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17 Novembre 2025


La Cassazione sulla rilevabilità dell’incompetenza per materia per ragioni di connessione

Cass., Sez. III, ud. 11 novembre 2025, Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi (notizia di decisione n. 7/2025)



Segnaliamo ai lettori la decisione con la quale la Terza Sezione della Corte di cassazione ha stabilito che:

a) con riguardo al vizio di incompetenza per connessione incidente sulla competenza per materia, «non rientra nell'ambito di operatività, ex art. 21, comma 3, cod. proc. pen. il caso in cui più procedimenti connessi - alcuni dei quali di competenza del giudice più elevato - vengano tutti attribuiti al giudice inferiore. In tal caso, l’ipotesi deve essere ricondotta all’interno dell’incompetenza per materia per difetto, di cui all'art. 21, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che il vizio può essere rilevato o eccepito in ogni stato e grado del processo, risultando inoperante il limite preclusivo di cui all’art. 21, comma 3, cod. proc. pen. il quale, invece, opera nel caso in cui - in presenza di procedimenti connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., alcuni dei quali rientranti nella competenza per materia di un giudice di grado superiore ed altri di competenza di giudici meno elevati - le regiudicande risultino, per qualsiasi causa, separate e i reati siano attribuiti sulla base della competenza per materia dei rispettivi giudici»;

b) «con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia, anche se derivante dalla connessione, gli atti debbano essere trasmessi al giudice competente (nella specie direttamente alla corte di assise per il giudizio), anziché al pubblico ministero presso detto giudice, sempreché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e giudice dell'udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal pubblico ministero e dal giudice competenti in ordine a tutti i reati per i quali si procede». Ciò poiché, «se nella fase delle indagini preliminari le funzioni requirenti siano state svolte dal pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente e il giudice che ha celebrato l'udienza preliminare sia stato un magistrato del medesimo tribunale, la regressione al pubblico ministero comporterebbe, per l'imputato già messo in condizione di richiedere il giudizio abbreviato dinanzi al giudice funzionalmente competente, esclusivamente la ripetizione dell'udienza preliminare ritualmente svoltasi dinanzi al giudice naturale, in ordine alle medesime imputazioni e di fronte allo stesso giudice, peraltro con un irragionevole allungamento della durata del procedimento e in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo».

 

Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate non appena depositate.

 

(Alessandro Malacarne)