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19 Maggio 2025


Lavoro di pubblica utilità sostitutivo e liberazione anticipata: ancora incertezze in tema di competenza

Trib. Cosenza, Ufficio GIP/GUP, ord. 7 aprile 2025



1. Si segnala l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, rilevato il conflitto negativo di competenza in merito alla concessione della liberazione anticipata in favore di un condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo (LPU), ne ha demandato la risoluzione alla Suprema Corte a norma dell’art. 30 c.p.p. Il punto, come si dirà, era già stato affrontato dalla Cassazione, con una pronuncia che non ha peraltro posto fine alle dispute interpretative sul tema[1].

La vicenda può essere sintetizzata in poche battute. L’imputato veniva condannato, in seguito a giudizio abbreviato, alla pena di un anno e due mesi di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 545-bis del codice di rito. Successivamente, i difensori del condannato presentavano richiesta di concessione della liberazione anticipata al g.i.p., in quanto giudice che ha emesso la sentenza e, dunque, competente a curare l’esecuzione della pena sostitutiva ex art. 63 l. 689/1981. Il giudice dichiarava però la propria incompetenza, in adesione alla recente pronuncia di legittimità che ha individuato, quale organo competente per la concessione della misura, il magistrato di sorveglianza. Quest’ultimo, investito della richiesta, non condivideva invece l’indirizzo espresso dalla Cassazione e si dichiarava a sua volta incompetente, trasmettendo gli atti al primo giudice, il quale ha sollevato il conflitto con l’ordinanza in commento.

2. La quaestio iuris verte, dunque, sulla competenza funzionale per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 ord. pen. al condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Peraltro, merita sottolineare che sulla stessa applicabilità della liberazione anticipata nell’ipotesi in discorso è sorto un contrasto esegetico ancora non del tutto sopito.

Come ben noto, il lavoro di pubblica utilità è stato incluso nel catalogo delle pene sostitutive, di cui al nuovo art. 20-bis c.p., nell’ambito della riconfigurazione dell’apparato sanzionatorio operata con la “riforma Cartabia”[2]. Per quanto di interesse ai nostri fini, il novellato art. 76 l. 689/1981 stabilisce che alle pene in questione si applicano, «in quanto compatibili», alcune disposizioni della legge sull’ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione[3]. Tra le previsioni richiamate figura l’art. 47, c. 12-bis, che consente l’applicazione della liberazione anticipata al condannato affidato in prova al servizio sociale. Il punto è dunque determinare se esistano ragioni di incompatibilità dell’istituto disciplinato dall’art. 54 ord. pen. con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

L’orientamento contrario all’applicazione della liberazione anticipata si fonda principalmente sulla natura del lavoro di pubblica utilità, che non sarebbe in alcun modo accostabile alla pena detentiva dal punto di vista dei contenuti e delle modalità di esecuzione[4]. Non si potrebbe d’altronde controbattere, come sottolinea l’indirizzo in parola, richiamando l’equiparazione – di cui all’art. 57 l. 689/1981 – delle pene sostitutive con quella sostituita, che dovrebbe intendersi limitata ai soli fini del computo della pena. Da un simile argomento di ordine “strutturale”, parte della giurisprudenza ricava un profilo di incompatibilità tale da paralizzare l’operatività del rinvio di cui al richiamato art. 76 l. 689/1981.

Si è altresì osservato che la tesi negativa risulterebbe coerente con la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla libertà controllata[5]. Con riferimento a tale ipotesi, la Corte ha negato l’applicabilità della liberazione anticipata proprio in ragione della natura non detentiva dell’istituto[6]. Un ulteriore argomento fa leva proprio sulle norme sulla competenza: poiché è il giudice che applica il lavoro di pubblica utilità a curarne l’esecuzione (e non il magistrato di sorveglianza), dovrebbe escludersi l’applicabilità della misura, “sconosciuta” a tale giudice[7].

L’orientamento favorevole all’applicazione del beneficio, che ha trovato l’autorevole avallo della Suprema Corte, è invece fondato sull’assenza di indici testuali e sistematici ostativi all’estensione.

Si era già espressa in tal senso la Corte d’Appello di Milano, valorizzando in particolare la chiarezza del dato normativo, da un lato, e il raffronto con l’affidamento in prova al servizio sociale, compatibile per espressa previsione normativa con la liberazione anticipata, dall’altro[8].

Argomenti analoghi sono stati sviluppati dalla già richiamata pronuncia della Cassazione[9]. Deve ritenersi superato, ad avviso della Corte, il rigido legame tra l’istituto di cui all’art. 54 ord. pen. e il carattere detentivo della pena. Anzitutto, si è da tempo chiarito che lo status detentionis non è più un presupposto necessario per la richiesta di applicazione del beneficio[10]. Sono stati altresì posti in rilievo i progressivi ampliamenti dell’ambito di operatività della misura: oltre all’accennata estensione in favore dei condannati affidati in prova[11], si è infatti ammessa la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi di liberazione condizionale[12]. Tale ultimo approdo si giustificava in ragione delle caratteristiche dell’istituto che, seppure di natura non detentiva, è comunque connotato da limitazioni della libertà personale del condannato e improntato alla rieducazione e risocializzazione.

In definitiva, ad avviso della Corte di legittimità, quel che conta è che sia ancora in atto un rapporto di esecuzione sul quale possa incidere in senso favorevole la liberazione anticipata, non il carattere detentivo della pena in espiazione. Dovrebbe dunque dirsi superato il vaglio di legittimità, stante l’assenza di ragioni ostative sul piano normativo o sistematico. L’estensione del beneficio risulterebbe anzi coerente con i connotati del lavoro di pubblica utilità, concepito come “pena-programma”[13] e volto alla rieducazione e al reinserimento sociale del reo, tanto da essere paragonabile all’affidamento in prova al servizio sociale.

A ben vedere, la tesi estensiva sembra accolta esplicitamente dalla relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022. Oltre a non operarsi alcuna esclusione con riferimento alla pena sostitutiva in questione, si chiarisce che l’applicabilità della liberazione anticipata all’insieme delle nuove sanzioni dovrebbe contribuire a garantirne l’appetibilità e a salvaguardare le finalità deflative sottese alla riforma, a fronte – tra l’altro – «della inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU»[14].

Va sottolineato che, nonostante la decisa presa di posizione della Cassazione, la questione appare ancora controversa. Alcuni provvedimenti di merito hanno infatti ritenuto di discostarsi dal dictum della Corte, con varietà di argomenti. In particolare, si è affermato che il lavoro di pubblica utilità non sarebbe in realtà equiparabile alle misure alternative alla detenzione, in quanto ben più vantaggioso per il condannato; si valorizza inoltre l’inesistenza, nell’ipotesi in esame, di procedimenti esecutivi ai sensi dell’art. 656 c.p.p., ai quali collegare la concessione di benefici penitenziari[15].

2.1. Alla luce dell’evoluzione esegetica e normativa esaminata dalla Cassazione, non sembra che l’eventuale incompatibilità possa discendere dalla natura non detentiva della pena in discorso. Se mai, una ragione di incompatibilità potrebbe ravvisarsi nell’eventuale impossibilità di valutare se il condannato abbia «dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione», come richiesto dall’art. 54 ord. pen.[16]. Tuttavia, la nuova disciplina del lavoro di pubblica utilità non pare lasciare spazio a simili preoccupazioni. Se è vero che l’art. 56-ter l. 689/1981 non subordina l’applicazione della pena all’elaborazione di un vero e proprio programma di trattamento[17], è del pari innegabile il carattere marcatamente rieducativo e risocializzante dell’istituto, che può essere colto tanto nel suo contenuto obbligatorio, quanto in quello eventuale rappresentato dalle prescrizioni[18]. Sullo svolgimento del lavoro, del resto, è chiamato a vigilare l’UEPE – incaricato dal giudice ai sensi dell’art. 63, c. 3, l. 689/1981 – con il compito di riferire periodicamente «sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale». Sembra, in definitiva, che la disciplina del lavoro di pubblica utilità consenta la valutazione sulla proficua adesione all’opera rieducativa necessaria per la concessione del beneficio. Anche sotto questo aspetto, potrebbe dunque dirsi superato il vaglio di compatibilità di cui all’art. 76 l. 689/1981.

3. È ora possibile esaminare la questione relativa alla competenza, sottoposta (nuovamente) all’attenzione dei giudici di legittimità con l’ordinanza in esame.

Giova rammentare che per l’esecuzione delle pene sostitutive di carattere “detentivo” (semilibertà e detenzione domiciliare) e il lavoro di pubblica utilità la riforma ha delineato due distinti regimi[19]. Nel primo caso, è competente il magistrato di sorveglianza, nel secondo, come si è già accennato, l’esecuzione è invece affidata al giudice di cognizione che ha applicato la pena, a norma dell’art. 63 l. 689/1981. L’autonoma regolamentazione dell’esecuzione del LPU, come chiarito nella relazione illustrativa, è improntata alla massima celerità e semplificazione[20]: lo snello iter procedimentale delineato dalla riforma si presta, nelle intenzioni del legislatore delegato, ad essere governato dal giudice di cognizione[21].

In considerazione del descritto assetto normativo, una parte della giurisprudenza ha ritenuto plausibile individuare nel giudice che ha irrogato la pena sostitutiva l’organo competente per la decisione sulla liberazione anticipata. Tale è l’indirizzo seguito, ad esempio, dal già richiamato provvedimento della Corte d’Appello di Milano, che ha individuato nella scelta legislativa di differenziare il regime dell’esecuzione un chiaro indice sistematico nel senso della competenza del giudice di cognizione[22].

Di diverso avviso la Suprema Corte, secondo la quale il dato normativo sul punto sarebbe così chiaro da non giustificare alcuna incertezza[23]. Il riferimento è, in particolare, all’art. 69-bis ord. pen. che, nel disciplinare il procedimento in materia di liberazione anticipata, stabilisce che spetta al magistrato di sorveglianza adottare il provvedimento che concede o nega il beneficio[24]. Sulla scorta di tale previsione, concludono i giudici di legittimità che «[e]ventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa»[25].

Come dimostra la vicenda in esame, anche su questo punto è dato rilevare un contrasto esegetico tra la giurisprudenza di merito e la Corte nomofilattica. Infatti, il magistrato di sorveglianza di Cosenza, pur preso atto della posizione della Cassazione, ha ritenuto di aderire all’opposto indirizzo espresso, ad esempio, dalla Corte d’Appello di Milano, dichiarandosi incompetente per le ragioni sistematiche cui si è fatto cenno in precedenza. Il conflitto di competenza proposto dal g.i.p. con l’ordinanza in commento darà occasione ai giudici di legittimità di pronunciarsi nuovamente sulla questione.

4. Riguardo alla competenza, il dato normativo pare in effetti riservare poco spazio all’interpretazione. Non v’è dubbio che – come osservato in particolare dalla Corte d’Appello di Milano – l’art. 63 l. 689/1981 attribuisca al giudice di cognizione la cura della fase esecutiva, conferendogli poteri che tipicamente fanno capo al magistrato di sorveglianza, ma tale previsione non sembra derogare in modo espresso il chiaro disposto dell’art. 69-bis ord. pen. Sarebbe dunque sorprendente che la Suprema Corte, adita con l’ordinanza in commento, tornasse sui suoi passi e attribuisse la competenza al giudice che ha emesso la pena sostitutiva.

Peraltro, quelle «eventuali esigenze sistematiche» che deporrebbero nel senso della concentrazione della competenza in capo al giudice di cognizione, tralasciate dalla Cassazione in quanto inidonee a prevalere sul dato normativo, meritano un approfondimento quanto meno in un’ottica de iure condendo. L’attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza per la concessione della liberazione anticipata pare infatti implicare il rischio di indesiderabili duplicazioni dell’attività degli uffici e degli organi coinvolti, in contraddizione con le istanze di celerità e semplificazione sottese alla riforma.

In particolare, come si è detto, il giudice dell’esecuzione è investito di tutte le (altre) incombenze relative all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, compresa l’interlocuzione con l’UEPE. Sembra quindi che sia proprio tale giudice a trovarsi, in linea di massima, nella posizione migliore per valutare la concessione del beneficio al condannato al LPU. Il magistrato di sorveglianza prenderebbe invece cognizione della vicenda esecutiva ai soli fini dell’applicazione della liberazione anticipata. Gli effetti antieconomici di un simile schema (si pensi anche solo alla moltiplicazione dei fascicoli) potrebbero risultare amplificati dall’elevato numero – soprattutto in prospettiva – dei condannati al lavoro di pubblica utilità[26], da un lato, e dal ridotto organico della magistratura di sorveglianza, notevolmente inferiore a quello dei giudici di cognizione, dall’altro.

 

 

 

 

[1] Cass., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 10302.

[2] Sull’argomento, R. Bartoli, Punire in libertà: le nuove pene sostitutive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p. 1399 ss.; D. Bianchi, Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma, Torino, 2024; G. Biondi, L’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale, in questa Rivista, 2/2024, p. 93 ss.; G. De Vero, La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d’insieme, in www.lalegislazionepenale.eu, 20 febbraio 2023; E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, in questa Rivista, 30 agosto 2022; A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, in Dir. Pen. Proc., 2023, p. 17 ss.; P. Gaeta, Ragionando su alcuni ossimori delle pene sostitutive, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 573 ss.; G.L. Gatta, Riforma Cartabia e sistema sanzionatorio: tra efficienza dell’esecuzione penale ed effettività della pena, Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p, 561 ss.; G. Grasso, Il nuovo sistema sanzionatorio dopo la riforma Cartabia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p. 685 ss.; G. Mentasti, Semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in G.L. Gatta, M. Gialuz (diretto da), Riforma Cartabia le modifiche al sistema penale, vol. III, Le modifiche al sistema sanzionatorio penale (a cura di R. Bartoli, G.L. Gatta, V. Manes), Torino, 2024, p. 9 ss.; F. Palazzo, Scopi e valori ispiratori della riforma del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p. 497 ss.; M. Pelissero, Una riforma tra obiettivi ambiziosi e resistenze di sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p. 699 ss.; N. Pisani, Le pene sostitutive, in Giur. It., 2023, p. 942 ss.; L. Risicato, La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p. 585 ss.; T. Travaglia Cicirello, La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità, in www.lalegislazionepenale.eu, 21 settembre 2022; G. Varraso, Riforma Cartabia e pene sostitutive: la rottura definitiva della sequenza cognizione-esecuzione, in www.giustiziainsieme.it, 7 febbraio 2023.

[3] Nello specifico, il rinvio opera con riferimento agli artt. 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis ord. pen.; sul punto, ad esempio, A. Calcaterra, Rapporti tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione, in G.L. Gatta, M. Gialuz (diretto da), Riforma Cartabia le modifiche al sistema penale, vol. III, cit., p. 206 ss.

[4] È questa la posizione, ad esempio, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha proposto il ricorso sul quale si è pronunciata Cass., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 10302, cit.; nello stesso senso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Milano del 29 maggio 2024.

[5] Il riferimento è, in particolare, a Cass., Sez. I, 15 novembre 2018, n. 2895; sottolinea l’analogia, propendendo per l’indirizzo che esclude l’applicabilità della liberazione anticipata al condannato al lavoro di pubblica utilità, G. Biondi, L’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale, in questa Rivista, 7/2024, p. 55 s.

[6] Cfr., ancora, Cass., Sez. I, 15 novembre 2018, n. 2895, cit., nella quale si afferma che la liberazione anticipata si legherebbe «ad una peculiare condizione del condannato a pena detentiva, il quale abbia dato prova di partecipare all'opera rieducativa».

[7] M. Bortolato, Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I liberi sospesi e gli effetti della Riforma Cartabia, in questa Rivista, 28 febbraio 2023, p. 7.

[8] In questo senso, Corte d’Appello di Milano, Sez. II penale, 11 dicembre 2024; la Corte milanese ha altresì chiarito che alcuna incompatibilità deriverebbe dall’applicazione del criterio della “semestralizzazione”, che informa la liberazione anticipata: tenuto conto dell’equivalenza, stabilita dal combinato disposto degli art. 56-bis e 57 l. 689/1981, fra un giorno di pena detentiva e due ore di lavoro di pubblica utilità, il semestre corrisponderebbe a 360 ore di lavoro.  

[9] Ci si riferisce a Cass., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 10302, cit.

[10] Si richiamano le statuizioni di Cass., Sez. I, 1 marzo 2000, n. 1490 e Sez. I, 6 luglio 2001, n. 30302.

[11] Operata dal legislatore con l. n. 277/2022, introduttiva del comma 12-bis, art. 47 ord. pen.

[12] In giurisprudenza, ex multis, Cass., Sez. I, 21 ottobre 2009, n. 42468.

[13] Si richiama, al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

[14] Cfr., ancora, la relazione illustrativa, cit., p. 236.

[15] Il riferimento è, rispettivamente, ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza di Padova, ord. 7 aprile 2025 e del magistrato di sorveglianza di Verona, che ha provveduto nello stesso senso con ordinanza emessa in pari data; in merito ai due provvedimenti, F. Fiorentin, Lavoro di pubblica utilità, no alla liberazione anticipata, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com nonché in www.ristretti.org, 28 aprile 2025.

[16] Sull’argomento si rinvia, per tutti, a S. Carnevale, F. Siracusano, M.G. Coppetta, Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata, cit., p. 268 ss.

[17] Sebbene taluni uffici si siano orientati nel senso di richiedere comunque la partecipazione dell’UEPE nella predisposizione di un programma nei casi di particolare complessità: sull’argomento, G. Mentasti, Prime applicazioni del lavoro di pubblica utilità sostitutivo: un'interessante sentenza del Tribunale di Pavia, in questa Rivista, 29 giugno 2023.

[18] Cfr., sul punto, D. Bianchi, Il potere discrezionale del giudice e le preclusioni soggettive alla sostituzione della pena, in G.L. Gatta, M. Gialuz (diretto da), Riforma Cartabia le modifiche al sistema penale, vol. III, cit., p. 62 ss.; in merito alla connotazione rieducativa del lavoro di pubblica utilità si rinvia all’ampia analisi di T. Travaglia Cicirello, La riforma delle sanzioni sostitutive, cit., passim, spec. p. 9 ss.; si veda anche la relazione illustrativa, cit., p. 198 ss. Sui meccanismi di sentencing v., per tutti, S. Luerti, L’applicazione delle pene sostitutive nel processo di cognizione, in G.L. Gatta, M. Gialuz (diretto da), Riforma Cartabia le modifiche al sistema penale, vol. III, cit., p. 69 ss., nonché, per un’analisi critica dei correttivi alla riforma in materia di udienza di sentencing, M. Gialuz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, in questa Rivista, 29 gennaio 2024.

[19] Cfr., al riguardo, A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, cit., p. 29 s.; A. Gaudieri, Le novità introdotte nel procedimento di esecuzione, in G. Spangher (a cura di), La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, Pisa, 2022, p. 675 ss.; S. Luerti, L’esecuzione delle pene sostitutive, in G.L. Gatta, M. Gialuz (diretto da), Riforma Cartabia le modifiche al sistema penale, vol. III, cit., p. 149 ss.;

[20] Sul punto, v. la relazione illustrativa, cit., p. 220 s.

[21] In argomento, S. Luerti, L’esecuzione delle pene sostitutive, cit., p. 154. Come si osserva nella relazione illustrativa, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è curata dal giudice di cognizione anche nei sistemi delineati dal d.lgs. n. 274/2000 (sul procedimento dinanzi al giudice di pace) e dal codice della strada.

[22] In questo senso Corte d’Appello di Milano, Sez. II penale, 11 dicembre 2024, cit., con la quale si è confermata l’interpretazione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che, in accoglimento del reclamo proposto dall’imputato, aveva trasmesso gli atti alla Corte d’Appello in quanto giudice che ha applicato la pena sostitutiva.

[23] Così, Cass., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 10302, cit.

[24] Sul tema v., per tutti, S. Carnevale, F. Siracusano, M.G. Coppetta, Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Manuale di diritto penitenziario, Torino, 2023, p. 268 ss. Sulle modifiche introdotte dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. “decreto carcere sicuro”, conv. con modd. dalla l. 8 agosto 2024, n. 112) e sulle relative questioni di legittimità costituzionale già sollevate dai giudici di merito cfr. F. Fiorentin, La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale, in questa Rivista, 20 marzo 2025; Id., Un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto solleva una nuova questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della liberazione anticipata, in questa Rivista, 1 aprile 2025.

[25] In questi termini, ancora, Cass., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 10302, cit.

[26] Parla di pena sostitutiva «a largo spettro» E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, cit., p. 10; nello stesso senso D. Bianchi, Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale, Milano-Padova, p. 90, ad avviso del quale si tratta di una pena con un «destino da star»; tali erano di certo le intenzioni del legislatore della riforma, come si evince dalla relazione illustrativa, cit., p. 198, nella quale si tratta delle evidenti «potenzialità applicative» e «capacità deflative» del LPU.