Corte cost., sent. 9 marzo 2021, n. 55, Pres. Coraggio, Red. Amoroso
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Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 55 del 2021 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 69 c. 4 c.p., «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.».
La pronuncia, che si aggiunge a numerose altre con cui è stato progressivamente erosa, sempre con riferimento a specifiche attenuanti, la disciplina derogatoria del bilanciamento tra circostanze introdotta con la legge “ex Cirielli”, si segnala in particolare per una interessante ricostruzione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 116.
La Corte ha infatti rilevato come l’istituto del c.d. concorso anomalo, che imputa al correo il “reato diverso” sulla base del solo nesso di causalità materiale, metta «in sofferenza» il principio di colpevolezza; sicché la «tenuta costituzionale» della fattispecie finisce per dipendere, da un lato, dall’interpretazione adeguatrice operata da quella giurisprudenza – così avallata dalla Corte – che impiega un criterio di addebito di «prevedibilità in concreto», e, dall’altro, proprio dalla previsione di cui al c. 2 dell’art. 116.
L’attenuante, pur a effetto comune, svolge un ruolo decisivo nel «riequilibrare il trattamento sanzionatorio» di una ipotesi di responsabilità che consente di applicare la pena prevista per il reato doloso a un fatto rimproverabile solo per colpa.
La Corte ha quindi ravvisato un contrasto tra la norma censurata, che impedisce al giudice di attribuire prevalenza all’attenuante in esame, e «il principio costituzionale di determinazione di una pena proporzionata», che invece esprime la necessità di una dosimetria sanzionatoria commisurata non solo al contenuto offensivo del fatto, ma anche alla sua rimproverabilità soggettiva. Viene così valorizzato un nesso tra proporzionalità e colpevolezza già emerso nella giurisprudenza della Corte costituzionale con le sentenze n. 222/2018 e, soprattutto, n. 73/2020 – pronuncia, quest’ultima, sempre attinente all’art. 69 c. 4, con riferimento però all’attenuante della seminfermità mentale.
(Francesco Lazzeri)