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27 Aprile 2026


La Corte costituzionale modifica le proprie norme processuali e apre all'intervento delle parti in giudizi diversi da quello a quo, nei quali sia stata sollevata un'eccezione di legittimità costituzionale. Nuovi scenari per gli avvocati (e anche per i pubblici ministeri?)

Comunicato del 24 aprile 2026



Segnaliamo ai lettori che la Corte costituzionale, come può leggersi nel comunicato pubblicato sul sito della Corte e qui di seguito riprodotto, ha apportato rilevanti innovazioni alle proprie norme processuali.

Tra le novità spicca, nell'art. 4, co. 4, l'inedita previsione che rende possibile l’intervento di soggetti che siano parti di un diverso giudizio in cui debba essere applicata la legge già oggetto di un procedimento pendente di fronte alla Corte costituzionale, purché in quel diverso giudizio almeno una delle parti abbia già sollevato un’eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa legge, e per qualsiasi ragione il giudice non abbia ritenuto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ovvero non si sia ancora pronunciato sull’eccezione.

Questa nuova previsione, che sarà in vigore dall'8 maggio 2026, segna una nuova significativa tappa nello sviluppo del processo davanti alla Corte e potrà favorire l'arricchimento delle argomentazioni relative alle questioni di legittimità costituzionale, rendendo possibile l'emersione di profili, anche relativi alle fattispecie concrete, ulteriori rispetto a quelli rappresentati nelle ordinanze di rimessione e negli interventi delle parti nei giudizi a quibus. Proprio il riferimento alle "parti" porrà verosimilmente rispetto al processo penale la questione del possibile intervento non solo degli avvocati, ma anche dei pubblici ministeri. E' vero che la giurisprudenza costituzionale è consolidata nell'escludere l'ammissibilità dell'intervento del pubblico ministero nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, ma è anche vero che tale orientamento si è formato prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 e della riforma dell'art. 111 Cost., che indubbiamente assegnano al pubblico ministero il ruolo di parte nel procedimento penale. Per tale ragione, anche e proprio a fronte della modifica delle norme processuali della Corte costituzionale, sarebbe opportuna una rivisitazione del tema (per una recente pronuncia di ammissibilità del procuratore generale presso la Corte dei conti v., pur in un contesto di disciplina diverso, Corte cost.n. 39 del 2026 - red. Antonini, § 14 del considerato in diritto). (Gian Luigi Gatta)

Il link alla Gazzetta Ufficiale, nel quale sono pubblicate le modifiche deliberate dalla Corte, è disponibile in calce al comunicato che può leggersi di seguito.

 

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Con delibera del Collegio del 12 marzo scorso, pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale, sono state modificate numerose disposizioni delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”.

La Corte ha, tra l’altro, significativamente ampliato la platea dei soggetti legittimati a intervenire nei procedimenti sulla legittimità costituzionale delle leggi introdotti dai giudici comuni.

Sulla base delle Norme integrative sinora vigenti, potevano partecipare al procedimento soltanto le parti del giudizio in cui la questione era stata sollevata, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai soli soggetti che avessero un interesse “diretto e immediato al rapporto dedotto” in quello specifico giudizio.

Per effetto della nuova norma, potrà essere ammesso anche l’intervento di soggetti che siano parti di un diverso giudizio in cui debba essere applicata la legge già oggetto di un procedimento pendente di fronte alla Corte, purché in quel diverso giudizio almeno una delle parti abbia già sollevato un’eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa legge, e per qualsiasi ragione il giudice non abbia ritenuto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ovvero non si sia ancora pronunciato sull’eccezione.

In tal modo, anche questi soggetti potranno fornire il proprio contributo alla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale già prospettato alla Corte.

Tra le ulteriori modifiche, è stata poi espressamente prevista la possibilità, per la Corte, di adottare misure cautelari nei procedimenti per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio. In questo caso la Corte potrà adottare i provvedimenti idonei ad assicurare nell’immediato gli effetti della decisione.

Le modifiche entreranno in vigore allo scadere del quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e dunque il prossimo 8 maggio.

Il testo integrale delle modifiche è disponibile a questo link.