Cass. sez. un., c.c. 23 giugno 2022, Pres. Bricchetti, rel. Di Nicola, proc. Liguori
Con ord. 5831/2022, la I Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite la seguente questione giuridica: «Se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato di quest’ultima o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen.».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 23 giugno 2022, le Sezioni unite – su conclusioni conformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito la seguente soluzione: «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.».
In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione (Sez. I, ud. 19 gennaio 2022 – dep. 18 febbraio 2022, n. 5813)
(Giulia Mentasti)