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23 Dicembre 2019


Sezioni unite: l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) ha natura soggettiva e si estende ai concorrenti se da questi conosciuta (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., u.p. 19 dicembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Petruzzellis, ric. Chioccini



La II Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 40486/19, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché risolvessero il contrasto giurisprudenziale relativo alla questione «se l’aggravante speciale già prevista dall’art. 7, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, ed oggi inserita nell’art. 416 bis.1 cod. pen., che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l’attività delle associazioni mafiose, abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà».

Dall’informazione provvisoria diramata dal Servizio novità della Corte, risulta che all’esito dell’udienza pubblica del 19 dicembre scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito la soluzione seguente, su conclusioni difformi del Procuratore generale: «l’aggravante agevolativa dell’attività mafiosa ha natura soggettiva e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta».

In attesa del deposito delle motivazioni, possono leggersi le note all'ordinanza di rimessione pubblicate in questa Rivista a firma di Stefano Finocchiaro e di Andrea Alberico.

(Francesco Lazzeri)