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04 Ottobre 2024


Revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva: depositate le motivazioni delle Sezioni Unite

Cass., Sez. un., sent. 30 maggio 2024 (dep. 1° ottobre 2024), n. 36460, Pres. Cassano, est. Santalucia



Con ordinanza n. 10390 dello scorso 12 marzo 2024, la prima Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'alt. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all' illegittimità del beneficio».

All’esito dell’udienza del 30 maggio 2024, le Sezioni unite hanno fornito al quesito risposta affermativa, enunciando il seguente principio di diritto «è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione».

Può leggersi qui in allegato il testo della sentenza delle Sezioni unite.

 

(Gabriele Ponteprino)