Cass., Sez. VI, ud. 25 marzo 2026 (dep. 7 maggio 2026), n. 16482, Pres. De Amicis, Est. Rosati
Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata con riferimento alle ordinanze di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare in carcere a fini estradizionali, in assenza di un trattato di estradizione tra l’Italia e lo stato richiedente.
La sentenza che si segnala origina da una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica islamica del Pakistan per l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso dall’autorità giudiziaria interna nei confronti di un proprio cittadino, in relazione a un reato astrattamente punito con la pena di morte.
Chiarito, in via preliminare, che tale richiesta, fondandosi su un provvedimento cautelare, e non già su una condanna definitiva, si collochi nell’alveo dell’estradizione c.d. “processuale”, in assenza di norme pattizie, la Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina codicistica, e, nello specifico, dell’art. 698, comma 2, c.p.p., il quale, secondo il consolidato orientamento di legittimità, «in assenza di una decisione giudiziaria irrevocabile estera che escluda l’applicazione della pena di morte nel caso concreto, sia sottratto all’autorità giudiziaria italiana ogni margine di discrezionalità, secondo il preciso intento della legge 21 luglio 2016, n. 149, che ha modificato nei termini attualmente vigenti della norma del codice di rito».
A sostegno, è stata pure richiamata la censura di illegittimità che ha colpito la disposizione nel testo precedente alla modifica legislativa, per contrasto con l’art. 27, IV comma, Cost., nella parte in cui prevedeva che l’estradizione potesse comunque essere concessa laddove lo Stato estero avesse fornito sufficienti rassicurazioni in ordine al fatto che, seppur prevista, la pena di morte non sarebbe stata applicata, o se già inflitta, non eseguita (C. cost., 27 giugno 1996, n. 223).
Di conseguenza, con riguardo alla convalida dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti del soggetto destinatario del mandato d’arresto provvisorio a fini estradizionali, la Sesta sezione ha concluso nel senso dell’illegittimità, atteso che l’art. 714, comma 3, c.p.p. esclude che possano essere disposte misure coercitive «se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole di estradizione». Fa eccezione il caso in cui siano messi a disposizione della polizia giudiziaria atti contenenti «un riferimento alla possibilità di esclusione della pena capitale nel caso concreto». In tale evenienza, osserva la Corte, verrebbe in rilievo «uno spazio di discrezionalità tipicamente riservato all’autorità giudiziaria» e, pertanto, «incompatibile con le ragioni d’urgenza che caratterizzano quell’attività di polizia giudiziaria e le verifiche ad essa funzionali».
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Valentina Vasta)