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  Notizie  
17 Giugno 2022


Le Sezioni unite negano la possibilità per il giudice del patteggiamento di subordinare d'ufficio la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività e chiariscono i limiti di durata di quest'ultima

Cass. Sez. un., 27 gennaio 2022 (dep. 15 giugno 2022), n. 23400, Pres. Cassano, Rel. Pistorelli, ric. Boccardo



Con ord. n. 37698 del 7 ottobre 2021 la V Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero le seguenti questioni giuridiche

«Se, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice possa subordinare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività pur in mancanza di esplicito consenso dell'imputato»;

«Se il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall'art. 165, comma primo, cod. pen., di non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio, di cui al combinato disposto degli artt. 18-bis, disp. Coord. Trans. Cod. proc. pen. e 54, comma 2, del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, della durata massima di sei mesi».

 

Le questioni sono state discusse nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022, e il 15 giugno 2022 è stata depositata la sent. n. 23400/2022 con cui le Sezioni unite danno ai quesiti le seguenti soluzioni

«Nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata»;

«La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa».

In attesa di dare spazio ai primi contributi a commento, pubblichiamo in allegato le motivazioni della sentenza. 

 

(Giulia Mentasti)