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  Documenti  
02 Dicembre 2023


Abolizione dell'improcedibilità e ritorno della prescrizione in appello, senza norme transitorie: le preoccupazioni dei presidenti delle corti d'appello in una lettera al Ministro della Giustizia e alle commissioni parlamentari


Pubblichiamo di seguito il testo di una lettera sottoscritta da tutti i presidenti delle corti d'appello italiane e inviata il 22 novembre 2023 al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle commissioni giustizia della Camera e del Senato, nonché, per conoscenza, al Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. La lettera sollecita la previsione di una specifica disciplina transitoria dei processi di impugnazione pendenti, nel caso di eventuali modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati e della improcedibilità per decorso dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Il riferimento è alla proposta di legge n. C. 893-A Pittalis, all'esame della Camera, recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione”. La proposta di legge di iniziativa parlamentare, pubblicata dalla nostra rivista con un commento critico dei proff. Gian Luigi Gatta e Mitja Gialuz, e che ha avuto il parere favorevole del Governo, 

  • abolisce dopo appena due anni dall'introduzione il nuovo istituto della improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344 bis c.p.p.);
  • reintroduce la prescrizione del reato in appello e in cassazione facendo quindi venire meno il blocco dopo il primo grado.

La lettera dei Presidenti delle Corti, nel segnalare con preoccupazione i possibili effetti negativi della riforma, rappresenta un documento di particolare rilievo e un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale al processo legislativo. In particolare, la lettera conferma alcune delle 'verità nascoste' sottolineate in un articolo che chi scrive ha pubblicato su questa Rivista assieme al prof. Gialuz e, in particolare, che l'abolizione dell'improcedibilità e la reintroduzione della prescrizione sostanziale in appello e in Cassazione comporterà un notevolissimo aggravio di lavoro per le corti, che saranno costrette a tirare fuori dagli armadi migliaia di fascicoli pendenti e a ricalcolare i termini di prescrizione del reato. Ciò non solo vanificherà il lavoro organizzativo svolto negli ultimi anni dopo l'introduzione dell'improcedibilità, ma rallenterà il processo mettendo a serio rischio il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Per queste ragioni i presidenti delle corti d'appello chiedono quanto meno che il Parlamento, se proprio vuole compiere una scelta legislativa così onerosa e rischiosa, si faccia carico di accompagnarla da una disposizione transitoria in grado di ridurre, se possibile, gli effetti dannosi di una "ennesima" riforma della quale la magistratura, come è evidente, farebbe volentieri a meno. D'altra parte, come acutamente si osserva nella lettera, i problemi di diritto transitorio che si prospettano sarebbero inediti e particolarmente complessi come anche, a giudizio di chi scrive, lo è pensare a una possibile norma transitoria di una riforma sulla quale sarebbe meglio soprassedere. Molto significativo, in tal senso, è che gli autorevoli firmatari della lettera non propongano una possibile formulazione dell'invocata disposizione transitoria. Come i lettori ricorderanno, nell'imminenza dell'entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale il Governo e il Ministro Nordio ascoltarono il "grido di dolore" della magistratura (in quel caso, dei procuratori generali presso le corti d'appello) rinviando così l'entrata in vigore della riforma Cartabia in attesa di alcune disposizioni transitorie assenti e poi introdotte con decreto legge. Vedremo se, nonostante i complessi rapporti tra politica e magistratura oggetto della cronaca di questi giorni, questo nuovo "grido di dolore" sarà ascoltato o meno. (Gian Luigi Gatta). 

***

Sig. Ministro, Signori Presidenti,

come Presidenti di Corti di appello siamo stati testimoni, in tempi anche recentissimi, di esperienze gravemente negative dovute all’assenza di una tempestiva ed esauriente disciplina transitoria, coeva all’entrata in vigore della nuova disciplina del giudizio penale di appello. La conseguente, inevitabile e perdurante incertezza interpretativa ha avuto conseguenze paralizzanti sul piano organizzativo, perché le questioni procedurali che siano collegabili a possibili cause di nullità degli atti processuali incidono inevitabilmente su tempi e qualità della ‘giustizia giusta’. Quella che tutti auspichiamo e per la quale ci impegniamo.

Proprio tali esperienze, devastanti soprattutto per la gestione dei ruoli gravosi delle Corti distrettuali (che sono Uffici già sofferenti per pesanti e mai risolte carenze di organico del personale amministrativo a tempo indeterminato e dei magistrati, Uffici notoriamente considerati i ‘colli della bottiglia’ della sorte dei singoli procedimenti), ci impongono di rivolgerci alle Signorie Loro perché, nell’esercizio delle Loro rispettive competenze, possano efficacemente operare per ottenere il prezioso, e indispensabile, risultato che eventuali nuove discipline in materia di prescrizione e improcedibilità siano comunque accompagnate da esaurienti e coeve disposizioni transitorie.

Si tenga conto infatti che ogni eventuale modifica imporrà, necessariamente, altra rivisitazione di parte molto consistente della pendenza di ciascun Ufficio. Essendo, per  precedenti scelte del Legislatore e dell’Esecutivo, il giudizio penale di appello tuttora governato dalla carta, questa rivisitazione imporrà il materiale accesso a decine di migliaia di fascicoli cartacei pendenti.

E non ‘a costo zero’, perché sarà ancora tempo, tanto, di magistrati e personale amministrativo che fronteggiano scoperture di organico rilevantissime, sottratto alla trattazione delle udienze, i cui tempi inevitabilmente si allungheranno.

In questo contesto, l’assenza di una tempestiva, chiara, esauriente disciplina transitoria renderebbe tale gravosissimo lavoro ingovernabile e in definitiva inutile: ciò, in periodo di PNRR e pertinenti obiettivi da raggiungere.

Va infatti evidenziato che questo ennesimo ravvicinato intervento sul tema dell’influenza del passaggio del tempo sulla sorte del procedimento penale, e quindi sulla stessa possibilità di deliberare nel merito delle imputazioni è, questa volta, caratterizzato da problemi di diritto transitorio assolutamente nuovi e peculiari (sicchè apparirebbe del tutto infondata la pretesa di non provvedere con coeva normativa transitoria perché le precedenti giurisprudenze già fornirebbero indicazioni univoche per la soluzione dei problemi di diritto intertemporale).

La eventuale nuova disciplina infatti, nel testo allo stato noto, non costituisce affatto un ritorno alla legge 103/2017, perché non si limita a prevedere nuovi tempi di prescrizione ma:

- prevede che la sospensione aggiuntiva di 24 mesi ‘salti’ con effetto retroattivo se i processi di appello non si concludono entro quel tempo: tale tempo tuttavia decorre dalla scadenza del termine per il deposito di primo grado, sicché inizia a ‘consumarsi’ ben prima che il fascicolo giunga in corte di appello e si risolve in una sorta di assorbimento della disciplina della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima (già oggetto dell’art. 344-bis c.p.p.). Ciò perché tutte le prescrizioni che giungono in appello con termini residui inferiori ai due anni imporranno la dichiarazione di estinzione per prescrizione se il processo non viene celebrato in tale nuovo termine. Stabilire se tale disciplina sia o meno più favorevole delle precedenti della legge 103/2017 e della legge 251/2005 è apprezzamento tipico del legislatore e non può essere lasciato all’incertezza delle interpretazioni difformi, perché vi sono seri argomenti a favore di più soluzioni diverse;

- pone il problema enorme di quale normativa applicare ai reati consumati dal 01/01/2020 alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, cui si applica oggi la disciplina dell’improcedibilità ex art. 344-bis (istituto del tutto nuovo e introdotto dalla legge n. 134 del 2021); infatti, anche il mero possibile calcolo aritmetico della durata finale non è immediatamente confrontabile, per le numerose variabili connesse alle possibili proroghe e sospensioni, diverse per i due istituti: la risposta al quesito se a questi reati si applichi l’improcedibilità o la ‘nuova prescrizione’ è quindi anch’essa scelta che compete propriamente alla responsabilità discrezionale del Legislatore della (ennesima) modifica.

 

La nostra rispettosa e convinta sollecitazione nasce dalla consapevolezza che già i soli problemi indicati, ove mancasse una responsabile, chiara, sistematicamente coerente scelta del Legislatore di una disciplina transitoria che accompagni temporalmente la promulgazione della nuova disciplina, determinerebbero il rischio intensissimo di lavorare più volte a vuoto. Ciò, in un contesto di ben note attuali carenze pesantissime, di risorse umane e di sistemi informatici efficaci, potrebbe condurre alla paralisi dell’intera attività delle corti di appello ed alla moltiplicazione di definizioni per prescrizione dei reati: contro le giuste aspettative della collettività.

 

Siamo certi della Loro attenzione e ci confermiamo disponibili ad ogni eventuale contributo potesse apparire utile esserci richiesto, in spirito di leale collaborazione.

 

Ci muove a questa interlocuzione esclusivamente la passione e la preoccupazione per quanto potrebbe accadere nelle Corti di cui siamo pro-tempore responsabili istituzionali.

 

Ancona, L. Catelli - Bari, F. Cassano - Bologna, O. Drigani - Brescia, A. Matano vicario - Cagliari, G.M.A. Cucca - Caltanissetta, M.G. Vagliasindi - Campobasso, V. Pupilella - Catania, F. Pennisi - Catanzaro, G. Reillo vicario - Firenze, A. Nencini - Genova, E. Vidali - L’Aquila, F. Francabandera - Lecce, Daniela Cavuoto vicario - Messina, L.G. Lombardo - Milano, G. Ondei - Napoli, E. Forgillo vicario - Palermo, M. Frasca - Perugia, C. Matteini vicario – Potenza, A. Iannuzzi vicario - Reggio Calabria, O. Tarzia vicario - Roma, G. Meliadò - Salerno, O. Crespi vicario - Torino, E. Barelli Innocenti - Trento, A. Creazzo - Trieste, S. Gorjan - Venezia, C. Citterio