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27 Febbraio 2026


La Corte costituzionale sui “disturbi da dipendenza” da sostanze stupefacenti: non fondate le questioni riguardanti la disciplina dell’imputabilità

Corte cost., sent. 12 gennaio 2026 (dep. 26 febbraio 2026), n. 21, Pres. Amoroso, red. Viganò



Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 21/2026, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 111 Cost., dell’art. 95 c.p., «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso» e, in via subordinata, «nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».

 

Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte.

 

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LA COSTITUZIONE NON IMPONE DI ESCLUDERE O DIMINUIRE LA PENA IN CASO DI “DISTURBI DA DIPENDENZA” DA SOSTANZE STUPEFACENTI

 

Il codice penale italiano, con scelta che di per sé non contrasta con la Costituzione, non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, perché in linea di principio responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza. Al tempo stesso, l’ordinamento ne riconosce la particolare vulnerabilità e il suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà, mettendogli concretamente a disposizione, durante il processo e poi nel corso dell’esecuzione della pena, percorsi di riabilitazione dentro e fuori dal carcere.

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 21, depositata oggi, con la quale ha dichiarato non fondate una serie di questioni sollevate da un giudice per l’udienza preliminare di Bergamo sulla disciplina in materia di imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente.

In particolare, il giudice dubitava della compatibilità con una serie di principi costituzionali dell’interpretazione costante della Corte di cassazione, secondo cui l’imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente può essere esclusa o diminuita, in base all’articolo 95 del codice penale, soltanto in presenza di un’intossicazione “cronica”, intesa come vera e propria malattia psichica, che permane indipendentemente da nuove assunzioni di sostanze stupefacenti.

Il giudice osservava che restano esclusi da questa nozione i disturbi provocati dalla dipendenza, che comprendono tutte quelle anomalie comportamentali che compaiono frequentemente nell’assuntore abituale, come il cosiddetto “craving” (ossia il desiderio intenso e irresistibile di procurarsi la sostanza) e la “sindrome da astinenza”. Secondo il giudice, anche questi disturbi possono però essere di tale gravità da incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del reato.

La Corte ha tuttavia sottolineato che, nell’ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze riducano significativamente la sua capacità di intendere e di volere al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione. Pertanto, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza. Una situazione di “cronica” intossicazione – ha precisato la Corte – sussisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». Laddove sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali.

La Corte ha altresì richiamato l’attenzione sul fatto che l’ordinamento non ignora la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile. Il sistema penale prevede infatti una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari «fortemente improntat[a] a un approccio terapeutico e riabilitativo», la quale, prendendo realisticamente atto della «situazione di persona bisognosa di cura e assistenza» del tossicodipendente, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (articolo 2 della Costituzione) e di tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso, favorisce l’avvio di percorsi di riabilitazione finalizzati al recupero di una sua piena «libertà “dalla” dipendenza».

Roma, 26 febbraio 2026