Cass., u.p. 29 aprile 2021, Pres. Cassano, Rel. Di Stefano, ric. T.G.
Con ordinanza 8077/2021, la VI Sezione, rilevato un perdurante contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la questione «se nel disporre la misura cautelare prevista dall’art. 282-ter cod. proc. pen., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diffusa dal servizio novità della Suprema Corte, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi a indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione (Sez. VI, 28 gennaio 2021 – dep. 1 marzo 2021, Pres. Bricchetti, est. Villoni).
(F.L.)