ISSN 2704-8098
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14 Dicembre 2022


L’errore giudiziario tra riparazione e risarcimento: le ricadute sullo Stato


AbstractL’errore giudiziario nel processo penale italiano rappresenta un evidente aggravio degli oneri finanziari posti a carico dello Stato che, ogni anno, è chiamato a sostenere un notevole dispendio economico per l’errata amministrazione della giustizia.

Tale errore può essere determinato anche dagli organi deputati al compimento delle indagini preliminari i cui “sbagli”, commessi nella gestione della raccolta dei mezzi di prova, e nella valutazione di questi ultimi, possono avere risvolti dannosi per l’imputato, per la vittima e per l’intera collettività. Sicché, un approccio realistico all’analisi del fenomeno dell’errore giudiziario deve prendere le mosse da quella che, a ben riflettere, può costituirne, spesso, la primordiale fonte genetica: vale a dire, l’errore investigativo. Occorre, perciò, conoscere ed agire sulle sue cause per evitare che esso si formi e penetri all’interno dell’accertamento penale onde arrivare, poi, al rimedio della riparazione, del risarcimento o di entrambe le azioni qualora il danneggiato scelga di rivalersi civilmente sul magistrato che sia stato causa o concausa del danno.

Tale momento di prevenzione e di correzione dell’errore non sarebbe idoneo a soddisfare le istanze di garanzia sottese all’idea di giusto processo se ad esso non si accompagnasse, per l’appunto, l’ulteriore momento della riparazione dei pregiudizi derivati dall’ingiustizia della detenzione o della condanna. A tal proposito, l’istituto previsto dall’art. 643 c.p.p è preordinato ad attenuare le conseguenze dell’errore giudiziario attraverso la corresponsione di un indennizzo di natura pecuniaria alla persona condannata che è stata prosciolta in sede di revisione.

Un aspetto interessante dal punto di vista dell’aggravio economico per lo Stato in seguito all’accertamento dell’errore giudiziario attiene al rapporto intercorrente tra l’azione riparatoria e l’azione risarcitoria qualora l’ingiusta condanna dell’imputato derivi da falsità in atti o in giudizio, o da un altro fatto previsto dalla legge come reato, di cui sia autore il giudice o un terzo.

Il confronto tra tali provvedimenti, condotto al fine di individuare i criteri di volta in volta adottati in sede di liquidazione della riparazione, ha messo in luce l’assenza di parametri univoci di calcolo.

Non si può far a meno, pertanto, di auspicare un intervento legislativo in una materia come quella della riparazione al fine di superare la disomogeneità dei criteri utilizzati in tema di equa riparazione, introducendo parametri ad hoc cui conformarsi in tutto il territorio nazionale in ragione della totale assenza, sia nel codice di rito sia nella normativa speciale, di specifiche norme di coordinamento tra i due istituti sopra richiamati.

L’auspicato intervento legislativo sollecitato anche dalla Corte dei Conti è diretto, pertanto, a scongiurare il concreto rischio di un notevole aggravio a carico della finanza pubblica, discendente dal possibile cumulo tra azione riparatoria e risarcitoria.

SOMMARIO:  1. I costi dell’errata amministrazione della giustizia. – 2. Uno sguardo particolare all’errore in fase di indagine. - 3. Natura e fondamento della pretesa risarcitoria in caso di errore giudiziario. - 4. Il rapporto tra l’azione riparatoria e l’azione risarcitoria. - 5. Un’armonizzazione di criteri ripristinatori.

 

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.