ISSN 2704-8098
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  Nota a sentenza  
07 Giugno 2022


Le prime difficoltà applicative della nuova fattispecie di “revenge porn” in caso di diffusione del materiale da parte di soggetti estranei al rapporto sessuale

Nota a Trib. Reggio Emilia, Sez. GIP/GUP, sent. n. 528/2021 (ud. 09/11/2021, dep. 22/11/2021)



Abstract. Con la sentenza in esame, il GUP di Reggio Emilia assolve due coimputati dal reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, riscontrando nella norma un limite oggettivo alla sua applicazione, relativamente alla diffusione del video di un rapporto sessuale carpito dai correi nel bagno di una discoteca. Il Giudice rileva un ostacolo in punta di tipicità – la destinazione privata dei contenuti sessualmente espliciti – che, a ben guardare, è piuttosto il frutto della genesi della fattispecie contestata e della “confusione semantica” ad essa sottesa. Il presente contributo si propone pertanto di analizzare tale fattispecie, sollevando alcuni profili critici sulla decisione del GUP reggio-emiliano, senza peraltro trascurare la “fase genetica” dei contenuti a sfondo sessuale, e proponendo infine nuovi spunti di rilettura e di riforma dell’articolo 612-ter del Codice penale.

SOMMARIO: 1. “Ubi voluit… tacuit”. Tra una genesi affrettata e lacciuoli semantici. – 2. «Il fatto non sussiste». La sentenza del GUP reggio-emiliano. – 3. A scanso di equivoci. La (non) centralità del consenso. Quale privatezza? – 4. “Nullum crimen extra domo” (?). Un “vuoto di tutela” nella creazione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, tra interferenze illecite e riservatezza. – 5. “Nullum crimen cum consensu”. Il ruolo della vittima. Appunti per il Legislatore.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.