Abstract. Il contributo analizza il nuovo delitto di “trasferimento fraudolento di valori realizzato con finalità di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia”, introdotto al co. 2 dell’art. 512-bis c.p. con il decreto-legge c.d. “PNRR-quater” (d.l. 19/2024). Premesse alcune considerazioni in ordine al frequente (quanto potenzialmente problematico) ricorso alla decretazione d’urgenza in ambito PNRR, anche per finalità di prevenzione dell’infiltrazione criminale, l’analisi muove da una ricostruzione del già esistente delitto di Trasferimento fraudolento di valori di cui al co. 1 dell’art. 512-bis c.p., nonché da alcuni cenni al sistema della documentazione antimafia, la cui funzionalità è presidiata mediante la fattispecie di nuova introduzione. Poste tali premesse, il contributo si sofferma sugli elementi costitutivi del delitto di cui al co. 2 dell’art. 512-bis c.p., che punisce l’intestazione fittizia di imprese, partecipazioni o cariche sociali, ove funzionale a eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, nonché sui problemi interpretativi derivanti dall’intersezione tra la formulazione della fattispecie in discorso, la disciplina extra-penale antimafia e le disposizioni di diritto societario che, ad esempio, regolano le delibere di conferimento di cariche sociali. In conclusione, il contributo riflette altresì in prospettiva politico-criminale sull’opportunità di estendere un regime emergenziale concepito per il contrasto della criminalità organizzata anche alla “mera” criminalità economica.
SOMMARIO: 1. Premessa: la genesi della nuova fattispecie di cui all’art. 512-bis, co. 2, c.p. e la sua dichiarata funzionalità ala prevenzione dell’infiltrazione mafiosa negli investimenti PNRR. – 2. Il delitto di Trasferimento fraudolenti di valori (art. 512-bis, comma 1, c.p.) quale antecedente e cornice interpretativa della fattispecie di nuova introduzione. – 3. Cenni in materia di documentazione antimafia: delimitazione della proiezione teleologica della fattispecie. – 4. Il nuovo delitto di “trasferimento fraudolento di valori” con finalità di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia: considerazioni generali. – 5. Una possibile ricostruzione degli elementi costitutivi del delitto e i prospettabili problemi interpretativi. – 5.1. La fittizia attribuzione della titolarità di imprese, quote o azioni. – 5.2. La fittizia attribuzione di cariche sociali. – 5.3. La finalità di elusione e il rapporto con alcune disposizioni in materia di docimentazione antimafia. – 5.4. L’ulteriore clausola “qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”. – 6. Considerazioni conclusive: l’ulteriore anticipazione dell’intervento penale, dalla criminalità organizzata alla criminalità “meramente” economica?
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.