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01 Settembre 2025


"Liberi sospesi" e sospensione delle pene accessorie nella fase esecutiva: il rebus della competenza resta nonostante la pronuncia della Cassazione

Cass. Sez. 1, sent. 9 aprile 2025 (dep. 5 agosto 2025), n. 28584, Pres. Rocchi, est. Magi



1. Segnaliamo all’attenzione dei lettori la recente sentenza n. 28584 depositata il 5 agosto, con cui la Prima Sezione della Cassazione si è pronunciata su un profilo apparentemente laterale – ma in realtà di notevole rilievo pratico – relativo alla fase esecutiva della pena, esprimendosi sulla competenza a provvedere sulla sospensione della pena accessoria nelle more della decisione del giudice di sorveglianza sull’applicazione di una misura alternativa alla detenzione.

Il caso esaminato dalla Corte di legittimità riguardava una decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva dismesso, con una pronuncia di non luogo a provvedere la richiesta di sospensione della pena accessoria dell’interdizione dell’esercizio della professione medica, formulata da un condannato in via definitiva che, trovandosi nella condizione di “libero sospeso” (art. 656, comma 5, c.p.p.), aveva presentato, nel termine di legge, un’istanza per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Tuttavia, mentre la condanna ad anni uno e mesi otto di reclusione era divenuta irrevocabile in data 17 settembre 2024, e il relativo ordine di esecuzione era stato sospeso in seguito alla domanda di misura alternativa, la pena accessoria della sospensione dall’attività medica (per una durata corrispondente a quella della pena detentiva) era stata, invece, messa in esecuzione in data 8 ottobre 2024 dal Pubblico ministero.

A motivo del sovraccarico dei ruoli del Tribunale di Sorveglianza, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena accessoria l'udienza di trattazione della domanda di affidamento in prova, non era stata ancora fissata e, per tale ragione, l’interessato chiedeva un’anticipazione della (sola) decisione sulla sospensione della pena accessoria (astrattamente ammissibile ai sensi della disposizione di cui all'art.51-quater ord.penit.).

La domanda era, tuttavia, disattesa dai giudici genovesi, per i quali l’istanza, non avendo autonoma rilevanza processuale, non avrebbe potuto essere valutata che unitamente alla richiesta principale afferente alla misura alternativa.

Avverso tale decisione l’interessato proponeva quindi ricorso di legittimità, rilevando anzitutto il difetto di motivazione della decisione impugnata sul punto della ritenuta impossibilità di decidere in modo autonomo sulla sospensiva della pena accessoria rilevando l’urgenza di provvedere, posto che questa era stata già posta in esecuzione e che l’esercizio della professione medica in forma di volontariato formava parte integrante del programma riparativo predisposto ai fini dell’ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.

Ad avviso del ricorrente, le particolari ragioni di urgenza che avrebbero giustificato una decisione “anticipata” del Tribunale di Sorveglianza (decisione che – osservava la difesa – la legge non preclude espressamente) tanto più alla luce della crisi sistemica che vede i “liberi sospesi” attendere anche per lungo tempo la decisione definitiva sulla concessione di una misura alternativa a causa della mole di procedimenti gravante sulla magistratura di sorveglianza, con conseguente grave pregiudizio incombente sull’interessato che – del tutto incolpevolmente – avrebbe visto del tutto vanificato l’effetto pratico di una eventuale decisione favorevole sulla sospensiva della pena accessoria.

 

2. La Cassazione ha preso in considerazione, anzitutto, la prospettazione del ricorrente relativa alla possibilità di riconoscere al Tribunale di Sorveglianza il potere di valutare in modo autonomo e disgiunto la domanda di sospensione della pena accessoria, con una decisione anticipata rispetto a quella sull’istanza di misura alternativa concernente la pena principale.

I giudici della Prima sezione hanno ritenuto, infatti, tale ipotesi preclusa alla luce del dato normativo letterale contenuto nella disposizione di cui all'articolo 51-quater della legge n.354 del 1975, introdotta dal D.lgs. n.123 del 2 ottobre 2018 che, correlando la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena accessoria alla concessione del beneficio penitenziario richiesto («in caso di applicazione della misura alternativa [...]»), ne circoscrive altresì la fase procedurale in cui essa può legittimamente essere proposta.

In altri termini – così argomenta la sentenza in rassegna – solo in caso di decisione positiva sulla domanda principale il giudice di sorveglianza potrà anche sospendere la pena accessoria, nella prospettiva di agevolare il percorso di risocializzazione del condannato. Ne deriva – continua la Cassazione – che «se sulla domanda principale non si è provveduto, questo potere non viene in essere».

 

3. Si tratta di una soluzione interpretativa che, pur formalmente aderente al dettato normativo, presenta, tuttavia, gravi implicazioni sistematiche. Infatti, la disciplina penitenziaria sulle pene accessorie si iscrive in un modello procedurale che presuppone l’intervento della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla concessione della misura alternativa in tempi brevi – addirittura brevissimi – cioè “non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta” (art. 656, comma 6, ult. per.). Ed è certo che, se il sistema riuscisse a rispettare queste tempistiche, la questione non avrebbe ragione di porsi, poiché pena accessoria e pena principale sarebbero poste in esecuzione in sostanziale contemporanea. È ben noto che la realtà è, invece, ben diversa, non solo per la materiale impossibilità di rispettare termini così ristretti (che sono evidentemente incompatibili con quelli dell’istruttoria: si pensi soltanto ai tempi richiesti per la predisposizione dell’indagine sociale da parte dell’UEPE), ma anche e soprattutto per l’enorme carico di lavoro che letteralmente intasa le cancellerie dei tribunali di sorveglianza e gli uffici epe, alimentando il patologico fenomeno dei “liberi sospesi”, cresciuti ormai ben oltre la soglia “psicologica” delle centomila esecuzioni in stand-by.  

Beninteso, di questa situazione è ben conscia la Cassazione che, infatti, rileva come la soluzione adottata, benché imposta dal tenore letterale dell’art. 51-quater ord. penit., non conduca tuttavia ad esiti soddisfacenti sul piano sistematico, a motivo del fatto che la condizione dei “liberi sospesi” e la conseguente anomala dilatazione dei tempi di decisione sulle istanze di applicazione delle misure alternative rappresentano fenomeni sistemici non dominabili dal singolo condannato e che, per altro verso, il meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione imperniato sull’art. 656, comma 5, c.p.p. si fonda «su un principio generale di tutela dei contenuti di una possibile decisione favorevole» sulla domanda di misura alternativa e «sulla aspirazione del sistema penale a promuovere un profilo di risocializzazione che eviti il transito del condannato, anche temporaneo, in carcere, ove possibile».

La disciplina della sospensione contenuta nell’art. 656, comma 5, c.p.p., infatti, vale solo per le pene principali mentre non trova applicazione alle pene accessorie, la cui esecuzione, disciplinata dall’art. 662 c.p.p., non contempla formalmente alcuna ipotesi di sospensione delle medesime, tanto è vero che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che le pene accessorie possono essere eseguite in qualsiasi momento posteriore alla formazione del giudicato (Cass., Sez. I, del 6 luglio 2016 n. 33541, rv.267463).

Un tale sfasamento determina l’insorgere di  un’«aporia sistematica» che induce «un potenziale pregiudizio per il soggetto "libero sospeso"», il quale rischia – rilevano ancora i giudici della Prima sezione – di vedersi assoggettato alla pena accessoria prima che il Tribunale di Sorveglianza decida sull’applicazione della misura alternativa, vanificando in tal modo l’effetto di una possibile decisione favorevole sulla sospensione della pena accessoria assunta nel momento della concessione della misura alternativa.

Nel prendere atto di una tale criticità la Cassazione indica nel Giudice dell’esecuzione l'organo giurisdizionale cui dovrebbe devolversi la questione, «in ragione delle sue proprie competenze in tema di eseguibilità del titolo, e non certo nel Tribunale di Sorveglianza, proprio in ragione della formulazione letterale del citato articolo 51 quater ord. pen.».

 

4. La pronuncia in commento è meritevole di avere individuato una non trascurabile faglia critica dell’esecuzione penale, frutto del mancato coordinamento della disciplina contenuta nell’art.51-quater della legge n.354/75, introdotto con il D.lgs. n. 123/2018, e le disposizioni dell’art. 662 c.p.p. in materia di esecuzione delle pene accessorie. La soluzione adottata dalla Cassazione desta, purtuttavia, qualche perplessità nella parte in cui identifica nel GE l’organo cui deve essere demandata la risoluzione della questione relativa alla sospensione della pena accessoria.

Si tratta, in effetti, di una conclusione cui la Corte perviene de residuo, una volta esclusa – sulla base dell’interpretazione letterale della disposizione di matrice penitenziaria.

 

5. Come è noto, la riforma del 2018 che ha introdotto – tra l’altro – la disciplina della sospensiva delle pene accessorie era animata da una ratio di forte potenziamento della funzione di risocializzazione delle misure alternative, alla quale potrebbero essere di ostacolo le pene accessorie con il loro contenuto di incapacitazione più o meno consistente.

Ebbene, con riferimento alle misure alternative, mentre la Cassazione in precedenza riteneva che l’esecuzione delle pene accessorie dovesse essere posticipata all’esito dell’espiazione delle misure (Cass. 13499/2011, CED 249865), successivamente – con riferimento all’affidamento in prova – si è orientata diversamente, ritenendo che il tempo trascorso in misura alternativa possa essere computato anche come tempo di esecuzione della pena accessoria, con conseguenze anche sotto il profilo degli effetti estintivi (Cass. 52551/2014, CED 262196). Nella prassi, spesso avviene che l’organo dell’esecuzione disponga il differimento delle pene accessorie al termine dell’espiazione della misura alternativa, così da rendere più agevole la predisposizione del programma connesso alla misura stessa e consentire il verificarsi dell’effetto estintivo conseguente al positivo esito dell’affidamento in prova (che, come è noto, comporta l'estinzione delle pene accessorie temporanee ai sensi dell’art. 47, comma 12, ord. penit.).

La riforma penitenziaria portata con il D.lgs. n. 123 del 2018, tesa a irrobustire l’effetto risocializzante delle misure alternative, ha introdotto il principio di tendenziale esecuzione contestuale delle pene principali in forma alternativa alla detenzione e delle pene accessorie che, in caso di applicazione di una misura alternativa, sono eseguite insieme al beneficio extracarcerario, salvo che il giudice, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.

In tal modo, il condannato, beneficiando di una qualsiasi misura alternativa (non necessariamente il solo affidamento in prova), può eseguire contestualmente anche la pena accessoria, evitando così di giungere al termine della pena principale con il “fardello” rappresentato dalla pena accessoria ancora da eseguirsi. E, tuttavia, il giudice che ha concesso la misura, può sospendere l’esecuzione della pena accessoria qualora ritenga che l’esecuzione della stessa possa rendere più difficoltoso il percorso di reinserimento sociale perseguito dalla misura alternativa.

Dal tenore normativo risulta, quindi, evidente il favore espresso dal legislatore nei confronti della contestuale esecuzione di pena principale e pena accessoria: infatti, tale ipotesi è assunta quale ipotesi generale e ordinaria, tanto è vero che non richiede una espressa statuizione giudiziale, necessaria soltanto nel caso il giudice ritenga necessario sospendere l’esecuzione (anche) della pena accessoria.

 

6. Se, dal punto di vista sistematico, la ratio legis è chiara nell’indicare l’obiettivo di evitare che l’esecuzione della pena accessoria possa pregiudicare il recupero sociale del condannato è, dunque, evidente l’asistematicità di una lettura che precluda anche nella fase antecedente all’avvio della esecuzione extramuraria la possibilità di fruire della sospensione della pena accessoria, stanti le rilevanti conseguenze negative sulle chances di recupero sociale che una tale carenza può comportare in danno del condannato “libero sospeso”.

Nella prospettiva di superamento di tale aporia, è possibile ipotizzare una soluzione interpretativa diversa da quella abbracciata dalla Cassazione valorizzando un elemento di natura testuale. Precisamente, il passaggio del comma 1 dell’art. 51-quater ord. penit., laddove si stabilisce che: “In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, […]”. Tale passaggio si presta a essere letto nel senso di ritenere che l’esecuzione della pena accessoria annessa ad una pena principale debba essere eseguita, appunto, a partire dal momento in cui sia applicata una misura alternativa alla detenzione e non già in un momento antecedente.

Il criterio cronologico e la natura di lex specialis rivestita dalla disposizione penitenziaria consentirebbero di ritenere prevalente la disciplina dell’art. 51-quater, così interpretato, su quella generale di cui all’art. 662 c.p.p.

Secondo tale lettura, pertanto, la pena accessoria sarebbe eseguita contestualmente all’inizio dell’esecuzione della pena principale in forma alternativa alla detenzione, evitando in tal modo la situazione in cui un condannato “libero sospeso” si trovi assoggettato all’esecuzione della pena accessoria senza che ancora sia iniziata quella relativa alla pena principale.

 

7. Una seconda ipotesi interpretativa avrebbe potuto operare una lettura sistematica “adeguatrice” della disciplina penitenziaria in materia di pene accessorie, attribuendo allo stesso giudice di sorveglianza competente alla concessione della misura alternativa alla detenzione il potere di adottare in via “cautelare” i provvedimenti necessari ad assicurare l’integrità dei diritti del condannato che possano essere pregiudicati nelle more della decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza sulla concessione della misura alternativa.

Non si tratterebbe di una soluzione asistematica, al contrario. In materia di esecuzione penitenziaria esiste, infatti, un modello che potrebbe fornire il paradigma assiologico per un tale approdo ermeneutico. Si intende alludere, precisamente, alla elaborazione giurisprudenziale sulla sospensiva dell’esecuzione della pena pecuniaria anteriormente alla declaratoria di estinzione della stessa in esito alla positiva esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale.

La Cassazione, con sentenza 6 marzo 2019 n. 731, confermando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto ammissibile - pur in assenza di una previsione normativa espressa - che la decisione di estinzione della pena pecuniaria in applicazione dell'art. 47, comma 12, ord. penit. possa formare oggetto di anticipazione giudiziale, di natura cautelare, con provvedimento di sospensione dell'esecuzione di tale pena, adottato dal Tribunale di Sorveglianza competente a esprimersi in via definitiva.

Ad una tale conclusione è pervenuta la Corte richiamando i principi generali in materia cautelare operanti anche nell'ambito dell'esecuzione penale (in assenza di previsioni di segno contrario), a cui mente non può che essere rimessa allo stesso giudice chiamato ad adottare il provvedimento definitivo (in quel caso, la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria) i cui effetti, alla stregua di quanto prospettato, dovrebbero essere salvaguardati.

In altri termini: nel caso di condannato che abbia rivolto istanza di affidamento in prova al servizio sociale in alternativa all’esecuzione di pena detentiva inflitta unitamente a pena pecuniaria, tanto le decisioni di merito che quelle di natura cautelare sul punto specifico appartengono alla competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza, il quale – anche in assenza di una specifica disposizione in tal senso – è legittimato a pronunciarsi con una decisione sospensiva dell’esecuzione della pena pecuniaria, così da evitare che la stessa sia messa in esecuzione nel corso della prova, al cui esito potrebbe essere estinta assieme alla pena detentiva.

I principi affermati dalla Corte di legittimità con riguardo alla “materia cautelare” di competenza del giudice di sorveglianza appaiono fornire un’adeguata copertura anche all’ipotizzato potere del giudice di sorveglianza nell’adottare provvedimenti provvisori a salvaguardia della posizione del condannato “libero sospeso”, con riferimento all’esecuzione della pena accessoria.

Anche in quest’ultimo caso, infatti, la disciplina dell’art. 51-quater, ord. penit., pur individuando, quale momento procedurale “tipico” della pronuncia sulla sospensiva, la fase decisoria afferente alla misura alternativa alla detenzione, non pone alcun espresso divieto a che tale decisione sia “anticipata” ad un momento precedente nei casi in cui, il giudice di sorveglianza (che può essere l’organo collegiale ma – si badi bene - anche il magistrato relatore, investito dell’applicazione provvisoria della misura alternativa ai sensi dell’art. 578, comma 1-ter, c.p.p. e perfino il magistrato di sorveglianza che decide sull’applicazione provvisoria di un beneficio extramurario richiesto dalla persona detenuta, ai sensi dell’art. 47, comma 4, ord. penit.), ritenga sussistenti i presupposti del fumus, correlato alla probabilità che l’istanza di misura alternativa trovi accoglimento, nonché del periculum, afferente al grave pregiudizio che l’immediata esecuzione della pena accessoria anteriormente all’inizio dell’esecuzione della misura alternativa possa arrecare all’interessato.

Ed è, appunto, il giudice di sorveglianza che si trova nelle condizioni più idonee per  valutare se sussista in concreto la necessità di salvaguardia anticipata di quegli effetti positivi/estintivi che potranno verificarsi all’esito positivo della vicenda esecutiva e, di conseguenza, quali interventi calibrare in concreto in presenza del pregiudizio anticipatamente prospettato dal richiedente, al fine di non pregiudicare in itinere gli obiettivi rieducativi della misura alternativa che il comma 12 dell'art. 47 ord. pen. intende ulteriormente favorire.

La pronuncia cautelare indicata nell’art.51-quater ord. penit. sarebbe, in definitiva, consentita anche in una fase antecedente alla decisione di merito, destinata a riassorbire la prima (con un dispositivo di conferma della sospensiva nel caso di accoglimento della domanda di misura alternativa e con uno di segno contrario nel caso di rigetto della stessa).   

 

 

8. Deve, infine, essere rilevato che le attribuzioni “cautelari” di cui trattasi sembrano esulare dalle competenze funzionali del giudice dell'esecuzione, poiché nella specifica materia, la gestione dell'esecuzione della concorrente pena accessoria, certamente sotto il profilo della sua estinzione in ragione del positivo esito della misura alternativa ai sensi dell’art. 47 ord. pen., ma anche della sua sospensione, resta affidata solo ai poteri valutativi del giudice di sorveglianza.

Deve essere, infatti, tenuto presente che – come si è già accennato – il potere di sospensiva può essere esercitato anche dal giudice relatore competente all’applicazione provvisoria della misura nei casi previsti dall’art. 678, comma 1-ter, c.p.p. e da quello competente all’applicazione provvisoria di un beneficio extramurario richiesto dal condannato in vinculis ai sensi dell’art. 47, comma 4, ord. penit., poiché il disposto dell’art. 51-quater si riferisce al “giudice” che ha concesso la misura, del che appare poco plausibile dal punto di vista sistematico ipotizzare, anteriormente alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza, una competenza concorrente del GE e del giudice di sorveglianza, nelle sue varie articolazioni.

Il riferimento testuale appena indicato esprime, infatti, la chiara volontà del legislatore di escludere in radice che la materia della sospensiva dell’esecuzione della pena accessoria possa essere attribuita alla competenza di un giudice diverso da quello di sorveglianza. Tale ricostruzione della ratio legis è validata da un dato storico afferente al processo nomogenetico che ha portato all’attuale configurazione testuale dell’art. 51-quater: nella sua prima formulazione (c.d. “decreto Orlando”), infatti, la disposizione riportava inizialmente il generico riferimento al “giudice”, mentre nella versione definitiva (c.d. “decreto Bonafede”) compariva il più preciso (ed inequivocabile) “giudice che ha concesso la misura” [alternativa, n.d.r.].    

D’altro canto, l’intervento del giudice dell’esecuzione va escluso laddove implichi – come nella fattispecie in esame - valutazioni discrezionali in ordine alla specie e alla durata della pena accessoria irrogata alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 183 e 187 disp. att. c.p.p. che, limitando il potere del giudice dell’esecuzione all’attuazione del dictum della sentenza, ne consentono l’interpretazione o integrazione, ma non la determinazione (Cass., Sez. Un. 14 luglio 2011, in CED Cass., n. 250528).