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30 Aprile 2020


Emergenza Covid e processo penale 'da remoto'. In G.U. la legge di conversione del D.L. n. 18/2020 ("cura Italia")

L. 27 del 24 aprile 2020 (G.U. 110 del 29 aprile 2020 – serie generale)



 

1. Diamo immediata notizia della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 – Serie generale, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi».

In allegato pubblichiamo la legge di conversione, con annesso testo coordinato del decreto-legge. Per comodità di consultazione pubblichiamo inoltre, in allegato, un estratto del testo coordinato delle sole disposizioni di immediata rilevanza penalistica: l’art. 83, in materia di processo penale, e gli artt. 123 e 124, in materia di misure alternative alla detenzione.

 

2. Per facilitare l’individuazione delle novità apportate dalla legge di conversione riportiamo di seguito il testo delle disposizioni più rilevanti, tra quelle modificate o inserite ex novo, evidenziando in neretto alcune parole chiave per segnalare novità di particolare rilievo. Contributi di approfondimento e schede di lettura della nuova legge saranno pubblicate prossimamente. Le novità riguardano, sul versante del processo penale (art. 83), le esclusioni di alcuni procedimenti dalla sospensione dei termini e dal rinvio delle udienze, nonché, soprattutto, la ‘remotizzazione’ del procedimento, in tutte le sue fasi. Sul versante dell’ordinamento penitenziario (artt. 123 e 124), limitate modifiche sono state apportate ai due istituti introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid in carcere: la nuova forma di detenzione domiciliare e le licenze per i semiliberi.

Va segnalato subito ai lettori – non senza sconcerto per il carattere instabile dell’attività legislativa –  che, da quanto ci risulta, la disciplina della ‘remotizzazione’ del procedimento penale, approvata con una legge pubblicata Gazzetta Ufficiale di ieri, è oggetto di alcune modifiche e integrazioni da parte di un decreto-legge approvato sempre ieri dal Consiglio dei Ministri, facendo seguito a un ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati. Il testo del decreto-legge non è noto nel momento in cui scriviamo. Le modifiche sembrerebbero riguardare l’esclusione della possibilità di collegamento da remoto per le udienze penali di discussione finale, sia pubbliche sia in camera di consiglio, nonché – salvo che vi acconsentano le parti – per le udienze in cui devono essere esaminati i testi, le parti, i consulenti tecnici o i periti.

 

Art. 83

  1. Esclusione dal rinvio e dalla sospensione dei termini:

al comma 3, lettera b) , alinea, dopo le parole: «del fermo» sono inserite le seguenti: «o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare» e dopo le parole: «all’articolo 304 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis . La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b) , alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020»;

 

  1. Processo ‘da remoto’

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12 -bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

12 -ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12 -quinquies ; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater . Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria»;

 

Art. 123 – Detenzione domiciliare e braccialetto elettronico

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L’esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8 -bis . Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l’applicazione della misura entro il 30 giugno 2020».

 

Art. 124 – Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà. (sostituito il testo con il seguente):

« In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura». Il testo sostituito, già previsto dal decreto-legge, era questo: “Ferme le ulteriori disposizioni di cui all’art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020”.

 

3. Ricordiamo ai lettori che, con riferimento al d.l. 18/2020, in questa Rivista abbiamo pubblicato un quadro di sintesi delle disposizioni rilevanti in materia penale e i dossier del Servizio studi di Camera e Senato redatti nell'ambito del procedimento di conversione.

Su aspetti specifici del decreto, si segnala il contributo di approfondimento, a firma di E. Dolcini e G.L. Gatta, relativo alle norme in materia penitenziaria e alla gestione dell'emergenza sanitaria nelle carceri, tema affrontato anche da un documento dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo penale e da un documento dell’Associazione dei Professori di Diritto Penale. I profili processuali e le ricadute sull'attività giudiziaria sono oggetto di una relazione del Massimario della Corte di cassazione nonché di apposite linee guida del C.S.M.; una ricostruzione aggiornata della disciplina del processo penale, comprensiva delle novità introdotte dal sopravvenuto d.l. 23/2020, è stata infine presentata in un contributo di G. Picaro.

(Gian Luigi Gatta – Francesco Lazzeri)