ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Documenti  
21 Luglio 2023


Misure di prevenzione e violenza di genere: i dati sull'applicazione delle misure di prevenzione della Direzione Centrale Anticrimine


Pubblichiamo in allegato la nota diffusa lo scorso 26 giugno dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ove sono riportati i più recenti risultati derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione e dei Protocolli di collaborazione con i centri specialistici per la presa in carico delle persone ammonite.

In particolare, come emerge sin dalle prime righe del documento, tra gli strumenti che afferiscono al robusto armamentario predisposto dal legislatore a tutela delle vittime di violenza di genere, viene qui in considerazione l’istituto dell’ammonimento del Questore.

Volendo richiamare alla mente i tratti essenziali di questo strumento giuridico, introdotto nel nostro ordinamento, nelle sue due declinazioni, dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, e dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, deve rilevarsi che lo stesso si inserisce tra le misure di prevenzione “speciali” o “atipiche”[1], ha natura amministrativa ed è affidato alla competenza esclusiva dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

La ratio sottesa all’istituto è quella di garantire un “ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini”, affiancando al cristallizzato sistema di norme incriminatrici un parallelo apparato di misure idonee a prevenire il pericolo del verificarsi dei fatti di reato[2]: così informato ai principi di prevenzione e di sicurezza sociale, ed insieme deputato al rafforzamento del precetto penale[3], l’ammonimento – in maniera non dissimile dall’avviso orale[4] – si sostanzia in un invito rivolto a chi abbia tenuto comportamenti antisociali ad adottare una condotta conforme alla legge, modificando e contenendo il disvalore del proprio agire prima che possa raggiungere i crismi della tipicità e determinare la conseguente attivazione del procedimento penale.

A parità di autorità competente ad emanare il provvedimento monitorio, devono distinguersi due diverse figure di ammonimento, teleologicamente orientate alla protezione di chi sia vittima, rispettivamente, di atti persecutori o di violenza domestica.

Con riferimento alla prima fattispecie, la disciplina delineata dall’art. 8 del già citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38), prevede che il Questore, su istanza della persona offesa da fatti suscettibili di integrare il reato di cui all’art. 612-bis c.p. (atti persecutori)[5], possa ammonire l’autore della condotta molesta, “invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale[6].

In relazione alla seconda ipotesi, introdotta dall’art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119) a fronte del “susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne[7], si estende la possibilità di richiedere un ammonimento al Questore anche a chi sia target di condotte riconducibili alla forma tentata o consumata dei reati di cui agli artt. 581, 582, comma 2, c.p. (percosse e lesioni personali aggravate), realizzate in una realtà di violenza domestica, da individuarsi “all'interno della famiglia, del nucleo familiare, tra attuali o precedenti coniugi, tra persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa” ove si verifichino non episodicamente di atti di “violenza fisica, sessuale, psicologica o economica[8].

Ebbene, tornando ai contenuti del documento che qui si allega, la nota della Direzione Centrale Anticrimine ripercorre sinteticamente le circolari emanate a seguito dell’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69 (disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) e le prassi operative ivi indicate e procede alla comparazione tra i dati afferenti all’anno 2021 e quelli dell’anno 2022, affiancando poi le risultanze del primo trimestre del 2022 con quelle relative al primo trimestre del 2023.

Quanto emerge è un globale e positivo trend in crescita del ricorso a misure funzionali alla prevenzione delle fenomenologie della violenza di genere.

In particolare, si segnalano:  

  • un aumento del 30% del numero totale di provvedimenti di ammonimento adottati nel 2022 rispetto all’anno precedente (2899 nel 2021; 3762 nel 2022) e, nel dettaglio,
    • un incremento del 47% dei provvedimenti di ammonimento ex art. 3 d.lgs. n. 93 del 2013 (1449 nel 2021; 2127 nel 2022);
    • un incremento del 13% dei provvedimenti di ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11 del 2009 (1450 nel 2021; 1635 nel 2022);
  • un aumento del 41% del numero totale di provvedimenti di ammonimento adottati nel primo trimestre del 2023 rispetto all’analogo periodo del 2022 (773 nel 2022; 1089 nel 2023) e, nel dettaglio,
    • un incremento del 60% dei provvedimenti di ammonimento ex art. 3 d.lgs. n. 93 del 2013 (420 nel 2022; 674 nel 2023);
    • un incremento del 18% dei provvedimenti di ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11 del 2009 (353 nel 2022; 415 nel 2023).

Con riferimento, poi, all’efficacia dei protocolli volti a rafforzare gli effetti dell’ammonimento (c.d. Protocolli Zeus), sviluppati secondo il modello elaborato nell’ambito del Progetto europeo ENABLE – Early Network-based Action against abusive Behaviours to Leverage victim Empowerment, il documento consegna un ulteriore dato positivo: a partire dal luglio 2021, sulla percentuale totale di soggetti ammoniti sottopostisi a trattamento presso uno dei Centri partner delle Questure coinvolte, solo il 3,5% è risultato recidivo ed è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori dopo aver interrotto il trattamento. Nei confronti della quasi totalità di costoro vi è stata proposta dei Questori per l’applicazione della Sorveglianza speciale di p.s., ex art. 4, co. 1, lett. i-ter Cod. Antimafia.

In questa cornice, che parrebbe, allora, soluzione sufficiente e idonea a far convergere “pericolosità (dei comportamenti violenti), punizione (degli autori di violenza) e protezione (delle vittime di violenza)[9], permangono, tuttavia, nodi problematici, derivanti, in particolare, dall’impatto che le misure di prevenzione hanno sui diritti della persona. È questo un aspetto che, con specifico riferimento all’istituto dell’ammonimento del Questore ex art. 8, decreto-legge n. 11/2009, ha, da ultimo, determinato la Corte europea dei diritti dell’uomo[10] a condannare l’Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), come può leggersi in questa Rivista, nella relativa nota a sentenza, a firma di Dario Albanese.

 

 

[1] Per una più diffusa trattazione della materia, si rinvia a F. Basile, E. Zuffada, Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali, Giappichelli Editore, Torino, 2021; A. Elif Dini, Ammonimento del questore e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?, in questa Rivista, 11 ottobre 2022.

[2] In questi termini si esprime la Consulta in Corte. cost., 5 maggio 1959, n. 27. Sul punto si vedano altresì D. Pulitanò, Relazione di sintesi. Misure di prevenzione e problema della prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, e G. Grasso, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, in questa Rivista, 14 febbraio 2020.

[3] Questa ulteriore caratterizzazione dell’istituto è messa in luce in Cass., Sez. V, 20.01.2020 (dep. 08.06.2020), n. 17350.

[4] Con riferimento alla misura di prevenzione dell’avviso orale si rinvia a E. Zuffada, I divieti connessi alla misura questorile dell’avviso orale al vaglio della Corte costituzionale: verso una nuova censura del sistema ante delictum?, in questa Rivista, 3 febbraio 2022. Sui punti di contatto tra avviso orale ed ammonimento del questore si veda F. Basile, La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco… al Codice rosso, in Dir. pen. uomo, 20 novembre 2009, p. 6. 

[5] Meglio, che sussistano indizi gravi sulla verosimile possibilità di consumazione del delitto in questione: in questo senso si rinvia nuovamente a A. Elif Dini, Ammonimento del questore e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?, cit.

[6] Così dispone il secondo comma dell’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

[7] Si tratta di parte della “dichiarazione di intenti” prospettata dall’art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, ove può leggersi: “il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica”.

[8] Così art. 3, decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

[10] Si fa qui riferimento a C. eur. Dir. uomo, Sez. I, Giuliano Germano c. Italia, n. 10794/12, 22 giugno 2023, che trova commento in D. Albanese, Ammonimento del questore in materia di stalking: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU. “Molti passi indietro nel contrasto alla violenza di genere?”, in questa Rivista, 3 luglio 2023.

 

(Federica Alma)