Scheda  
30 Giugno 2026


Affettività inframuraria, inerzia degli istituti e precedenti disciplinari: un contributo dall’Ufficio di sorveglianza di Bologna


Ilaria Giugni

Magistrato di Sorveglianza di Bologna, ud. 22 aprile 2026 (dep. 18 giugno 2026), ord. n. 1807, giud. Caravelli



1. Segnaliamo ai lettori un recentissimo provvedimento con cui l’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Bologna contribuisce al dibattito sulla c.d. affettività inframuraria e, soprattutto, richiama l’attenzione sulla sua lenta e per ora insoddisfacente attuazione sul territorio nazionale, a oltre due anni dal deposito della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale.

L’ordinanza in allegato si distingue per almeno due ordini di ragioni: in primo luogo, chiarisce come inefficienza e ritardi dell’amministrazione penitenziaria nella realizzazione di appositi locali non possano gravare sulle persone detenute; in secondo luogo, ribadisce e consolida l’indirizzo già emerso nella magistratura di sorveglianza che circoscrive e limita il peso che possono assumere i precedenti disciplinari nel diniego dell’esercizio del diritto ai colloqui intimi.

 

2. Nello specifico, il magistrato di sorveglianza di Bologna si trovava a verificare la fondatezza del reclamo giurisdizionale presentato da una persona reclusa presso la c.c. di Ferrara perché condannata a una pena lunga – oltre 17 anni di reclusione – irrogata per una serie di reati predatori. L’istante si doleva del rigetto della sua richiesta di svolgere un colloquio intimo con la compagna, motivato dall’amministrazione sulla scorta della mancata predisposizione di locali destinati alla fruizione del diritto all’affettività all’interno dell’istituto.

Nella istruttoria successiva al reclamo, è stata acquisita la relazione dell’équipe di osservazione e trattamento, dalla quale emergeva il carattere riottoso della persona detenuta istante e la sussistenza di diversi precedenti disciplinari ricevuti in diversi istituti di pena. Pur riconoscendo l’attaccamento dimostrato nei confronti della propria partner e del proprio nucleo familiare, in tale documento si ribadiva il parere contrario allo svolgimento della visita intima, in ragione della scarsa osservazione del soggetto e ancora una volta della mancata predisposizione di appositi spazi, per ora solamente individuati ma non ancora debitamente ristrutturati in attesa di fondi.

Il magistrato di sorveglianza provvedeva allora all’acquisizione della documentazione relativa ai rapporti disciplinari irrogati all’istante durante la detenzione in diversi penitenziari italiani. Fra questi spiccavano il rinvenimento di droghe leggere e diverse infrazioni, compresa un’aggressione al personale di polizia penitenziaria, maturate in un momento complicato della vita personale dell’istante, la nascita del figlio senza che gli fosse consentito di stare accanto alla compagna durante il parto o di procedere al tempestivo riconoscimento del neonato.

 

3. Come anticipato, l’ordinanza in allegato ha accolto il reclamo ex art. 35 bis o.p. avanzato dalla persona detenuta, riconoscendo che il diniego opposto dall’amministrazione abbia leso il suo diritto al coltivare le relazioni affettive, anche intra moenia.

Dopo un’attenta ricostruzione della pronuncia della Corte costituzionale, la riaffermazione della natura di diritto dell’affettività inframuraria, e la descrizione delle linee guida emanate dal DAP in materia lo scorso anno (v. la prima parte del provvedimento in allegato), il magistrato di sorveglianza enumera le ragioni a sostegno della fondatezza del reclamo.

Anzitutto, non v’è contestazione relativamente alla solidità della relazione affettiva fra la persona reclusa e la sua compagna, come emerge anche dalla relazione dell’équipe di osservazione.

In secondo luogo, più di un elemento fa propendere non soltanto perché sia consentito l’accesso dell’istante ai colloqui intimi, ma addirittura ad una fruizione degli stessi in via preferenziale, secondo le indicazioni della Corte costituzionale e del DAP: egli non ha infatti possibilità di ottenere permessi premio, non avendo scontato la quota di pena richiesta dall’o.p., e non potendo contare in ogni caso sull’accoglienza presso la dimora familiare da parte dei genitori della compagna.

Tanto premesso, l’ordinanza si confronta con le possibili ragioni ostative all’ammissione ai colloqui intimi.

Si chiarisce, anzitutto, come non possano valorizzarsi a sostegno del diniego i ritardi nella predisposizione di appositi spazi nelle strutture penitenziarie: «dalla sentenza della Corte costituzionale sono trascorsi oltre due anni ed è passato un anno dalla pubblicazione della circolare del DAP, di talché l’istituto e il PRAP hanno avuto un tempo più che congruo per adeguarsi e predisporre dei locali adeguati alla fruizione dei colloqui c.d. intimi. Le difficoltà organizzative e logistiche, pur non trascurabili, non possono tradursi in una sospensione sine die dell’esercizio del diritto, specie in assenza dell’indicazione di un cronoprogramma concreto di adeguamento». Il principio è netto: le inefficienze dell’amministrazione non possono concretarsi in una negazione de facto di un diritto soggettivo, pena lo svuotamento della pronuncia n. 10 del 2024.  

Anche le argomentazioni relative alle esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina sono inequivocabili e pienamente in linea con la natura di diritto – e non di concessione – dell’affettività inframuraria, confermando un indirizzo già emerso in altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza (v. quello del giudice di Spoleto, pubblicato su questa Rivista).

Sul punto, infatti, si rileva che «non può ritenersi sufficiente come giustificazione il mero richiamo a procedimenti disciplinari senza una valutazione in concreto degli stessi e dell’idoneità a dimostrare che il detenuto esprime una pericolosità tale da rendere necessario il controllo a vista del personale di polizia penitenziaria nel corso dei colloqui con la compagna». E, ancora più chiaramente, si aggiunge: «a differenza di quanto previsto per l’accesso ai permessi premio, ove l’art. 30 ter O.P. prevede espressamente quale requisito la regolarità della condotta, l’istituto costruito dalla Corte costituzionale non ha natura premiale, per cui la condotta del detenuto può essere presa in considerazione per rigettare un’istanza di accesso ai colloqui, ma solo laddove essa sia espressiva della pericolosità descritta dalla Consulta e sia tale da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza e da rendere necessario il presidio di controllo».

Quanto al caso di specie, si nega ogni tipo di collegamento della persona detenuta o della sua compagna con la criminalità organizzata, escludendo la strumentalizzazione del colloquio intimo allo scopo di veicolare informazioni all’esterno.

Anche relativamente ai precedenti disciplinari irrogati, pur non giustificando la commissione di atti anche violenti, si evidenzia che possano collocarsi in un momento specifico di tensione e difficoltà dell’istante, legato a ragioni personali e ormai concluso.

Sul rinvenimento della sostanza stupefacente, si osserva che si è trattato di un episodio isolato, avente ad oggetto droghe leggere a fini di consumo personale. Inoltre, si afferma che non v’è ragione di ritenere che la compagna possa prestarsi al rifornimento di stupefacenti, pericolo che può comunque essere scongiurato, si aggiunge, attraverso perquisizioni in entrata e uscita della coppia.

 

4. In accoglimento del reclamo, il magistrato di sorveglianza ordina alla direzione della casa circondariale di Ferrara di consentire lo svolgimento del colloquio intimo entro trenta giorni, con obbligo di darne avviso all'ufficio di sorveglianza. La perentorietà del termine è rafforzata da un’indicazione operativa significativa: la visita potrà svolgersi negli spazi già individuati dalla direzione o, in alternativa, in locali di più pronto adeguamento. Una precisazione che vale come monito: l’amministrazione non potrà più trincerarsi dietro l’incompletezza dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento.

A questo punto, si aprono due scenari. Nel primo, l’amministrazione penitenziaria consente alla persona detenuta di esercitare il proprio diritto entro il termine fissato nel provvedimento. Un esito auspicabile, che varrebbe anche come segnale di discontinuità rispetto alla resistenza fin qui opposta.

Nel secondo, perdura l’inerzia della direzione dell’istituto e, su impulso dell’istante o del suo difensore, il magistrato di sorveglianza applica il comma quinto dell’art. 35 bis o.p., indicando modalità e tempi di adempimento ed eventualmente nominando un commissario ad acta. Un epilogo che prolungherebbe i tempi per lo svolgimento del colloquio intimo, traducendosi in un’ulteriore ‒ e ormai difficilmente tollerabile ‒ compressione del diritto della persona reclusa.