Scheda  
30 Luglio 2026


Alle Sezioni unite la questione sulla natura giuridica della tortura di Stato: un problematico rebus


Gabriele Ponteprino

Cass., Sez. V, 9 luglio 2026 (ud. 5 luglio 2026), ord. n. 25758, Pres. Romano, Rel. Tudino


1. Con l’ordinanza che può leggersi in allegato, la Quinta Sezione penale della S.C. ha rimesso alle Sezioni unite la dibattuta questione sulla natura giuridica – circostanza aggravante indipendente o autonoma ipotesi delittuosa – della fattispecie di cui al cpv. dell’art. 613 bis c.p., la c.d. tortura di Stato.

Tale disposizione stabilisce che “se i fatti di cui al primo comma” – integranti gli estremi del reato-base di tortura – “sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni”. La cornice edittale è dunque lievemente superiore a quella prevista dal primo comma, che va da un minimo di quattro a un massimo di dieci anni di reclusione.

 

2. La vicenda delittuosa oggetto di giudizio risale all’ottobre 2018 e si è svolta presso la Casa di Reclusione di San Gimignano. Siamo al cospetto di un vergognoso, ma purtroppo non isolato, episodio di violenza perpetrata da pubblici ufficiali a danno di soggetti detenuti all’interno delle strutture carcerarie. Secondo la ricostruzione accusatoria, un detenuto in isolamento aveva subito plurime vessazioni da parte di cinque agenti della polizia penitenziaria. Come emerge dalle videoriprese delle telecamere presenti nel reparto dell’istituto, costui era stato colpito con calci e pugni per almeno venti secondi, trascinato lungo i corridoi seminudo e scalzo, immobilizzato per quaranta secondi a terra con una mano posta intorno al collo e, infine, condotto forzosamente in cella dagli imputati che, a turno, vi entravano ed uscivano, per poi essere abbandonato in quel luogo fino al mattino successivo.

 

2.1. Nulla quaestio in merito all’integrazione del reato di cui all’art. 613 bis c.p.: il giudice di prime cure e la Corte di Appello di Firenze hanno concordemente ritenuto che l’imputato sia stato vittima di una pluralità di condotte violente o minatorie produttive di acute sofferenze fisiche e sottoposto a un trattamento inumano e degradante. La prevalente giurisprudenza è infatti orientata nel senso che la tortura – delitto a condotta vincolata ed eventualmente abituale[1]sia configurabile anche dinnanzi a due soli atti di violenza e minaccia, svoltisi in un breve lasso temporale, “come un’ora o pochi minuti”[2], sempreché da siffatti contegni derivino acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza del soggetto attivo, o che si trovi in condizioni di minorata difesa.

In altri termini, la locuzione “più condotte” contenuta nell’art. 613 bis c.p. è riferibile anche a “una pluralità di contegni violenti” tenuti in un “medesimo contesto cronologico”, magari da diversi individui[3]: evenienza, quest’ultima, che sembra essersi verificata nel caso di specie, nel quale i cinque agenti della polizia penitenziaria – nel corso di pochi convulsi istanti – hanno leso, percosso e minacciato il detenuto. Peraltro, nella vicenda in oggetto, è stato espressamente riconosciuto che le condotte degli imputati hanno dato luogo a un trattamento inumano e degradante nei confronti della vittima[4]. Quest’ultimo rilievo rende superflua ogni ulteriore riflessione in merito alla sussistenza di una “pluralità di condotte”, dal momento che, per l’appunto in presenza di un trattamento inumano e degradante, il reato di cui all’art. 613 bis c.p. può perfezionarsi finanche con il compimento di un unico atto.

 

3. I problemi non riguardano nemmeno l’inquadramento giuridico dei fatti entro il perimetro operativo del secondo comma dell’art. 613 bis c.p., in quanto le condotte in imputazione sono state poste in essere da pubblici ufficiali mediante abuso di poteri o in violazione di doveri inerenti alla propria funzione. Come accennato in premessa, però, la Quinta Sezione denuncia l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale intorno alla natura giuridica della previsione di cui al cpv., rimettendo la questione le Sezioni unite.

 

3.1. Dopo aver brevemente ripercorso il travagliato iter che – su forte sollecitazione sovranazionale[5] – ha condotto alla tipizzazione del reato di tortura, la Corte dà conto dei due opposti orientamenti affermatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Un primo e più risalente indirizzo ritiene che la fattispecie di cui all’art. 613 bis cpv. c.p. integri gli estremi di una circostanza aggravante indipendente del reato base previsto dal comma 1. Questa impostazione – avallata dalle prime sentenze che, in sede cautelare, si sono confrontate con l’art. 613 bis c.p.[6] – prende le mosse dall’assunto che il legislatore italiano ha introdotto una nozione di tortura più ampia di quella fornita dall’art. 4 della Convenzione ONU del 1984, includendo nel novero dei soggetti attivi anche individui privi della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Se, infatti, la Convenzione ONU del 1984 definisce il fenomeno tortura come riferito a episodi “di violenza fisica o morale perpetrati da pubblici ufficiali nei confronti di individui che, per varie ragioni, si trovano sottoposti al loro potere”[7], l’ordinamento interno ha optato per la tipizzazione di un reato comune[8], che può ben essere commesso da privati cittadini (come del resto ammette la giurisprudenza della Corte di Strasburgo[9] e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966[10]). Laddove invece tale delitto venga commesso da soggetti qualificati, è stata prevista l’aggravante di cui al secondo comma del medesimo art. 613 bis c.p.[11].

In una prospettiva siffatta, la tipizzazione di una ipotesi circostanziale troverebbe decisiva conferma nella formulazione letterale dell’art. 613 bis cpv. c.p., che si limita a richiamare “i fatti del primo comma”, attribuendo loro un maggiore disvalore quando siano commessi da soggetti investiti della qualifica pubblicistica e che abusano dei propri poteri[12].

Non avrebbe invece rilievo dirimente il fatto che il legislatore abbia determinato la cornice edittale della fattispecie di cui al cpv. in via autonoma rispetto alla previsione contenuta nel reato base. D’altronde, è noto a tutti che la categoria delle circostanze indipendenti trova espresso riconoscimento del dato normativo (art. 69, comma 4 c.p., ultimo periodo).

 

3.2. Un secondo orientamento considera invece la “tortura di Statoex art. 613 bis c.p. una autonoma figura delittuosa[13].

Di questo avviso si è anche mostrata la Consulta, la quale, nella sent. n. 192/2023 (relativa al caso di Giulio Regeni)[14], ha incidentalmente affermato che, con l’introduzione del reato in parola, “il legislatore nazionale ha inteso superare il minimum standard di cui all’art. 1 CAT, poiché l’art. 613-bis cod. pen. punisce anche la cosiddetta tortura privata, orizzontale o impropria (primo comma), stabilendo comunque un più severo trattamento sanzionatorio per la tortura commessa dal pubblico ufficiale (secondo comma), pur se quest’ultima non è rispetto all’altra reato circostanziato, ma reato autonomo”[15].

A questo proposito, è stato precisato che l’ordinamento interno ha concepito il reato di tortura come fattispecie “a geometria variabile” che criminalizza due distinte ipotesi delittuose, “a disvalore progressivo[16].

A favore della tesi dell’autonomia deporrebbero plurimi fattori, puntualmente richiamati dall’ordinanza in commento, ovverosia:

i)  l’indipendenza del trattamento sanzionatorio tra tortura pubblica e quella privata;

ii) la diversa natura del soggetto attivo, nell’un caso un soggetto privato sia pur avvinto alla vittima dalla sussistenza di un qualche rapporto di affidamento; nell’altro, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che abusa dei propri poteri o viola i doveri inerenti alla propria funzione o al proprio servizio;

iii) la collocazione topografica dell’art. 613 bis c.p. e la diversa oggettività giuridica delle fattispecie di cui al primo e al secondo comma. L’art. 613 bis c.p. è stato infatti inserito tra i delitti contro la libertà individuale (capo III) e, più precisamente, in chiusura della sezione relativa ai delitti contro la libertà morale (sezione III). Orbene, al pari degli altri reati presenti in tale sezione, anche il delitto di cui al primo comma presenta una “oggettività criminosa generica”, essendo “calibrato sulla natura della condotta nella tortura privata, dove non rileva affatto la qualifica giuridica soggettiva”. Nella previsione di cui al cpv., invece, “il fulcro dell'offesa è spostato sull'esercizio illegale del potere o del servizio pubblico, cosicché la medesima condotta acquista un maggiore disvalore, risultando perciò il fatto di reato più gravemente (e autonomamente) punito, in considerazione […] della perversione del potere coercitivo affidato al funzionario pubblico, il quale tradisce il senso e sormonta i limiti per il quale il potere è stato conferito, vulnerando nel suo significato più sostanziale il principio di legalità, perno di qualsiasi Stato di diritto e la cui osservanza è, in primis, imposta agli organi pubblici”[17].

iv) l’interpretazione sistematica del terzo comma dell’art. 613 bis c.p., che introduce una scriminante[18] volta ad escludere l’applicabilità del cpv. “in caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”. Si è infatti sostenuto che, qualora si ritenesse che il comma 2 dell’art. 613 bis c.p. configuri una mera circostanza, potrebbe paradossalmente concludersi per l’integrazione del reato di cui al primo comma anche a fronte dell’esecuzione di una legittima misura detentiva o di un ordine di custodia cautelare, in quanto il comma 3 si limita ad escludere che, in simili evenienze, possa riconoscersi l’operatività della previsione di cui al cpv.[19].

Al contrario, laddove fosse riconosciuta la natura autonoma della c.d. tortura di Stato, il terzo comma dell’art. 613 bis c.p. varrebbe certamente ad escludere la rilevanza penale di tutte le ipotesi in cui dall’esecuzione di un legittimo provvedimento di attuazione della pena derivino “acute sofferenze” di carattere fisico o psichico, magari a causa delle deprecabili condizioni di vivibilità nelle strutture detentive[20];

v) la previsione del delitto di cui all’art. 613 ter c.p., che punisce l’istigazione non accolta a commettere tortura, ma solo se indirizzata verso soggetti qualificati, in quanto sarebbe decisamente anomalo che il legislatore avesse attribuito autonoma rilevanza all’istigazione non accolta di un delitto aggravato e non a quella riguardante le ipotesi-base ex art. 613 bis, comma 1[21].

 

4. Dopo aver evocato i due opposti orientamenti affermatisi nel diritto vivente, l’ordinanza in esame si schiera convintamente a favore della tesi minoritaria che qualifica la tortura di Stato ex art. 613 bis cpv. c.p. come circostanza aggravante del reato-base previsto dal primo comma del medesimo art. 613 bis c.p. e non come autonoma figura delittuosa.

Innanzitutto, la Corte rammenta che la distinzione tra reato autonomo e circostanza non ha carattere ontologico[22] e che la scelta di introdurre un reato autonomo o una circostanza è di esclusiva spettanza del legislatore, il quale resta libero di ricondurre uno stesso fatto materiale nell’una o nell’altra categoria. La natura giuridica di un certo elemento può essere ricavata soltanto in via interpretativa, guardando alla “disciplina positiva e, in particolare, alla struttura della descrizione” della norma sub iudice[23].

Occorre dunque accertare quale sia la voluntas legis, pur nella consapevolezza che – allo stato attuale – né la dottrina, né la giurisprudenza dispongono di strumenti capaci di tracciare un nitido discrimine tra reato autonomo e circostanza.

Tanto premesso, i rimettenti si servono di (alcuni) dei parametri impiegati dalla sentenza delle Sezioni unite Fedi del 2002[24], le quali, investite di una questione relativa alla natura giuridica dell’art. 640 bis c.p., a fronte dell’ampio dibattito sviluppatosi in suddetta materia, hanno provveduto alla selezione di una serie di criteri distintivi, predisponendo una sorta di vademecuum “con l’aspirazione di fornire indicazioni valide anche al di fuori del caso specifico ivi affrontato”[25].

 

4.1.  Un incontroverso punto di partenza è che tra il primo e il secondo comma dell’art. 613 bis c.p. sussiste rapporto di specialità, dato che il cpv. fa riferimento ai fatti di cui al primo comma, commessi però da un soggetto munito di qualifica pubblicistica.

Come noto, però, l’esistenza di un rapporto di specialità rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente affinché possa riconoscersi l’integrazione di una circostanza e non già di un autonomo titolo di reato.

Ed ecco allora che la Corte – richiamando proprio i dicta della sentenza Fedi – ribadisce la bontà di un approccio che guarda alla struttura del precetto, sottolineando come difficilmente l’individuazione per relationem degli elementi costitutivi della fattispecie sia compatibile con la configurazione di un reato autonomo. Dietro il riconoscimento della natura autonoma di ipotesi delittuose formulate ricorrendo alla tecnica del rinvio, infatti, si cela spesso “la preoccupazione di non indebolire la repressione e la prevenzione” di un dato fenomeno criminale, che può essere “fortemente pregiudicata dalla frequente propensione dei giudici di considerare prevalenti o equivalenti pur gracili attenuanti a fronte di circostanze aggravanti anche di maggior peso”. Preoccupazione che, tuttavia, non dovrebbe legittimare “manipolazioni esegetiche che finiscono per tradire la oggettiva volontà della legge”[26].

 

4.1.1. A questo punto, l’ordinanza de qua si addentra in una ulteriore e più ampia disamina dell’art. 613 bis cpv. c.p., per poi procedere a un riepilogo degli “indizi” che depongono a favore della sua natura circostanziale.

In primis, viene ribadito che la previsione di cui al cpv. si pone in rapporto di “accessorietà strutturale” rispetto a quella del primo comma, in quanto il precetto è costruito essenzialmente per relationem, diversificandosi dal reato base per la sola presenza della qualifica soggettiva in capo al reo e per il “nesso funzionale costituito dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti alla funzione”.

In secundis, sul piano sistematico, si sottolinea che il riferimento al fatto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio ricalca esattamente la formulazione dell’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 9 c.p. e di altre previsioni normative – l’art. 615 ter, comma 2, n. 1 (l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio), l’art. 617 quater, comma 4, n. 2 c.p. (il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, aggravato dall’essere commesso “da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”) e l’art. 617 quinquies, comma 3 (il delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, commesso “da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”) – che sono pacificamente ritenute circostanze aggravanti.

Da tale raffronto emerge che il riferimento al possesso della qualifica pubblicistica da parte del soggetto agente non impone necessariamente di qualificare la disposizione che contiene una specificazione di questo tipo come autonomo titolo di reato.

Inoltre, sempre sul piano sistematico, si rileva che i commi 4 e 5 dell’art. 613 bis c.p. – che tipizzano due delitti aggravati dall’evento non voluto lesioni o morte, nonché l’ipotesi di volontaria causazione della morte della vittima di tortura – richiamano, unicamente, “i fatti di cui al primo comma”, con ciò dando implicita conferma che il legislatore ha assunto il primo comma quale “nucleo comune tipico della fattispecie”, introducendo poi un catalogo di circostanze aggravanti “ulteriormente qualificate da elementi specializzanti”, tra cui quella di cui al cpv.

 

4.1.2. Sulla scorta delle riferite affermazioni, l’ordinanza in commento conclude che gli elementi richiamati dal secondo comma dell’art. 613 bis c.p. si limitano a specificare – peraltro sul versante soggettivo – il fatto-base, accrescendone il disvalore, ma non modificano in alcun modo la sua struttura, né sul versante delle condotte incriminate, né su quello degli eventi, né con riguardo alle condizioni soggettive della vittima, posto l’integrale rimando alla previsione di cui al primo comma. Tanto basta – ad avviso del rimettente – ad affermare la natura circostanziale della tortura di Stato.

 

4.2. Nell’ultima parte dell’ampio iter motivazionale, i rimettenti confutano gli argomenti a favore dell’autonomia dell’art. 613 bis cpv.

In primo luogo, quello secondo cui, laddove il secondo comma integrasse gli estremi di una mera circostanza, il comma quarto non potrebbe trovare applicazione “in quanto aggravante di un’aggravante”. Sul punto, la Corte – in maniera convincente – rileva che, ai sensi dell’art. 63 c.p., nulla osta a un possibile concorso tra due circostanze che incidono, con diversa intensità sanzionatoria, sul trattamento punitivo del reato base. 

Anche la previsione dell’apposita scriminante del comma 3, che opera nei soli casi di tortura pubblica, non consentirebbe di escludere la natura circostanziale del cpv.

Priva di rilievo dirimente risulterebbe poi la netta presa di posizione della Consulta a favore dell’autonomia della fattispecie di cui al cpv., dal momento che la citata sent. n. 192/2023 si sarebbe limitata a una ricognizione dello stato dell’arte, dando conto dell’orientamento seguito da una parte della dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria.

 

4.2.1. Infine, la S.C. esclude che la qualificazione come reato autonomo dell’art. 613 bis cpv. possa essere desunta dalla necessità di adempiere agli obblighi assunti in sede sovranazionale e dal rilievo – di natura politico criminale – che se si attribuisse alla disposizione de qua la veste di circostanza, una valutazione di soccombenza o equivalenza nel giudizio di comparazione ex art. 69, comma 4 finirebbe per “sterilizzare del maggiore disvalore” la tortura di Stato.

Quanto al primo argomento, l’ordinanza de qua sostiene che non vi sono prescrizioni di rango sovranazionale che impongono la tipizzazione dell’autonomo reato di tortura pubblica, poiché ciò che conta è unicamente che venga assicurata una tutela «effettiva, proporzionata, e dissuasiva» rispetto a tali eventi delittuosi, senza che rilevi la loro qualificazione giuridica.

Per quanto invece concerne il “rischio bilanciamento”, la Corte osserva che si tratta, invero, di una eventualità del tutto fisiologica nel sistema vigente, alla quale il legislatore può ovviare a sua libera discrezione introducendo deroghe per mezzo della previsione di meccanismi di blindatura totale o parziale. Pertanto, a fronte di una fattispecie costruita per relationem con la sola aggiunta di elementi specializzanti, non sarebbe possibile forzare il dato legale, convertendo in reato autonomo quella che sembrerebbe – a tutti gli effetti – essere una semplice circostanza.

 

***

 

5. Le Sezioni unite si occuperanno della questione nell’udienza pubblica del 26 novembre 2026[27]. Nonostante la netta presa di posizione dei rimettenti – che si sono inequivocabilmente espressi a favore della natura circostanziale dell’art. 613 bis c.p. – gli esiti del giudizio appaiono tutt’altro che scontati, in quanto, come accennato, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sono inclini a riconoscere l’autonomia della tortura pubblica. In attesa del decisivo pronunciamento delle Sezioni unite, mi sia pertanto consentito esprimere alcune brevi osservazioni.

 

5.1. Innanzitutto, va ricordato che il distinguo tra reato autonomo e fattispecie circostanziale non è problema meramente teorico, ma questione gravida di implicazioni sul piano pratico-operativo.

Si pensi, ad esempio: al diverso regime di imputazione soggettiva; all’incidenza sulla determinazione del tempus e del locus commissi delicti; all’operatività o meno del giudizio di bilanciamento; alla diversa operatività delle regole in materia di concorso di persone.

In particolare, nel caso di specie, i più rilevanti effetti che scaturirebbero dal riconoscimento della natura circostanziale dell’art. 613 bis c.p. sono, per l’appunto, quelli sul versante della determinazione della pena, che potrebbe essere considerevolmente diminuita all’esito di una valutazione di soccombenza dell’aggravante in parola nel giudizio di bilanciamento con eventuali concorrenti attenuanti (finanche quella di cui all’art. 62 bis c.p.)

Ulteriori criticità potrebbero sorgere in caso di concorso nella tortura di Stato del soggetto privo di qualifica pubblicistica: si pensi al detenuto che – a causa di criminogeni rapporti sviluppatisi all’interno di una data sezione dell’istituto carcerario – contribuisce con taluni agenti della polizia penitenziaria alla realizzazione dei fatti di cui all’art. 613 bis in danno di altri detenuti.

Ora, laddove l’art. 613 bis cpv. fosse ritenuto un’aggravante, esso sarebbe soggetto al regime di cui all’art. 118 c.p. e, in quanto circostanza avente natura soggettiva (perché riferita alla persona del colpevole), non si comunicherebbe a eventuali concorrenti.

Qualora invece si concludesse per l’autonomia della fattispecie in parola, sarebbe presumibilmente ravvisabile il concorso dell’extraneus nella tortura pubblica ai sensi dell’art. 110 c.p., poiché facilmente questi avrebbe contezza del possesso della qualifica soggettiva da parte di uno degli altri compartecipi; al contrario, nel caso – forse di scuola – in cui l’extraneus non fosse a conoscenza del possesso di detta qualifica in capo all’intraneus, potrebbe eventualmente ipotizzarsi l’applicazione dell’art. 117 c.p. (sempreché il possesso di tale qualifica risultasse concretamente prevedibile da parte del soggetto privo di qualifica).

Va da sé che analoghi problemi si pongono sul versante dell’art. 116 c.p., nel caso in cui la tortura pubblica venga a costituire il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. Trattando la fattispecie de qua come autonomo delitto, essa potrebbe pacificamente essere applicata al concorrente anomalo, sia extraneus sia intraneus, purché, naturalmente, la sua realizzazione costituisca uno sviluppo concretamente prevedibile del reato originariamente programmato. Per contro, la qualifica in termini circostanziali osterebbe all’applicazione dell’art. 613 bis comma 2 c.p. al concorrente anomalo extraneus, stante la natura di circostanza soggettiva incomunicabile ai concorrenti ex art. 118 c.p.

 

5.2. Sotto altro profilo, non può essere trascurato il fatto che l’art. 613 bis c.p. è una norma “pasticciata” e mal scritta, foriera di plurime incertezze interpretative[28] e dal problematico riscontro processuale. Basti pensare alla difficoltà nel dimostrare l’esistenza del collegamento eziologico tra le condotte violente e minatorie orchestrate dal soggetto agente e la causazione di un verificabile trauma psichico; evento – quest’ultimo – che si sviluppa nella sfera interiore della vittima: ragione per cui il suo riscontro in termini BARD può rivelarsi proibitivo, con annesso rischio di ripiegare su valutazioni presuntive affidate al personale intuito del giudicante[29].

A ciò si aggiunga che, sin dal primo Report successivo all’introduzione del reato de quo[30], il Comitato delle Nazioni unite contro la Tortura (CAT) ha espresso non poche perplessità intorno alla farraginosa fisionomia della fattispecie introdotta dal legislatore italiano, rilevando numerose discrepanze tra la previsione di diritto interno e quella della Convenzione ONU.

Per quanto più ci interessa, il CAT ha stigmatizzato il mancato riferimento, nel reato-base di cui all’art. 613 bis, al possesso di qualifica pubblicistica da parte del soggetto agente, che invece costituisce un caposaldo della definizione fornita dall’art. 1 della Convenzione ONU. Il che – a detta di alcuni commentatori – priverebbe la norma interna di parte della sua capacità dissuasiva, stemperando “l’effetto stigmatizzante dell’incriminazione proprio rispetto agli appartenenti alle forze di polizia o altri pubblici ufficiali”[31], che non sono gli unici destinatari del precetto.

 

5.2.1. Al netto delle riscontrate criticità, quel che è certo è che nel dato normativo non sono rinvenibili univoche indicazioni a favore della natura circostanziale o autonoma dell’art. 613 bis cpv.

Da un lato, come si è visto, l’ordinanza in esame esclude fermamente che una fattispecie formulata per relationem possa configurare un autonomo titolo di reato, senza che ciò comporti una distorsione della volontà legis cristallizzata nel dato normativo. Si tratta di un argomento di certo persuasivo anche sul piano sistematico: come si ricorderà, infatti, i rimettenti danno conto di plurime disposizioni di analogo tenore che sono pacificamente ritenute circostanze, tra cui proprio l’art. 640 bis c.p., oggetto della menzionata sentenza Fedi. In una tale prospettiva, sarebbe quanto meno inusuale che il legislatore – pur facendo integrale rinvio ai fatti di cui al primo comma – abbia comunque inteso elevare la tortura di Stato ad autonoma figura delittuosa.

Dall’altro lato, però, vi sono altri e più persuasivi argomenti che – a mio avviso – rendono preferibile aderire alla tesi dell’autonomia dell’art. 613 bis cpv.

In primo luogo, sorge spontanea un’obiezione, che potrebbe indebolire le conclusioni raggiunte dall’ordinanza in commento. Se è innegabile che l’opzione legislativa di descrivere il precetto per relationem costituisce un importante indizio a favore della natura circostanziale di una disposizione, occorre nondimeno prendere atto che – contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza Fedi e dai rimettenti – il ricorso a tale tecnica normativa non ha di per sé rilievo dirimente al fine di escludere l’autonomia di una data ipotesi delittuosa.

Sebbene l’ordinanza in commento elenchi una serie di fattispecie formulate in maniera similare alla tortura di Stato alle quali è attribuita la veste di circostanza, ciò non significa che il ricorso a tale tecnica normativa “imprima un sigillo, definitivo e inviolabile, sulla qualificazione” in termini circostanziali di una certa disposizione[32].

Si tratta di una affermazione basata sulla mera statistica, priva di valenza ontologica, che può essere facilmente smentita da esempi di segno contrario: basti pensare alla corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p., il cui precetto è interamente costruito per mezzo del ricorso alla tecnica del rinvio, ma che è indiscutibilmente ritenuto un autonomo delitto[33].

 

5.2.1. Chiarito che il criterio che fa leva sulla descrizione per relationem del precetto ha soltanto valore orientativo, la qualificazione dell’art. 613 bis cpv. c.p. come reato autonomo trova conferma in due pregnanti argomenti, che si aggiungono a quelli già richiamati supra (par. 3.2.)

In primis, quello teleologico, che guarda alla tipologia dell’interesse protetto. Difatti, il reato di cui al cpv. non tutela soltanto le aggressioni alla libertà morale e psichica della persona e il suo diritto all’autodeterminazione, ma – a differenza dell’ipotesi delittuosa base del primo comma – assume una connotazione marcatamente pubblicistica. Siamo qui al cospetto di una fattispecie plurioffensiva, il cui fulcro va identificato proprio nella repressione dell’“esercizio illegale del potere pubblico”. Ciò spiega, peraltro, la maggiore asprezza della risposta sanzionatoria[34].

Non meno importante è il fatto che, aderendo alla tesi dell’autonomia, viene garantita una maggiore conformità dell’art. 613 bis cpv. alle prescrizioni sovranazionali, nonché all’art. 13, comma 4 della Costituzione, che impone di punire “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.

Se è certamente vero che l’art. 613 bis c.p. è norma mal formulata e che, auspicabilmente, dovrebbe andar incontro a una (improbabile) riscrittura nel senso indicato dalla Convenzione ONU[35], è vero anche che – se si riconoscesse lo status di autonomo delitto alla tortura pubblica – si eliminerebbero in radice i rischi di un intollerabile “abbattimento” di pena derivanti da una possibile soccombenza nel giudizio di bilanciamento[36], assicurando così una risposta sanzionatoria dotata di una più marcata efficacia deterrente.

In definitiva, mi sembra che la ricostruzione dell’art. 613 bis cpv. quale reato autonomo costituisca la pregevole risultante di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del dato normativo (peraltro già accolta dalla giurisprudenza maggioritaria) che, diversamente da quanto prospettato dai rimettenti, non trova alcun reale ostacolo nella littera legis e non impone, dunque, alcuna discutibile forzatura del tipo legale. 

 

 

 

[1] Per una disamina della fattispecie de qua, introdotta dalla l. 14 luglio 2017, n. 110, dopo un dibattito protrattosi per oltre trent’anni: T. Padovani, Tortura: adempimento apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente persistente, in Discrimen, 4 settembre 2018; E. Scaroina, Il delitto di tortura. L’attualità di un crimine antico, Bari, 2018; L. Risicato, L’ambigua consistenza della tortura tra militarizzazione del diritto penale e crimini contro l’umanità, in Discrimen, 28 luglio 2018, 1 ss.; A. Costantini, Il nuovo delitto di tortura (art. 613- bis c.p.), in Studium iuris, 2018, 1 ss.; C. Pezzimenti, Tortura e diritto penale simbolico: un binomio indissolubile?, in Dir. pen. proc., 2018. 152 ss.: C.D. Leotta, voce Tortura, in Dig. disc. pen., Torino, 2018, 877 ss.; sul tortuoso iter che ha condotto alla tipizzazione dell’art. 613 bis c.p., F. Viganò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la Camera dei deputati, in Dir. pen. cont., 25 settembre 2014; A. Pugiotto, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 1/2014, 129 ss.

[2] Cfr. Cass., Sez. V, 20 novembre 2019, n. 47079, commentata da A. Colella, La Cassazione si confronta, sia pure in fase cautelare, con la nuova fattispecie di “tortura” (art. 613-bis c.p.), in questa Rivista, 16 giugno 2020; Cass., Sez. V, 16 marzo 2022, n. 8973, con nota di S. Bernardi, Carcere e tortura: la Cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere, in questa Rivista, 5 aprile 2022; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 1243, con nota di G. Ponteprino, La tortura di stato: un’interpretazione “ragionata” dell’art. 613- bis c.p. nell’attesa di un’auspicabile riforma, in Dir. pen. proc., 2024, 780 ss.; A. Merlo, Il reato di tortura in Italia: un personaggio in cerca di un autore (migliore), in Giur. it., 2024, 1423 ss.

[3] Ibidem. In questo modo, la giurisprudenza fornisce un’interpretazione della fattispecie conforme al dettato convenzionale e rispondente all’esigenza di tutelare efficacemente il bene giuridico protetto. Cfr. M. Pelissero, Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi applicativa, in Quest. giust., 12 luglio 2021, 1 ss. Di contrario avviso, Cass., Sez. III, 31 agosto 2021, n. 32380, commentata da A. Colella, Pronunciandosi per la prima volta nel merito sull'art. 613-bis c.p., la Cassazione aderisce alla tesi della tortura c.d. di Stato come fattispecie automa di reato, in questa Rivista, 12 aprile 2022, la quale invece osserva che “la reiterazione non deve esaurirsi in un ristretto ambito temporale ma deve essere cronologicamente consistente”.

[4] Invero, parte della dottrina ritiene superfluo il riferimento ai trattamenti inumani e degradanti, dal momento che l’esistenza stessa di un fatto di tortura comporta la realizzazione di un trattamento inumano e degradante, poiché tra la prima e i secondi è ravvisabile un rapporto di “progressività scalare” e di “continenza”. Cfr. A. Colella, La risposta dell’ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 828 ss.; D. Castronuovo, Ad diruendum hostem. Il difficile inquadramento dei trattamenti inumani e degradanti, in L. Stortoni - D. Castronuovo (a cura di), Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura, Bologna, 2019, 239 ss.

[5] Sul punto I. Siccardi, Profili comparatistici del delitto di tortura: uno sguardo all’Europa, in Federalismi.it, 18 maggio 2022; G. Bondi, L’art. 613 bis c.p. e gli obblighi positivi di tutela penale nella CEDU. Sulla identità autonoma o circostanziale della tortura c.d. pubblica, in Giur. pen. web, 7-8/2024, 2 ss.

[6] Su questa posizione si attestano, ad esempio: Cass., Sez. V, 11 ottobre 2019, n. 50208; Cass., Sez. V, 8 luglio 2019, n. 47079; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 1243, tutte reperibili in One Legale.

[7] Cass., Sez. V, 8 luglio 2019, n. 47079, cit.

[8] Così come del resto accade per gli altri delitti a base violenta. Cfr. Cass., Sez. V, 16 marzo 2022, n. 8970, in One Legale.

[9] Si veda, riassuntivamente, la Guida sull’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Divieto della tortura, 28 febbraio 2013, parr. 101 e 102, nella quale si ricorda che sebbene, a livello convenzionale, non si possa imputare “a uno Stato contraente la responsabilità diretta degli atti commessi da privati (Beganović c. Croazia, 2009, § 68) o da agenti dello Stato che agiscono in qualità di privati (Çevik c. Turchia (n. 2), 2010, § 33)”, la Corte ritiene comunque “che lo Stato possa in ogni caso essere considerato responsabile in virtù dell’obbligo ad esso imposto dall’articolo 1 della Convenzione”. Lo Stato deve, allora, “adottare misure idonee a impedire che tali persone fossero sottoposte a torture o a pene o trattamenti inumani o degradanti, anche ad opera di privati (Z e altri c. Regno Unito [GC], 2001, § 73, e O’Keeffe c. Irlanda [GC], 2014, § 144)”. Sul punto, A. Colella, La risposta dell’ordinamento interno agli obblighi sovranazionali di criminalizzazione e persecuzione penale della tortura, cit., 830, la quale osserva come la Corte EDU abbia posto “a carico degli Stati contraenti veri e propri obblighi positivi (di intervento), che operano tanto “a monte” quanto “a valle” della possibile violazione del diritto fondamentale di cui all'art. 3 CEDU”.

[10] Si veda la generica formulazione dell’art. 7.

[11] Cass., Sez. V, 8 luglio 2019, n. 47079, cit.

[12] Cass., Sez. V, 9 luglio 2026, ord. n. 25758.

[13] A favore dell’autonomia dell’art. 613 bis cpv. si sono pronunciate: Cass., Sez. III, 31 agosto 2021, n. 32380, cit.; Cass., Sez. V, 4 giugno 2026, n. 20675; Cass., Sez. I, 9 ottobre 2024, n. 37171, in One Legale. Nella giurisprudenza di merito: G.I.P. Siena 7 maggio 2021, sui cui S. Amato, Fermare l’onda blu, in Dir. pen. uomo, 3 giugno 2021; Trib. Siena 5 settembre 2023, n. 211, con nota di A. Colella, La sentenza di condanna del tribunale di Siena sui fatti di tortura nel carcere di San Gimignano, in questa Rivista, 25 settembre 2023.

[14] Cass., Sez. III, 31 agosto 2021, n. 32380, cit.

[15] Ibidem.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Cfr. Cass., Sez. V, 9 luglio 2026, ord. n. 25758.

[19] In altri termini «se si attribuisse natura circostanziale al secondo comma» l’art. 613 bis, comma 3 c.p. «consentirebbe di non applicare la circostanza, lasciando peraltro intatta la fattispecie base». Così M. Pelissero, Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi applicativa, cit., 3.

[20] In argomento v. A. Costantini, Il nuovo delitto di tortura (art. 613- bis c.p.), cit., 5; nonché, I. Marchi, Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p., in Dir. pen. cont., 29 giugno 2017, 160.

[21] A. Colella, sub art. 613 bis c.p., in E. Dolcini-G.L. Gatta, Codice penale commentato, III, Milano, 2025, 434.

[22] Come osserva G. Amarelli, Circostanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione, in Cass. pen., 2007, 2815 ss. le incertezze nel qualificare un dato elemento come autonomo delitto o come circostanza  dipendono da tre concorrenti ordini di fattori: i) l’inesistenza di tratti distintivi che distinguano ontologicamente circostanze e autonomi delitti; ii) la mancata previsione di un «criterio diagnostico» che guidi il giudicante nelle ipotesi dubbie; iii) la tendenza legislativa a non specificare in maniera chiara ed esplicita (se non sporadicamente) la natura dell’elemento specializzante.

[23] Cass., Sez. V, 9 luglio 2026, ord. n. 25758.

[24] Cass., Sez. un., 26 giugno 2002, n. 26351, commentata da R. Bartoli, Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziante, in Dir. pen. proc., 2003, 295 ss. e da R. Borgogno, Criteri di distinzione fra elementi costitutivi e circostanze del reato in una recente pronuncia delle sezioni unite penali, in Giur. it, 2004, 379 ss. Analogo modus procedendi viene seguito da Cass., Sez. un., 7 febbraio 2012, n. 4694, in One Legale, che ha riconosciuto la natura circostanziale dell’art. 615 ter, comma 2 n. 1 c.p. (l’accesso o mantenimento abusivo in un sistema informatico o telematico protetto, posto in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema); Cass., Sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982, commenta F. Basile, Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? Una partita ancora aperta, in Dir. pen. proc., 2019, 484 ss., che ha riconosciuto natura di circostanza alle fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs n. 286 del 1998.

[25] F. Basile, Reato autonomo o circostanza? punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle sezioni unite sui "criteri di distinzione", in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1565 s.  

[26] Cass., Sez. un., 26 giugno 2002, n. 26351, cit.

[27] A riprova delle difficoltà nel riconoscere a una data previsione di legge lo statuto di reato autonomo o di circostanza, ricordo incidentalmente che vi è un’altra questione di analogo tenere pendente dinnanzi alle Sezioni unite, che riguarda la natura giuridica dell’art. 583 quater, comma 1 c.p.  Cfr. Cass., Sez. VI, 28 aprile 2026, ord. n. 17486.

[28] Si pensi all’impiego di elementi ridonanti, come il richiamo ai trattamenti inumani e degradanti o all’utilizzo del plurale nel descrivere le condotte di violenze o minacce o, ancora, all’enfatizzazione del riferimento alla reiterazione. Intorno a tali criticità, amplius C. Meloni, L’eterno dibattito sul delitto di tortura in Italia alla luce della normativa internazionale, in Dir. pen. proc., 2024, 263 ss.

[29] A riguardo, sia consentito il rimando a G. Ponteprino, Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica, Torino, 2024, 355 ss.

[30]Cfr. Comitato CAT, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy, 18 dicembre 2017, CAT/C/ITA/5-6.

[31] C. Meloni, L’eterno dibattito sul delitto di tortura in Italia alla luce della normativa internazionale, cit., 265.

[32] Sul punto, F. Basile, Reato autonomo o circostanza? punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle sezioni unite sui "criteri di distinzione", cit., 1579, che reputa il criterio in esame “il più forte tra quelli deboli”.

[33] Cfr. Cass., Sez. un., 21 aprile 2010, n. 15208, commentata da V. Maiello, La corruzione susseguente in atti giudiziari tra testo, contesto e sistema, in Dir. pen. proc., 2010, 955 ss.

[34] Su questa linea, Cass. Pen., Sez. III, 25 maggio 2021, n. 32380, cit.; G. Flora, Il nuovo art. 613-bis c.p.: meglio che niente?, in L. Stortoni - D. Castronuovo (a cura di), Nulla è cambiato?, cit., 345; A. Costantini, Il nuovo, cit., 1 ss.

[35] La Convenzione de qua definisce la tortura come “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito”. Nella direzione indicata dalla Convenzione si muoveva il progetto di realizzazione di un Codice dei crimini internazionali (realizzato dalla Commissione Palazzo-Pocar), abortito a causa del prematuro termine della legislatura. In particolare, l’art. 30 (rubricato “tortura e altri trattamenti inumani e degradanti”) introduceva, tra i crimini contro l’umanità, una diversa figura di reato, da affiancare alla fattispecie codicistica, e la cui formulazione risultava maggiormente in linea con quella contenuta nelle fonti sovranazionali, disponendo che “1. Chiunque compie su una persona sottoposta, anche di fatto, al suo controllo o alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, atti idonei a cagionare gravi sofferenze fisiche o trauma psichico, ovvero sottopone tale persona a un trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni. 2. Questa disposizione non si applica nel caso di sofferenze o trauma risultanti unicamente dall’esecuzione di misure privative o limitative di diritti che siano legittime secondo il diritto internazionale. 3.Se la condotta di cui al primo comma è posta in essere al fine di ottenere informazioni o confessioni dalla vittima o di altri soggetti ovvero al fine di punire, intimidire o coartare la volontà degli stessi ovvero per ogni altro fine basato su ragioni discriminatorie la pena è della reclusione da dodici a ventiquattro anni”. In argomento, A. Vallini, Il codice a pezzi. Ascesa e caduta della proposta di una legge organica sui crimini internazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 91 ss.

[36] E. Dolcini, Brevi note sulla tortura nel codice penale italiano (art. 613 bis c.p.), in questa Rivista, 23 luglio 2024, 7; A. M. Maugeri, Delitti contro la libertà morale, in D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale della persona, I, III ed., Torino 2019, 272.