Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione n. 34 del 21 giugno 2022
Pubblichiamo in allegato la Relazione n. 34 del 2022 dell'Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione, avente ad oggetto le principali novità di rilievo penalistico introdotte dalla legge 9 marzo 2022 n. 22 («Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»). La presente legge rappresenta lo strumento attuativo interno della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (Convention on Offences relating to Cultural Property, cd. Convenzione di Nicosia, del 19 maggio 2017, ratificata dal nostro Paese con legge 21 gennaio 2022 n. 6).
La relazione è stata redatta dal dott. Aldo Natalini.
Le principali modifiche di interesse penalistico (artt. 1-5 l. 22/2022) riguardano:
- introduzione nel codice penale del nuovo Titolo VIII bis rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale» al cui interno si trovano tredici incriminazioni, parte delle quali di nuovo conio ed altre corrispondenti alle figure delittuose finora collocate nel codice dei beni culturali e del paesaggio (agli artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), contestualmente abrogate;
- trasformazione in illeciti autonomi di molti casi in cui fattispecie comuni possono avere ad oggetto beni culturali e inasprimento delle pene edittali
- introduzione di circostanze aggravanti e attenuanti speciali ed una previsione sulla punibilità dei fatti commessi all’estero;
- implementazione dell’istituto delle “operazioni sotto copertura”;
- interventi in materia di confisca (allargata, obbligatoria, per equivalente);
- estensione della responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione dei reati-presupposto contemplati nel nuovo Titolo VIII bis.
Riportiamo di seguito l’indice della Relazione:
1. Nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale: profili introduttivi. – 1.1 L’attuazione della Convenzione di Nicosia. – 1.2 Il patrimonio culturale come bene giuridico codicistico di rilevanza costituzionale. – 1.3 La nozione di bene culturale: l’assenza di una norma definitoria ad effetti penali. – 2. Modifiche al codice penale (art. 1 legge n. 22 del 2022). – 2.1 L’ampliamento dei casi di confisca allargata. – 2.2 Furto di beni culturali (art. 518-bis cod. pen.). – 2.3 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter cod. pen.). – 2.4 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater cod. pen.). – 2.5 Impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies cod. pen.). – 2.6 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies cod. pen.). – 2.7 Autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies cod. pen.). – 2.8 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies cod. pen.). – 2.9 Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali (art. 518-novies cod. pen.). – 2.10 Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies cod. pen.). – 2.11 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies cod. pen.). – 2.12 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies cod. pen.). – 2.13 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies cod. pen.). – 2.14 Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies cod. pen.) e correlata causa di non punibilità (art. 518- quinquiesdecies cod. pen.). – 2.15 Circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies cod. pen.). – 2.16 Circostanze attenuanti (art. 518-septiesdecies cod. pen.). – 2.17 Confisca (518-duodevicies cod. pen.). – 2.18 Fatto commesso all’estero (art. 518-undevicies cod. pen.). – 2.19 Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli (art. 707-bis cod. pen.). – 3. Modifica all’art. 9, comma 1, della legge n. 146 del 2006 in materia di operazioni sotto copertura (art. 2 legge n. 22 del 2022). – 4. Modifica al d.lgs. n. 231 del 2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche (art. 3 legge n. 22 del 2022). – 5. Modifica alla legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette (art. 4 legge n. 22 del 2022). – 6. Abrogazioni (art. 5 legge n. 22 del 2022).
(Giulia Mentasti)