Cass., Sez. un., u.p. 28 novembre 2019, Pres. Carcano, rel. Di Stefano, P.G. Genova in proc. Darwish Mhamed
La I Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9114 del 29 gennaio 2019 (consultabile in allegato), aveva ritenuto di chiedere l’intervento delle Sezioni unite al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale creatosi attorno alla questione «se, ai fini della pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., integri di per sé presupposto idoneo l’intervenuta elezione da parte dell’indagato di domicilio presso il difensore di ufficio nominatogli o, laddove non lo sia, possa comunque diventarlo nel concorso di altri elementi indicativi con certezza della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione alla predetta conoscenza del procedimento o di suoi atti».
Dall’informazione provvisoria diramata dalla Corte di Cassazione risulta che all’esito dell’udienza pubblica del 28 novembre scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito la soluzione seguente, su conclusioni conformi del Procuratore generale: «la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (principio espresso con riferimento a una fattispecie rientrante nella disciplina previgente alla introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen.)».
Daremo notizia delle motivazioni non appena depositate.
(Francesco Lazzeri)