Si segnala ai lettori la pubblicazione nella G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, denominata “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”. La riforma sancisce il riconoscimento da parte del legislatore costituzionale del valore fondamentale del bene ambiente, esplicitandone il carattere di bene costituzionalmente protetto.
La legge di riforma costituzionale incide anzitutto sull’articolo 9 della Carta, norma cui già in passato la Consulta si è più volte richiamata per affermare la rilevanza costituzionale dell’ambiente come bene giuridico unitario; l’articolo è stato arricchito di un nuovo terzo comma, a mente del quale la Repubblica tutela – accanto al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della nazione – «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». La nuova disposizione costituzionale prosegue con la previsione secondo cui «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Oggetto di modifiche è anche l’articolo 41 della Costituzione, che ora prevede espressamente che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L’ultimo comma dell’articolo citato, inoltre, vede l’inclusione dei «fini ambientali» accanto ai fini sociali verso cui può essere indirizzata e coordinata l’attività economica pubblica e privata.
Il testo attualmente vigente degli articoli della Carta costituzionale interessati dalla riforma è pertanto il seguente:
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
(Silvia Bernardi)