Cass. pen., sez. VI, ord. 24 settembre 2025, dep. 7 novembre 2025, n. 36356, Pres. Fidelbo, Rel. Di Geronimo
1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p., che, in caso di condanna per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, impone al giudice di ordinare il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta.
La decisione trae origine dal ricorso di un appartenente alla Guardia di Finanza condannato per corruzione per l’esercizio della funzione, nei confronti del quale era stata ordinata non solo la confisca del prezzo del reato ma anche la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. per una somma equivalente al prezzo stesso.
La Cassazione rileva, anzitutto, che la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. condivide con la confisca prevista dal precedente art. 322-ter c.p. i presupposti oggettivi, giacché entrambe le norme devono essere applicate in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p., la quantificazione in base al prezzo o al profitto del reato, l’applicabilità sia al pubblico agente che al privato concorrente nonché, da ultimo, l’obbligatorietà.
Non esiste però una norma che regola «la concomitante applicazione della confisca e della riparazione pecuniaria, a conferma della volontà del legislatore di prevedere il cumulo e non l’alternatività tra i due istituti».
Il fatto che lo spazio di operatività della riparazione pecuniaria sia identico a quello della confisca del prezzo o del profitto del reato prevista dall’art. 322-ter c.p., senza che siano previsti dei meccanismi per coordinarne l’applicazione, comporta, secondo la Corte, «una duplicazione di obblighi che, pur avendo una differente natura, determinano l’effetto ultimo di sottrarre al reo un valore doppio rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato».
2. Messo momentaneamente in disparte il tema dei rapporti con la confisca, la Corte volge la propria attenzione ai rapporti fra la riparazione pecuniaria e il risarcimento dei danni, prendendo l’abbrivio dall’analisi dell’ultima proposizione dell’art. 322-quater («restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»).
Secondo la Corte, da questo inciso emerge in primo luogo che «la norma ammette il cumulo della riparazione pecuniaria non solo con la confisca, ma anche con l’obbligazione risarcitoria». Emerge, inoltre, «una distinzione netta tra riparazione pecuniaria e risarcimento del danno», che è confermata dal fatto che la prima, a differenza del secondo, prescinde dall’iniziativa del danneggiato e risulta «tendenzialmente avulsa dalla determinazione del danno risarcibile».
Escluso che l’obbligo ex art. 322-quater c.p. abbia natura risarcitoria, la Corte ricorda che la giurisprudenza ne ha affermato la natura di «sanzione civile accessoria [...] che si aggiunge alla pena irrogata». Si tratterebbe, più nel dettaglio, di «una forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio [...] la cui quantificazione non è rimessa all’apprezzamento del giudice, né è commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall’amministrazione di appartenenza, ma forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti».
3. La natura sanzionatoria della riparazione pecuniaria, peraltro riconosciuta da tempo in dottrina[1], impone di interrogarsi «in ordine alle conseguenze della cumulativa applicazione rispetto alla confisca». Alcune sentenze di Cassazione si sono dimostrate sensibili alle criticità derivanti dai rapporti fra i due istituti, giungendo ad affermare che la loro applicazione cumulativa, trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva, comporterebbe una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale[2].
La Corte, pur condividendo le premesse alla base di questi precedenti, non condivide il fatto che essi abbiano inteso «risolvere in via interpretativa l’aggravio sanzionatorio», giacché ciò, ponendosi in aperto contrasto con il dato letterale, condurrebbe alla «generalizzata disapplicazione dell’art. 322-quater», in assenza peraltro di indicazioni normative che affermino la recessività di questo istituto rispetto alla confisca. Per questo risulta necessario un intervento della Corte costituzionale.
La Cassazione si interroga quindi in merito alla possibilità di valutare la legittimità dell’art. 322-quater alla luce del principio di proporzionalità della pena.
La soluzione positiva viene argomentata sulla base di più motivi: anzitutto, «l’avvenuta riparazione pecuniaria, essendo presupposto per l’ottenimento della sospensione condizionale della pena [...] produce i propri effetti direttamente sulla pena detentiva»; inoltre, il principio di proporzionalità ha trovato applicazione nella giurisprudenza costituzionale anche in relazione a pene diverse da quelle detentive; da ultimo, anche dall’art. 49, par. 3, CDFUE – sulla cui applicabilità al caso di specie ex art. 51, par. 1 CDFUE la Corte però non argomenta – si può desumere una «ragione per estendere la valenza del principio di proporzionalità anche a sanzioni non dichiaratamente penali».
Fatte queste premesse, la Corte conclude che l’art. 322-quater contrasta con il principio di proporzionalità[3] perché, aggiungendosi ad un «corredo di sanzioni penali particolarmente afflittive» rende il trattamento sanzionatorio, nel suo complesso, «manifestamente eccessivo, nella misura in cui contempla una duplicazione di misure “afflittive” che, sia pur diversamente qualificate (in termini di confisca e di riparazione pecuniaria), vanno ad aggredire due volte il medesimo aspetto patrimoniale conseguente alla commissione del reato»[4].
Inoltre, risulta problematica – sempre sotto il profilo della proporzionalità della pena – la «natura sostanzialmente fissa e predeterminata» della riparazione pecuniaria, che non consente al giudice alcuna graduazione.
Per questo la Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. nonché agli artt. 11, 117 Cost. in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4. La Cassazione offre una compiuta panoramica dell’ancipite[5] istituto della “riparazione pecuniaria” che, accentrando su di sé finalità confiscatorie e risarcitorie, esaspera i rapporti – già complessi – intercorrenti fra il risarcimento del danno e la confisca.
Condivisibilmente, la Cassazione esclude che i problemi sollevati dalla problematica triangolazione fra confisca, riparazione pecuniaria e risarcimento possano essere superati facendo ricorso a interpretazioni costituzionalmente orientate, essendo d’ostacolo l’univocità delle disposizioni oggetto di censura.
La Cassazione chiede quindi alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità dell’art. 322-quater c.p. nella sua interezza, soluzione che avrebbe il merito di rimuovere dal sistema un istituto che, per come oggi si presenta, presenta dei notevoli profili di incoerenza rispetto tanto alla funzione punitiva quanto a quella riparatoria[6].
Tuttavia, è possibile ipotizzare una soluzione diversa ai problemi prospettati nell’ordinanza. Come si è visto, la Cassazione, in sostanza, censura gli esiti irragionevoli causati a) dal fatto che la riparazione, come la confisca, sia parametrata al prezzo o al profitto del reato, entità che per lo più non hanno legami con il danno arrecato all’amministrazione; b) dall’impermeabilità fra questa misura e l’eventuale risarcimento del danno.
Sembra quindi possibile “restituire coerenza” alla disposizione de qua elidendo le parti dell’art. 322-quater c.p. che determinano questi effetti («equivalente al prezzo o al profitto del reato» e «, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»).
All’esito di un simile intervento, l’art. 322-quater sarebbe così formulato: «Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma […] a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio».
Questa soluzione, a differenza di quella totalmente caducatoria prospettata dalla Corte di Cassazione, avrebbe il pregio, in uno, di riallineare la norma alla ratio di garantire che venga riconosciuta in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta una somma a titolo di riparazione pecuniaria indipendentemente dalla sua partecipazione al processo (infra, § 5) e di evitare che l’art. 322-quater rappresenti un irragionevole duplicato della confisca già prevista dall’art. 322-ter c.p. (infra, § 6).
5. Come evidenziato dalla Cassazione nell’ordinanza in epigrafe, la riparazione pecuniaria deve essere ordinata indipendentemente dalle “vicende” relative all’obbligazione risarcitoria.
Sebbene esista un orientamento giurisprudenziale che ha affermato che la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater non è dovuta nel caso in cui, all’atto della pronuncia della sentenza di condanna, risulta che l’imputato abbia già risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita[7], il “problema del cumulo” resta aperto «ogni qual volta gli autori del reato non abbiano provveduto ad alcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del procedimento».
Per questo la Corte, come si è anticipato, propone di elidere in toto la norma censurata. Tuttavia, al fine di risolvere i possibili momenti di sovrapposizione fra la riparazione pecuniaria ed il risarcimento potrebbe essere sufficiente dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 322-quater nella parte in cui prestabilisce l’importo della riparazione, fissandola in misura pari al prezzo o al profitto, e dispone che resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
In questo modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione, fungendo da “surrogato” del risarcimento, potrebbe essere ordinato se e nella misura in cui non sia ancora risarcito – o comunque altrimenti riparato – l’eventuale danno causato all’amministrazione lesa e comunque entro i limiti del danno effettivamente patito dall’amministrazione stessa.
Allo stesso tempo, laddove vi sia già stata condanna a riparare ai sensi dell’art. 322-quater non potrebbe giungersi alla condanna al risarcimento del danno in altra sede, a meno che il danno patito risulti superiore rispetto alla riparazione pecuniaria già ordinata.
Questa soluzione, oltre a trarre “il troppo e ’l vano” dalla norma in questione, sembra in linea con le tesi di chi, in dottrina, vede con favore modelli in cui «la restituzione del maltolto diventa un impegno dello Stato, su basi anche coercitive, riguardando ciò non l’offesa, ma il danno»[8], senza però «raddoppiare con bis in idem un obbligo di risarcimento, se non per voci di danno distinte e ulteriori (danni morali, altre tipologie di danno)»[9].
6. Anche le tensioni fra la confisca e la riparazione pecuniaria verrebbero meno laddove si svincolasse la quantificazione della seconda dal parametro rappresentato dal prezzo o dal profitto del reato. Ciò, infatti, allontanerebbe l’istituto della riparazione dall’“areale” della confisca, al contempo evitando che la somma pagata, come evidenziato dalla Cassazione, prescinda «completamente dal danno arrecato all’amministrazione di appartenenza».
Inoltre, considerato che confisca e riparazione pecuniaria dovrebbero essere applicate nella stessa sentenza, il giudice avrebbe sempre il potere-dovere di procedere allo “scorporo” dalla confisca del profitto dell’eventuale somma che il condannato dovrà pagare a titolo di riparazione[10].
7. L’eventuale dichiarazione di incostituzionalità (totale o parziale) dell’art. 322-quater c.p. risolverebbe i problemi posti dai rapporti fra questo istituto e la confisca, da un lato, e l’obbligo di risarcire il danno, dall’altro. Permarrebbero, però, le criticità derivanti dalla sovrapposizione fra la confisca, in particolare del profitto, e l’obbligo di risarcire il danno[11].
Ciò è vero in particolare nei casi in cui la prima miri a neutralizzare un profitto che rappresenta, in tutto o in parte, una posta simmetrico-negativa rispetto al danno civile che concretizza l’offesa causata dal reato, danno che, quindi, potrebbe essere, in tutto o in parte, “riparato” tramite riconversione del profitto in risarcimento per la persona offesa[12].
L’ordinanza in epigrafe svolge alcune considerazioni fondamentali con riferimento a queste ipotesi laddove evidenzia:
Queste riflessioni isolano un «principio» che permette di temperare l’estrema afflittività delle confische e di ritagliare nuovi spazi alle forme di riparazione. Siffatto principio – a differenza di quanto afferma la Cassazione – sembra però ben lontano dall’essersi affermato in maniera «generalizzata».
Infatti, i precedenti giurisprudenziali richiamati non possono considerarsi sufficienti a garantire che la confisca del profitto assolva sempre la funzione di bonificare il patrimonio del reo da eventuali utilità illecitamente acquisite, e non quella di punire ulteriormente. E ciò non solo perché è possibile riscontrare pronunce di diverso tenore[13], ma anche (e soprattutto) perché, a fronte di alcune ipotesi in cui questo principio emerge a livello legislativo, ne esistono altre in cui il dato testuale osta ad un’interpretazione di questo tipo[14].
Un intervento del legislatore sarebbe auspicabile anche per dettare in maniera chiara i presupposti al ricorrere dei quali l’eventuale riparazione compensa, post crimen patratum, il profitto conseguito. Ad esempio, sarebbe necessario stabilire che può compensare il profitto solamente il risarcimento dei danni legati all’offesa che è scaturigine di quello stesso profitto[15].
Vi è altrimenti il rischio che ogni risarcimento di danni civili causati dal reato venga considerato “idoneo” a ridurre l’ammontare del profitto conseguito, permettendo così al reo di “reimpiegare” il profitto per evitare di dover risarcire il danno con denari propri, “acquistando” l’estinzione delle obbligazioni civilistiche e lucrando i relativi vantaggi processuali.
8. Il caso posto all’attenzione della Corte costituzionale rappresenta un’ottima occasione per meditare sulla ragionevolezza dei rapporti intercorrenti fra le confische e le riparazioni, nelle molteplici forme in cui esse si presentano all’interprete.
Con riferimento alla specifica questione sollevata, sembra possibile giungere al risultato auspicato dalla Cassazione senza elidere l’art. 322-quater c.p. nella sua totalità, ma espungendo le parti della disposizione che creano frizioni nei rapporti fra questa, la confisca ex art. 322-ter e l’obbligo di risarcire il danno.
In questo modo resterebbe ferma la necessità di condannare al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta, indipendentemente dalla partecipazione di quest’ultima al processo.
Più in generale, questa ordinanza consolida il rapporto di alternatività fra la confisca e la riparazione delle conseguenze del reato, proiettando la rilevanza dei temi trattati oltre i confini dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Tuttavia, i problemi posti dall’interferenza fra le diverse forme di confisca e di riparazione non possono essere risolti con un approccio di tipo casistico. Sarebbe quindi auspicabile un intervento del legislatore volto a garantire una equilibrata composizione delle opposte tendenze nullum crimen sine confiscatione[16] e nullum crimen sine reparatione[17].
[1] Cfr., ex multis, C. Benussi, “Riparazione pecuniaria”: una riscoperta o la metamorfosi di un remoto istituto?, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, vol. II, Giuffrè, Milano, 2018, 743 e 749; M. Romano, Art. 322-quater, in Id., I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314-335-bis cod. pen., Commentario sistematico, IV ed., Giuffrè, Milano, 2019, 343. Da ultimo, l’art. 322-quater è stato descritto come un «mezzo con cui aggravare la risposta sanzionatoria», per «sanzionare ulteriormente il colpevole»: M. Bertolino, Categorie civilistiche del reato tra restituzione, risarcimento e riparazione, in Sist. pen., 19 novembre 2025, 6.
[2] Cass. pen., sent. 5 marzo 2024, dep. 10 giugno 2024, n. 23203. In dottrina si erano già descritte le tensioni di questo sistema con il principio del ne bis in idem sostanziale: cfr., ad esempio, F. Mazzacuva, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, Torino, 2017, il quale ha evidenziato che in questo “microsistema” si giunge ad una «moltiplicazione di misure punitive dal contenuto del tutto analogo» (328), e anzi più precisamente ad una “triplicazione” delle conseguenze asseritamente riparative (197-198) e V. Mongillo, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. cont., 2019, 5, 288-289.
[3] Anche questo esito è ampiamente condiviso in dottrina: cfr., ex multis, V. Mongillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015, in Dir. pen. cont., 15 dicembre 2015, 14.
[4] A supporto di questa conclusione l’ordinanza menziona una contraddizione contenuta nella «relazione governativa alla l. n. 69 del 2015» che introdusse l’art. 322-quater c.p., consistente nell’avere, insieme, affermato l’adeguata afflittività del trattamento sanzionatorio previsto per i delitti contro la pubblica amministrazione e introdotto l’istituto della riparazione pecuniaria, non estraneo a logiche punitive. Tuttavia, il testo riportato – e criticato – nella sentenza, in realtà, è quello della relazione introduttiva al disegno di legge presentato dal Ministro Bonafede poi sfociato nella successiva legge 3/2019 (c.d. spazzacorrotti).
[5] V. Mongillo, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015, cit., 14.
[6] Se accolta, questa soluzione – a differenza di quella che si propone infra – imporrebbe di dichiarare l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 165, co. 4, c.p.
[7] Cass. pen., sent. 21 maggio 2025, dep. 25 luglio 2025, n. 27422.
[8] M. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in Dir. pen. cont., 2015, 2, 248.
[9] M. Donini, Per una concezione post-riparatoria della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1206.
[10] La prevalenza delle esigenze riparatorie su quelle confiscatorie, infatti, è ormai assurta a principio generale in forza dell’art. 104-bis, co. 1-sexies, disp. att. c.p.p., a norma del quale «In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno». Cfr. però quanto si affermerà nel paragrafo successivo: al fine di poter incidere sulla confisca il profitto deve rappresentare una posta simmetrico-negativa rispetto al danno civile che concretizza l’offesa causata dal reato. Ciò è evidente, ad esempio, nelle ipotesi di peculato.
[11] Sia consentito rinviare, amplius, a C.S. Thun Hohenstein Welsperg, Confisca e riparazione, in corso di pubblicazione in Leg. pen.
[12] Non sembra invece possibile ravvisare interferenze fra la confisca del prezzo e la riparazione. È difficile, infatti, immaginare dei casi in cui il prezzo del reato rappresenta una posta simmetrico-negativa rispetto al danno causato all’amministrazione. Il danno, infatti, per il tramite della commissione del reato, si può tradurre in profitto, ad esempio perché ci si appropria di somme destinate alla pubblica amministrazione o di beni di proprietà della pubblica amministrazione, si rimborsano al privato cifre maggiori rispetto a quelle dovute, si evita di pagare una sanzione che sarebbe dovuta, si ottiene uno “sconto” nel calcolo degli oneri di urbanizzazione, et c. Sulla confiscabilità dei risparmi di spesa cfr., ex multis, A.M. Maugeri, voce Confisca (diritto penale), in Enc. Dir., Annali, VIII, Giuffrè, Milano, 2015, 197-198.
[13] Ad esempio, secondo Cass. pen., 14 novembre 2023, dep. 22 febbraio 2024, n. 7869, «non può ritenersi che vi sia una duplicazione sanzionatoria laddove i beni, anche se eventualmente corrispondenti, sono dovuti a soggetti diversi (il danneggiato in un caso e lo Stato nell'altro), i provvedimenti hanno natura diversa (la condanna alla restituzione o al risarcimento in favore della parte civile e la confisca destinata allo Stato) e, soprattutto, i presupposti sono diversi (risarcire un danno e sanzionare una condotta illecita […])».
[14] Ciò è vero, ad esempio, con riferimento ai casi in cui la riparazione segua la confisca, essendo la revoca della confisca possibile solamente in ipotesi eccezionali. Cfr., ad es., quanto previsto dall’art. 56-bis, co. 5, l. 689/1981.
[15] Si pensi, ad esempio, a una rapina all’esito della quale A viene spossessata di € 5.000,00 mentre B subisce delle lesioni personali che devono essere risarcite con una somma pari a € 5.000,00. È evidente come il profitto del reato (€ 5.000,00) non possa essere “reimpiegato” per risarcire il danno alla persona subito da B, ma solamente il danno patrimoniale subito da A.
[16] V. Manes, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1259 ss.
[17] Ciò è necessario anche in vista del recepimento della direttiva 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei beni, la quale sembra permettere agli Stati membri di limitare le misure necessarie per evitare sovrapposizioni fra la confisca ed il diritto al risarcimento «alle situazioni in cui i beni legittimi dell’autore del reato non siano sufficienti a coprire l'importo totale del risarcimento» (art. 18, par. 5).