[28] Cfr. P. Di Geronimo, Art. 322quater, cit., p. 333 s.
[29] Cfr. S. Seminara, Riflessioni sulla «riparazione», cit., p. 564; C. Benussi, “Riparazione pecuniaria”, cit., p. 749; F. Bellagamba, La corruzione in atti giudiziari, cit., p. 199; F. Cingari, La nuova riforma, cit., p. 810.
[30] Cfr. S. Seminara, Riflessioni sulla «riparazione», cit., p. 564; A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., p. 1123; M. Pelissero, La riforma dei delitti, cit., p. 11; M. Riverditi, Reati contro la pubblica amministrazione, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2016, p. 374; F. Cingari, La nuova riforma, cit., p. 811; V. Mongillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione, cit., p. 14.
[31] Cfr. C. Benussi, “Riparazione pecuniaria”, cit., p. 754, che nell’operare un confronto tra l’istituto della riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. e quello della confisca del profitto del reato ex art. 322 ter c.p. evidenzia come la seconda abbia oltre ad una funzione afflittiva anche uno scopo di privazione dell’indebito vantaggio conseguito dal reo.
[32] Non mancano peraltro soluzioni contrarie a questa, la quale si fonda sulla riconducibilità della misura alla materia penale, che non escludono necessariamente l’applicazione congiunta delle due misure: cfr. A. Spena, Dalla punizione alla riparazione?, cit., p. 1123.
[33] Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, ord. 24 settembre 2025, n. 36356.
[34] Considerando, del resto, che tendenzialmente in caso di cumulo viene sempre privilegiata la confisca sulla riparazione pecuniaria: cfr. ibidem.
[35] Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, ord. 24 settembre 2025, n. 36356, in questa Rivista, con scheda di C. S. Thun Hohenstein Welsperg, Riparazione pecuniaria: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p., 27 novembre 2025.
[36] Si fa riferimento all’istituto introdotto con d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
[37] Per una panoramica sul tema dei confini tra diritto penale e diritto civile cfr. C. E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta (a cura di), La pena, ancora, cit.; F. D. Busnelli (a cura di), Le pene private, Giuffrè, 1985; V. Manes, Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 3, 2017; L. Masera, La nozione costituzionale di materia penale, Giappichelli, 2018; F. Mazzacuva, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, 2017; M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, 2004. Per una prospettiva comparatistica cfr. invece ad esempio M. Dyson, Unravelling Tort and Crime, Cambridge University Press, 2014; M. Cappelletti, Comparative Reflections on Punishment in Tort Law, in J. S. Borghetti, S. Whittaker (a cura di), French Civil Liability in Comparative Perspective, Hart Publishing, 2019; C. Kennedy, Comparing criminal and civil responsibility: Contextualising claims to distinctiveness, in T. Crofts, L. Kennefick, A. Loughnan (a cura di), The Routledge International Handbook of Criminal Responsibility, Routledge, 2025; C. Laronde-Clérac, La civilisation du droit pénal. Les rapprochements du droit pénal et du droit civil, Éditions Universitaires Européennes, 2010.