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13 Maggio 2020


Depositata la sentenza delle Sezioni unite che esclude la falsità dell'autocertificazione dalle ipotesi di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio

Cass., Sez. un., sent. 19 dicembre 2019 (dep. 12 maggio 2020), n. 14723, Pres. Carcano, Est. Ciampi, ric. Pacino



Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge, ovvero, in tale ultima ipotesi, non incidendo la falsità sull’ammissibilità dell’istanza, la revoca possa invece essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge».

Riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite, anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della pubblica udienza del 19 dicembre 2019:

«la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002».