ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Notizie  
18 Aprile 2023


Incostituzionale il limite al bilanciamento ex art. 69 co. 4 c.p. nei casi di delitti puniti con l’ergastolo (caso Cospito – Scuola Allievi Carabinieri di Fossano)

Comunicato stampa della Corte costituzionale, 18 aprile 2023



Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa con cui la Corte costituzionale dà notizia della decisione assunta, all’esito della camera di consiglio odierna, in relazione alla questione di legittimità sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino nell’ambito di un procedimento in cui Alfredo Cospito è imputato del delitto di strage politica (art. 285 c.p.) per aver piazzato ordigni presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato.

La questione – rilevante ai fini dell’applicabilità nel caso di specie della pena dell’ergastolo – aveva ad oggetto il divieto di divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità del fatto (prevista dall’art. 311 c.p.) sull’aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 co. 4 c.p.

In attesa del deposito della sentenza della Corte, può leggersi in questa Rivista una nota all’ordinanza di rimessione a firma di Federica Alma.

* * *

«Nella camera di consiglio odierna la Corte ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino sull’articolo 69, quarto comma, codice penale.

In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.

Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69.

Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva.

È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito della sentenza».

(F.L.)