Cass., Sez. un., sent. 24 settembre 2020 (dep. 29 gennaio 2021), n. 3585, Pres. Cassano, est. Verga, in proc. Li Trenta
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell’art. 649-bis cod. pen. ai fini della procedibilità d’ufficio per taluni reati contro il patrimonio, vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 dello stesso codice».
Sulla questione può leggersi in questa Rivista una nota all'ordinanza di rimessione a firma di Francesca Vitarelli.
In attesa di ospitare prossimamente contributi di approfondimento, riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite: «Il riferimento alle aggravanti a effetto speciale contenuto nell’art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d’ufficio, per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata – aggravata, pluriaggravata e reiterata – di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto comma cod. pen.».