Cass., Sez. un., c.c. 30 settembre 2021, Pres. Cassano, Rel. Petruzzellis, ric. Costantino
Con ord. 23147/2021 la VI Sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la questione «se la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire, così precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero gravi sull’imputato il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare a detta udienza».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 30 settembre scorso, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare a una nuova udienza e disporne la traduzione».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista l’ordinanza di rimessione.
(F.L.)