Cass., Sez. II, sent. 7 giugno (dep. 19 settembre) 2019, n. 38277, Pres. De Crescienzo, Rel. Beltrani, ric. Nuzzi e altro
1. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi del delicato rapporto tra attività giornalistica e diritto penale e, prendendo le distanze dall’orientamento finora assolutamente dominante in sede di legittimità, è giunta ad ammettere l’astratta configurabilità della scriminante del diritto di cronaca anche in relazione al reato di ricettazione eventualmente commesso dai giornalisti nella fase di procacciamento delle informazioni[1].
2. Prima, però, di ripercorrere i principali snodi argomentativi della sentenza, sembra opportuno riassumere brevemente i fatti.
Nella primavera del 2004, il responsabile della sicurezza di Coop Lombardia incaricava in via ufficiosa il titolare di una società di investigazioni private di svolgere segretamente un’attività di intercettazione, per la durata di circa un mese, delle utenze telefoniche in uso ai dipendenti di una filiale sita nella provincia pavese, all’esito della quale risultava registrato il contenuto di più di ottocento telefonate.
Tuttavia, tale attività di intercettazione telefonica diventava di dominio pubblico solo nel gennaio 2010, quando il quotidiano “Libero” avviava un’inchiesta giornalistica di denuncia dell’attività illecita svoltasi nell’ambito di Coop Lombardia.
Per vero, i giornalisti (e odierni ricorrenti) erano a conoscenza delle intercettazioni illegali commissionate da Coop già nel giugno 2009, quando uno degli amministratori della società di servizi di sicurezza coinvolta nell’attività illecita si era rivolto all’allora direttore del settimanale “Panorama”, offrendogli la propria disponibilità a consegnare tutto il materiale frutto dell’attività di spionaggio sopra descritta.
Accertata l’attendibilità della fonte, il direttore di “Panorama” prendeva immediatamente contatti con il patron di Esselunga e gli suggeriva di “comprare”, attraverso l’affidamento di incarichi alla predetta società di servizi di sicurezza, le informazioni offerte.
Il fondatore di Esselunga accettava la proposta del direttore di “Panorama” e, nell’estate del 2009, stipulava diversi contratti con la società di vigilanza privata, disponendo subito il pagamento di un acconto di oltre duecento mila euro.
Nell’ottobre 2009 i file audio venivano consegnati a un noto giornalista di “Libero” il quale, dal gennaio 2010, pubblicava diversi articoli in cui si dava conto dell’illecita attività di intercettazione posta in essere da Coop in danno dei propri dipendenti, attribuendo esplicitamente la responsabilità di tale scelta ai vertici di Coop Lombardia.
Il patron di Esselunga e i due giornalisti venivano indagati per il reato di ricettazione: il primo per aver acquistato il supporto informatico contenente i file audio delle intercettazioni, prodotto dei reati di cui agli artt. 615 e 617-bis c.p.; i secondi per essersi dapprima intromessi nel fare acquistare il suddetto supporto informatico e, successivamente, per averlo ricevuto.
All’esito del giudizio di primo grado, tutti gli imputati venivano assolti dal reato loro ascritto in ragione della mancanza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 648 c.p. In particolare, pur essendo acclarato che i tre soggetti agenti fossero a conoscenza della provenienza delittuosa delle intercettazioni registrate sul cd-rom, secondo il g.u.p. di Milano sia l’obiettivo perseguito dai giornalisti – l’intenzione di pubblicare lo scoop giornalistico, con auspicato incremento del prestigio professionale e delle vendite – sia quello avuto di mira dal proprietario di Esselunga – la volontà di screditare attraverso una campagna giornalistica il concorrente commerciale, così aumentando il proprio fatturato ai danni della rivale Coop – avrebbero tutt’al più rappresentato un mero movente, e non già il dolo di profitto proprio della ricettazione.
La Corte d’appello di Milano, ribaltando le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, riteneva integrato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, il reato di ricettazione e, perciò, pronunciava sentenza di condanna nei confronti dei giornalisti, mentre dichiarava l’estinzione del reato per morte del reo rispetto al proprietario di Esselunga, deceduto nelle more del giudizio[2]. In particolare, in linea con la concezione lata di profitto adottata dalla giurisprudenza maggioritaria in relazione al reato di ricettazione, i giudici dell’impugnazione ritenevano sussistente il dolo specifico di cui all’art. 648 c.p. sia sotto il profilo non patrimoniale, sia sotto quello eminentemente patrimoniale.
Secondo la Corte d’appello, peraltro, una tale decisione non si risolveva in un’indebita compressione della libertà di informazione, posto che «non è in gioco, in questo caso, “l’interesse pubblico” alla notizia, ma la necessità di preservare, comunque, l’ordinamento rispetto al compimento di una vera e propria opera di “ricettazione”, rivelatasi, invero, alquanto “complessa” e “variegata” (…), posta in essere da due pur illustri esponenti del mondo giornalistico, che non hanno, tuttavia, evitato di commettere, nella occasione, una violazione al codice di comportamento professionale, che certamente non consente la commissione di reati nell’ambito della fondamentale, in un ordinamento “libero” quale quello a cui appartiene l’Italia, attività di “informazione” al pubblico»[3].
3. La Corte di cassazione, pur convalidando l’iter argomentativo della Corte d’appello di Milano in relazione all’accertamento del dolo di ricettazione ed escludendo la necessità di un coinvolgimento delle sezioni unite sul tema del profitto di cui all’art. 648 c.p. in rapporto all’attività giornalistica, annulla la sentenza impugnata e chiede al giudice del rinvio di verificare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca rispetto alla ricettazione commessa dagli imputati.
3.1. Quanto all’astratta configurabilità della causa di giustificazione in questione con riferimento ai reati prodromici alla manifestazione del pensiero vera e propria, eventualmente commessi al fine di procacciamento della notizia, la Suprema Corte riconosce che, secondo un’impostazione assolutamente maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità, le cause di esclusione dell’antigiuridicità del diritto di critica e del diritto di cronaca «rilevano solo rispetto all’informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita» e che, quindi, «è scriminato l’articolo che dà conto di un fatto vero, mentre non è scriminata la condotta di chi, per raccogliere la notizia, violi la legge penale»[4]. Secondo questa stessa giurisprudenza, infatti, «sarebbe davvero singolare, ad esempio, se un giornalista potesse introdursi, con la violenza e contro la volontà del dominus, all’interno di una abitazione privata allo scopo di intervistare un soggetto – sia pure di grande rilevanza pubblica e giornalistica – che si trovi in quel luogo, senza per ciò rispondere dei delitti di violenza privata e di violazione di domicilio»[5].
Coerentemente con tale impostazione, è stata di recente esclusa la configurabilità della scriminante del diritto di cronaca nei confronti di un giornalista che, utilizzando false generalità e una falsa qualifica, si era introdotto in un ospedale al fine di realizzare un servizio televisivo[6].
3.2. La Corte di cassazione reputa, tuttavia, percorribile la diversa via che conduce all’estensione della scriminante del diritto di cronaca anche ai reati commessi dal giornalista (e, più in particolare, al reato di ricettazione) per l’ottenimento delle informazioni, sulla base di un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, una prima indicazione rispetto alla compatibilità della suddetta scriminante con il reato di cui all’art. 648 c.p. andrebbe rintracciata nella stessa giurisprudenza di legittimità, che, in un recente caso, avrebbe riconosciuto «l’astratta compatibilità tra la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca ed il delitto di ricettazione, salvo ritenere immune da censure la valutazione della Corte di appello che aveva escluso la configurabilità, nel caso concreto, della predetta causa di giustificazione»[7]. Non si può fare a meno di osservare, tuttavia, che nel caso richiamato – relativo alla pubblicazione su un noto settimanale di gossip di fotografie rappresentanti momenti di vita privata all’interno di una villa dell’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi – la Corte di cassazione non ha preso realmente posizione rispetto all’astratta configurabilità della scriminante del diritto di cronaca rispetto al delitto di ricettazione. Invero, la Corte si è limitata a ribadire le affermazioni del giudice d’appello secondo cui, nel caso di specie, la pubblicazione di immagini attinenti alla vita privata e svolgentesi nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora, penalmente rilevante ai sensi dell’art. 615-bis, co. 2, c.p., non poteva essere scriminata dall’art. 51 c.p., sub specie diritto di cronaca, dal momento che risultavano superati i limiti “esterni” della causa di giustificazione in questione, imposti dal rispetto del diritto alla riservatezza personale[8]. Detto altrimenti, sembra che in questo caso la valutazione dei giudici circa l’applicabilità della scriminante abbia riguardato primariamente la manifestazione di pensiero in sé, e non anche la condotta prodromica relativa all’acquisto del materiale fotografico, prodotto del reato di cui all’art. 615-bis, co. 1, c.p.
3.3. Una seconda indicazione rispetto alla estendibilità della scriminante del diritto di cronaca al reato di ricettazione sarebbe poi rinvenibile nella giurisprudenza della Corte edu. In particolare, la Corte di cassazione richiama due casi in cui i giudici europei si sono confrontati con il tema della compatibilità con l’art. 10 Cedu di una sanzione penale inflitta a dei giornalisti per reati commessi in una fase antecedente alla manifestazione del pensiero vera e propria, o comunque per reati diversi dalla diffamazione.
Nel caso Fressoz e Roire c. Francia del 1999, la grande camera di Strasburgo ha giudicato in contrasto con l’art. 10 Cedu una condanna per ricettazione nei confronti di due giornalisti i quali, in un contesto di rivendicazioni salariali da parte degli operai di “Peugeot”, avevano pubblicato, su un settimanale satirico, una fotocopia della dichiarazione dei redditi dell’allora presidente della nota casa automobilistica, così mostrando i suoi ingenti aumenti di stipendio nel precedente biennio[9].
Secondo la legge francese del tempo, la documentazione in questione doveva essere conservata presso l’ufficio delle imposte di ciascun comune e ne era ammessa la consultazione soltanto da parte dei contribuenti del comune medesimo, mentre ne era vietata qualsiasi forma di pubblicazione; detto altrimenti, i dati ivi contenuti erano liberamente comunicabili ad altri, ma non era consentita l’estrapolazione di copie e la loro successiva diffusione.
Gli autori del reato presupposto non venivano identificati. Tuttavia, in ragione dell’indiscussa provenienza illecita del documento, i giornalisti venivano imputati e, successivamente, condannati per il reato di ricettazione.
In questo caso, la Corte edu ha giudicato non necessaria in una società democratica l’interferenza della legge francese con la libertà di manifestazione del pensiero per le seguenti ragioni: a) anzitutto, la notizia relativa ai redditi del presidente di “Peugeot” era vera e la sua diffusione era consentita dalla stessa normativa francese; b) inoltre, la ricostruzione degli eventi fornita dai due giornalisti e la loro buona fede erano pienamente riscontrate; c) infine, la pubblicazione della fotocopia serviva solamente a corroborare il contenuto dell’articolo, rafforzando la credibilità dell’informazione pubblicata. Alla luce di tali considerazioni, non vi è stata, secondo la Corte europea, «a reasonable relationship of proportionality between the legitimate aim pursued by the journalists’ conviction and the means deployed to achieve that aim, given the interest a democratic society has in ensuring and preserving freedom of the press».
Nel successivo caso Stoll c. Svizzera del 2007, la grande camera ha invece giudicato compatibile con l’art. 10 Cedu l’inflizione di una (modesta) pena pecuniaria nei confronti di un giornalista, il quale aveva pubblicato ampi brani estratti da un documento, classificato come “confidenziale”, redatto dall’ambasciatore svizzero negli Stati Uniti e inviato a una serie di soggetti coinvolti nei negoziati tra il Congresso ebraico mondiale e le banche svizzere in merito ai risarcimenti dovuti alle vittime dell’Olocausto per i beni giacenti presso gli istituti elvetici. Per tali fatti, il giornalista veniva condannato per il reato di pubblicazione di dibattiti ufficiali segreti contemplato dal codice penale svizzero[10].
La Corte di Strasburgo ha in questo caso escluso la violazione dell’art. 10 Cedu facendo leva sul rilevantissimo controinteresse in gioco (cioè a dire il corretto svolgimento delle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e gli altri attori internazionali), sulle modalità illecite attraverso le quali il documento è pervenuto al giornalista, sul carattere parziale e riduttivo delle informazioni veicolate attraverso l’articolo, nonché sul giudizio di proporzionalità della sanzione penale irrogata.
3.4. Sulla base degli anzidetti argomenti, la Corte di cassazione ritiene che «la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., sub specie di esercizio del diritto di cronaca, sia compatibile con il delitto di ricettazione»[11]. Più in particolare, alla luce della sentenza Fressoz e Roire c. Francia, il giudice interno sarebbe tenuto a un’interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 51 c.p., «nel senso che la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca può essere configurata non soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima»[12].
Ciò detto, i giudici di legittimità sottolineano la necessità di un rigoroso accertamento, da parte dei giudici di merito, tanto dei limiti “interni” – vale a dire i requisiti di verità, pertinenza e continenza dell’informazione – quanto dei limiti “esterni” – vale a dire il giudizio di bilanciamento dei diversi interessi in gioco – della scriminante in parola. Peraltro, con riferimento al rispetto dei limiti “esterni” nel caso di specie, la Corte di cassazione osserva incidentalmente che «le uniche possibili ragioni giustificative della compressione del diritto di cronaca potrebbero risiedere nella tutela della reputazione dei titolari di Coop Lombardia, peraltro in ipotesi offuscata non da comportamenti pur sempre giuridicamente leciti (…), bensì dall’accertamento del fatto che essi avessero a loro volta commissionato intercettazioni illecite per controllare l’operato dei propri dipendenti, in violazione delle più elementari garanzie sindacali»[13].
In definitiva, ferme restando la consapevolezza dei ricorrenti circa la provenienza illecita del supporto informatico contenente le intercettazioni illegali e la corrispondenza al vero delle notizie pubblicate, la Corte di cassazione chiede al giudice del rinvio di valutare: a) se la pubblicazione degli articoli di giornale abbia contribuito al dibattito pubblico su un tema di interesse generale o se, al contrario, abbia avuto unicamente lo scopo di arrecare pregiudizio a Coop Lombardia; b) se, nel caso di specie, l’interesse di informare la collettività abbia prevalso sui doveri e sulle responsabilità gravanti sui giornalisti; c) se, rispetto al fine di informazione, possa assumere rilievo l’intermediazione del patron di Esselunga[14].
* * *
4. Rimandando ad altra sede più meditate riflessioni sull’ambito di operatività della scriminante del diritto di cronaca nel diritto interno e nel diritto della Cedu, ci sia qui consentito dire che il sentiero imboccato dalla sentenza in commento non persuade fino in fondo per diverse ragioni.
Anzitutto, non ci sembra che i precedenti della Corte di cassazione e della Corte edu, richiamati dalla pronuncia annotata, depongano in maniera univoca per l’applicabilità della causa di giustificazione in questione anche rispetto alle condotte penalmente rilevanti prodromiche alla manifestazione del pensiero e, più in particolare, ai fatti di ricettazione.
Per quanto riguarda il precedente interno, abbiamo già incidentalmente osservato che, in quel caso, la Suprema Corte sembra essersi limitata a giudicare prevalente il diritto alla riservatezza rispetto alla libertà di informazione, senza prendere aperta posizione rispetto al tema della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca in relazione all’acquisto del materiale fotografico (v. supra, § 3.2.).
Con riferimento, poi, alle due decisioni della Corte di Strasburgo, pare difficile inferire la regola dell’astratta applicabilità della causa di giustificazione in questione ai reati commessi dal giornalista nella fase di procacciamento della notizia, e ciò per i seguenti motivi.
In primo luogo, nel solo caso Fressoz e Roire i ricorrenti erano stati condannati per il delitto di ricettazione, mentre nella vicenda Stoll la sanzione penale era conseguita alla commissione del reato di pubblicazione di dibattiti ufficiali segreti: nel secondo caso, quindi, l’irrogazione della pena – ritenuta peraltro compatibile con l’art. 10 Cedu – atteneva direttamente alla manifestazione del pensiero, e non anche alla condotta antecedente volta al reperimento dell’informazione.
In secondo luogo, non bisogna dimenticare che, anche quando si pronuncia nella sua più autorevole composizione, la Corte edu rimane un giudice del caso concreto e, conseguentemente, bisogna sempre procedere con una certa cautela nell’enucleazione di principi generali validi, al di fuori del caso di specie, per tutti gli Stati contraenti. Il richiamo alla cautela vale anche per il caso Fressoz e Roire, il quale, a ben vedere, presenta peculiarità tali da far dubitare della portata generale delle affermazioni ivi contenute. Come si è detto, infatti, in quel caso la condanna per ricettazione dei due giornalisti è stata giudicata in contrasto con l’art. 10 Cedu dal momento che la fotocopia pubblicata, oggetto materiale della ricettazione, non aggiungeva alcunché rispetto alle informazioni fornite nell’articolo circa i redditi percepiti dal presidente di “Peugeut”, i quali, lo ribadiamo, erano liberamente accessibili e, dunque, comunicabili: alla luce di tali circostanze, il ricorso alla sanzione penale è parso a Strasburgo pretestuoso rispetto alla finalità di informazione su un tema che, all’epoca dei fatti, risultava di particolare interesse per i cittadini francesi (v. supra, § 3.3.).
In terzo luogo, è la stessa Corte di Strasburgo a ricordare che il giornalista deve sempre rispettare i doveri e le responsabilità imposti dalla sua professione e che «notwithstanding the vital role played by the press in a democratic society, journalists cannot, in principle, be released from their duty to obey the ordinary criminal law on the basis that Article 10 affords them protection»[15]. In altri termini, il diritto di cronaca non deve condurre a un indiscriminato esonero dalla responsabilità penale per il giornalista che commette reati nello svolgimento della sua attività professionale.
5. Inoltre, la soluzione prospettata dalla Corte di cassazione non convince nemmeno sotto un profilo di politica criminale. Sebbene, infatti, sembrino esservi margini per un’applicazione analogica in bonam partem dell’art. 51 c.p., sub specie diritto di cronaca, rispetto ai reati prodromici alla manifestazione del pensiero, è lecito chiedersi se sia auspicabile un tale allargamento dell’ambito di operatività della scriminante in parola.
Come correttamente rilevato dalla giurisprudenza prevalente, il rischio sotteso all’anzidetta estensione è quello di reputare lecita, ad es., una violazione di domicilio o una minaccia, qualora tali reati siano realizzati per ottenere la notizia. In tutti questi casi, l’unico argine rispetto ad un generalizzato utilizzo della causa di giustificazione in questione sarebbe rappresentato da una piena valorizzazione dei limiti “esterni” del diritto di cronaca, cioè a dire il giudizio di bilanciamento tra i diversi interessi in gioco. Com’è evidente, tuttavia, una tale soluzione finirebbe per attribuire un elevatissimo margine di discrezionalità al giudice, con conseguente abbassamento del tasso di prevedibilità delle decisioni[16].
6. Le considerazioni appena svolte non variano se si limita l’analisi al solo delitto di ricettazione. A ben vedere, l’esclusione dell’antigiuridicità della condotta del giornalista che riceve o che, addirittura, acquista dietro corrispettivo materiale provento di reato attraverso la scriminante del diritto di cronaca conduce a una frustrazione della ratio del reato di cui all’art. 648 c.p., senza che, tuttavia, tale frustrazione sia veramente controbilanciata dal diritto di informazione.
In tutti questi casi, infatti, il giornalista dispone di una sicura via alternativa, che gli consente di pubblicare l’informazione di pubblico interesse senza tuttavia violare la legge penale; o che, eventualmente, lo porta a violare le sole norme incriminatrici poste a tutela dell’onore, della reputazione o della protezione dei dati personali, rispetto alle quali entra in gioco la scriminante del diritto di cronaca ove ne ricorrano tutti i presupposti. Detta alternativa consiste semplicemente nella pubblicazione delle informazioni aventi una rilevanza pubblica di cui il giornalista è venuto a conoscenza attraverso le proprie fonti e dopo un accurato accertamento della loro attendibilità, senza tuttavia ricevere o acquistare il prodotto di un reato.
Nel caso di specie, ad es., i giornalisti avrebbero senz’altro potuto avviare un’inchiesta giornalistica in relazione alle intercettazioni illegali disposte da Coop nei confronti dei suoi dipendenti, limitandosi a utilizzare come fonti gli amministratori della società di servizi di sicurezza ai quali era stata commissionata l’attività di intercettazione.
Ben diverso, invece, è il caso in cui il prodotto del reato (il cd-rom o il materiale fotografico) sia recapitato, ad es., presso la sede del giornale su iniziativa unilaterale dell’autore: in quest’ultima ipotesi, infatti, il giornalista potrebbe utilizzare il materiale in questione senza tuttavia incorrere in una responsabilità penale per il reato di cui all’art. 648, in ragione della mancanza tout court del dolo di ricettazione.
7. Per concludere, a nostro sommesso avviso sussistono validi argomenti per limitare l’impiego della scriminante del diritto di cronaca alle sole fattispecie penali che attengono immediatamente e direttamente alla manifestazione del pensiero, senza che tale limitazione si risolva in un’indebita compressione della libertà di informazione, per le ragioni sinteticamente esposte sopra.
Tuttavia, alla luce del nuovo orientamento fatto proprio dalla sentenza annotata, sembra delinearsi un vero e proprio contrasto interpretativo e, conseguentemente, non è da escludere un futuro coinvolgimento delle sezioni unite, al fine di delineare in maniera chiara e univoca i confini applicativi del diritto di cronaca.
[1] Per un primo commento alla sentenza, si rimanda alle note di E. La Rosa, Anche la ricettazione può essere scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca?, in Giur. it., 2020, p. 171 ss.; S. Vimercati, L’applicabilità della scriminante del diritto di cronaca a reati commessi prima (e in funzione) della pubblicazione di una notizia, in Medialaws(web), 20 novembre 2019.
[2] C. app. Milano, sez. V, 9 aprile 2018 (dep. 20 aprile 2018), n. 2528, Pres. Caputo, Est. Matacchioni, imp. Nuzzi e altri, in Dir. pen. cont., 10 luglio 2018, e sia consentito il rinvio alla nota di E. Zuffada, Acquisizione di intercettazioni illegali: giornalisti condannati per ricettazione (caso Coop), pubblicata nella stessa Rivista.
[3] Ibidem.
[4] C. cass., sez. I, 7 aprile (dep. 6 luglio) 2016, n. 27984, Mosca Goretta, in CED Cassazione. Negli stessi termini, cfr. anche C. cass., sez. VI, 12 gennaio (dep. 3 febbraio) 2010, n. 4699, Fiore, in CED Cassazione.
[5] Ancora C. cass., sez. I, 7 aprile (dep. 6 luglio) 2016, n. 27984, Mosca Goretta, in CED Cassazione.
[6] C. cass., sez. V, 21 giugno (dep. 24 ottobre) 2019, n. 43569, P., in DeJure.
[7] Cfr. § 5.2.2. dei Considerato in diritto.
[8] C. cass., sez. II, 15 maggio (dep. 17 giugno) 2015, n. 25363, Belleri, in CED Cassazione.
[9] C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 21 gennaio 1999, Fressoz e Roire c. Francia.
[10] C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 10 dicembre 2007, Stoll c. Svizzera.
[11] Cfr. § 5.6. dei Considerato in diritto.
[12] Cfr. § 5.6.2. dei Considerato in diritto.
[13] Cfr. § 5.6.3.1. dei Considerato in diritto.
[14] Cfr. § 5.6.3.2. dei Considerato in diritto.
[15] C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 10 dicembre 2007, Stoll c. Svizzera, § 102.
[16] Di recente, sui profili di determinatezza, prevedibilità e ragionevolezza delle cause di giustificazione, v. F. Consulich, Lo statuto penale delle scriminanti, Torino, 2019, pp. 419-510.