Cass., Sez. un., sent. 29 aprile 2021 (dep. 18 novembre 2021), n. 42414, Pres. Cassano, est. Rosi, ric. Cena e altri
In attesa di ospitare contributi di illustrazione e commento, segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite, come anticipato dall’informazione provvisoria, hanno formulato il seguente principio di diritto:
«Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p., sia con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, in caso di ritenuta equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze».
(F.L.)