Cass., Sez. un., ud. 13 luglio 2023, Pres. Gaeta, Rel. Aceto (informazione provvisoria)
Con ord. n. 2588/2023 (qui pubblicata con un commento di P. Brambilla) la III Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la seguente questione: «Se le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrino il delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o meno delle condizioni patrimoniali stabilite per l'ammissione al beneficio».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 13 luglio 2023, le Sezioni unite – su conclusioni conformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito la seguente soluzione: «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore».
Pubblicheremo la sentenza delle Sezioni Unite immediatamente dopo il deposito.