1. All’interno del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito il legge 29 giugno 2022, n. 79, intitolato «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», c.d. “decreto PNRR 2”, il legislatore ha inserito – tra le tante altre cose – alcune modifiche all’articolato meccanismo estintivo previsto per le contravvenzioni ambientali indicate espressamente dall’art. 318 bis, d.lgs. n. 152/2006 (c.d. t.u.a. o Codice dell’ambiente), i.e. le contravvenzioni in materia ambientale contemplate all’interno del medesimo decreto che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette[1].
In particolare, l’art. 26 bis del suddetto decreto legge, lasciando inalterati l’ambito di operatività della causa estintiva, le fasi cronologiche e modali della sua procedura, nonché l’entità della somma da corrispondere per ammettere il reo alla oblazione discrezionale ex art. 162 bis c.p. (fissata ancora nella metà, piuttosto che in un quarto del massimo dell’ammenda comminata per la contravvenzione commessa)[2], è intervenuto sugli artt. 318 ter e 318 quater t.u.a. allo scopo di dettare opportune specificazioni in merito alla quantificazione degli importi dovuti dal contravventore ai fini dell’estinzione ed alle loro modalità di pagamento.
Per un verso, ha fornito importanti precisazioni pratico-operative in merito alle attività di definizione e asseverazione delle prescrizioni ‘riparative’ imposte all’autore del reato ambientale ‘estinguendo’ da parte di un ente specializzato diverso dall’organo di vigilanza che le abbia impartite. Per altro verso, ha esplicitato la destinazione che dovrà essere data alle somme versate dall’autore del fatto in sede amministrativa per l’estinzione del reato e per il pagamento dell’ente specializzato che, eventualmente, abbia svolto le attività elencate.
Le disposizioni del t.u.a. in parola, nella originaria formulazione risalente alla loro introduzione nel Codice dell’ambiente con la legge n. 68/2015 con forme e cadenze sostanzialmente corrispondenti alla procedura analoga già proficuamente sperimentata nel settore delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui agli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 758/1994[3], non individuavano, infatti, gli enti specializzati competenti allo svolgimento delle attività di impartizione delle prescrizioni post factum al reo e/o di asseverazione del loro effettivo e tempestivo adempimento nei termini fissati dalla legge, né, tanto meno, i soggetti a cui dovessero essere devolute le somme pagate dall’autore del fatto per l’estinzione.
2. Sotto il primo versante, erano sorte nella prassi non poche difficoltà ed incertezze ogni qual volta la prescrizione fosse stata impartita da soggetti ed enti ‘altri’ rispetto all’organo di vigilanza accertatore, come ad esempio le ARPA territorialmente competenti, nonché ogni qual volta l’attività successiva di asseverazione del loro adempimento fosse stata svolta da tali enti.
La disciplina primigenia non predeterminava né i costi di tali attività, né la necessità del loro pagamento da parte del contravventore in modo ‘cumulativo’ o meno rispetto alla somma dovuta in sede amministrativa per l’estinzione del reato ambientale accertato. Il silenzio legislativo sul punto induceva così a ritenere possibile che, nel pagamento di quest’ultimo importo, fossero inclusi anche i costi generati dallo svolgimento delle menzionate attività.
Rispetto a tale problema, nessun contributo proveniva dalla sostanzialmente identica disciplina prevista per le contravvenzioni antinfortunistiche dall’art. 20 d.lgs. n. 758/1994, dal momento che questa era priva proprio di tale clausola operativa in ragione della differente natura delle contravvenzioni a cui era connessa e della non necessarietà in quell’ambito di asseverazioni tecniche da parte di soggetti specializzati.
Sotto il secondo versante, invece, era controverso chi dovesse essere il destinatario delle somme pagate in sede amministrativa dal contravventore, l’erario statale, oppure le ARPA competenti territorialmente allo svolgimento dei controlli ambientali.
In questo caso, sembrava potersi più agevolmente ragionare per analogia con la disciplina contenuta nell’art. 13, comma 6, d.lgs. n. 81/2008, che per le contravvenzioni antinfortunistiche aveva colmato espressamente la lacuna del d.lgs. n. 758/1994 stabilendo che “l’importo delle somme che l’ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 758/1994, integra rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL e dall’Ispettorato” e, quindi, individuare nelle ARPA le destinatarie degli importi pagati.
Tuttavia, la lacuna normativa in materia lasciava aperti dubbi secondo la logica dell’ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, potendo prospettarsi anche che le somme versate potessero essere destinate all’erario statale e non alle ARPA, anche quando queste avessero svolto le attività di asseverazione o redazione tecnica delle prescrizioni[4].
3. La novella del 2022 risolve espressamente il primo problema, inserendo nell’art. 318 ter t.u.a. il nuovo comma 4 bis e, contestualmente, modificando il testo dell’originario comma 2 del successivo art. 318 quater[5].
Nel nuovo comma è stata, infatti, prevista l’onerosità sia dell’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione, quando sia diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata; sia dell’attività di redazione della prescrizione previamente rilasciata dall’organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 c.p.p., quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale.
Si è poi statuito che gli importi che il contravventore dovrà corrispondere per tali attività dovranno essere determinati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge in parola.
Nell’altra disposizione sostituita, invece, si è previsto che tali importi a carico del contravventore si vadano a sommare a quelli dovuti dal reo per l’estinzione del reato. È, infatti, puntualizzato che “quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318-ter, comma 4-bis” (n.d.r.: il neretto è nostro).
L’utilizzo dell’avverbio unitamente fuga ogni dubbio sul possibile assorbimento di tali costi nelle somme versate in sede amministrativa per finalità estintive, segnando una netta differenza tra importi che sono funzionali ad assicurare un esito premiale-estintivo della procedura e che sono rapportati in scala ridotta ai compassi sanzionatori della specifica contravvenzione ambientale contestata ed importi che, invece, hanno la ben diversa finalità di ristoro delle spese sostenute dagli organi competenti specializzati per lo svolgimento della procedura stessa e che sono commisurati direttamente sulle stesse.
4. Tra le pieghe del nuovo comma 2 dell’art. 318 quater t.u.a. si trova anche una altrettanto chiara presa di posizione sulla destinazione delle somme versate dal contravventore.
Tenendo conto delle differenze segnalate in precedenza, si precisa che gli importi pagati per l’estinzione della contravvenzione sono destinati all’entrata in bilancio dello Stato, mentre le somme corrisposte per le attività di asseverazione o redazione delle prescrizioni da parte del soggetto specializzato nella materia sono riscosse dall’ente accertatore e sono destinate al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti, sulla falsariga di quanto previsto, come si è visto, nell’art. 13, comma 6, d.lgs. n. 81/2008, per l’estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sicuramente, si tratta di un intervento novellistico mirato e ragionevole, che va a risolvere alcune piccole criticità emerse nella prassi rispetto alla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali sul fronte dei costi per l’autore del reato e dei beneficiari dei pagamenti effettuati.
Si dovrà, però, valutare se la parte della riforma Cartabia recante delega al Governo per la previsione di una procedura estintiva delle contravvenzioni di carattere generale, attualmente in stallo dopo la redazione da parte delle commissioni ministeriali degli schemi di decreti legislativi necessari, debba essere ritoccata sul punto per evitare (in caso, auspicabile, di approvazione definitiva) asimmetrie poco ragionevoli[6].
[1] In argomento cfr. C. Ruga Riva, I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 2021, 77 ss.; G. Amarelli, La nuova disciplina dei delitti ambientali, in M. Pelissero, a cura di, Reati contro l’ambiente e il territorio, in F. Palazzo – C.E. Paliero, a cura di, Trattato teorico-pratico di diritto penale, 2 ed., Torino, 2019, 152 ss.
[2] Di recente, con la sentenza n. 76/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318-septies comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., sub specie manifesta irragionevolezza, nella parte in cui prevede condizioni più onerose rispetto a quelle contemplate dall’omologa fattispecie oblativa speciale in materia antinfortunistica dall’art. 24, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, per ammettere il reo alla oblazione discrezionale ex art. 162 bis c.p., richiedendo il pagamento della metà, piuttosto che di un quarto, del massimo dell’ammenda comminata per la contravvenzione commessa, ritenendo che (in ragione della differenza dei valori in giochi) il tertium comparationis dedotto (l’omologa disciplina in materia antinfortunistica) non sia omogeneo. Sul punto cfr. anche il nostro commento G. Amarelli, Proporzionalità e tertium comparationis: la maggiore onerosità dell’oblazione tardiva ambientale rispetto a quella antinfortunistica non è irragionevole, in Giur. cost., 2019, 922 ss.
[3] Sulla disciplina dettata per le contravvenzioni antinfortunistiche sia consentito rinviare al nostro G. Amarelli, Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, Napoli, 2008, passim.
[4] Sul punto cfr. G. Alborino, La destinazione dei proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa delle sanzioni nella procedura estintiva dei reati ambientali, in www.lexambiente.it, 14 marzo 2016.
[5] Per un primissimo commento cfr. P. Ficco, Prescrizione e oblazione per estinguere i reati ambientali, in Il sole 24 ore, 9 luglio 2022; G. Alborino, Estinzione dei reati ambientali ai sensi della Parte VI-bis d.lgs. n. 152/2006: novità per la destinazione dei proventi sanzionatori nella conversione del decreto cd. “PNRR 2”, in www.lexambiente.it, 1° luglio 2022.
[6] Per una descrizione di questa sezione della riforma Cartabia, contenuta nell’art. 1, comma 23, della l. 134/2021, dedicata alla previsione di una procedura estintiva di carattere generale per le contravvenzioni, si rinvia a G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in questa rivista, 15 ottobre 2021.