Riflessioni a latere di Cass., Sez. un., 30 gennaio 2020 (dep. 23 aprile 2020), n. 19214, Pres. Carcano, Est. Pistorelli
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Abstract. Lo scritto affronta la complessa tematica relativa al rilievo dell’incompetenza territoriale del giudice che abbia disposto una misura de libertate non declinando, al contempo, la propria competenza e quindi omettendo di motivare in merito all’urgenza a provvedere che ex art. 291, comma secondo, c.p.p. riconosce al giudice pur incompetente una eccezionale legittimazione all’emissione di un provvedimento cautelare, destinato ad essere rinnovato da parte del giudice riconosciuto competente entro il termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti; il tema investe, necessariamente, la sindacabilità, da parte del giudice dell’impugnazione, dell’irregolarità nonché la tipologia dei provvedimenti adottabili da parte del secondo giudice, profili che il contributo affronta illustrando il recente intervento delle Sezioni unite (23 aprile 2020 – dep. 24 giugno 2020, n. 19214), che, nel ricucire una risalente frattura interpretativa, ammettono il giudice dell’impugnazione a sindacare l’incompetenza del primo giudice e, del caso, a dichiararla disponendo la trasmissione degli atti all’ufficio giudiziario competente, al contempo confermando la misura in essere, laddove siano positivamente scrutinate le condizioni ordinarie di applicabilità della misura e l’urgenza a provvedere che fonda e giustifica, per espresso debito normativo – ex art. 291, comma II, c.p.p. –, la competenza suppletiva ed interinale all’adozione – ovvero alla conferma – del provvedimento emesso dal giudice altrimenti incompetente; la riflessione critica rispetto al principio affermato riposa sulla constatazione della standardizzazione di un’urgenza latente quale ordinario indice cautelare, a seguito della L. 16 aprile 2015, n. 47, che, nell’introdurre il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, sembra aver riperimetrato, in senso limitativo, l’ambito applicativo dell’urgenza a provvedere, che, nel quadro regolamentare vigente appare apprezzabile esclusivamente con riguardo a esigenze cautelari di eccezionale rilievo. Lo scritto, quindi, si confronta, da un lato, con l’emendabilità, da parte del secondo giudice che pure apprezzi l’urgenza cautelare, del difetto di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e, dall’altro, con le possibili interferenze tra il procedimento di riesame dell’ordinanza applicativa e il successivo procedimento de libertate presso il giudice ritenuto competente. Il contributo, infine, affronta, per esigenze di completezza argomentativa, il tema – propriamente oggetto del contrasto rimesso alla composizione delle Sezioni unite – relativo alla riconoscibilità di un interesse all’impugnazione in capo al pubblico ministero che si dolga della decisione del giudice dell’impugnazione cautelare, quanto alla ritenuta incompetenza del primo giudice, rilevando una apparentemente ingiustificata asimmetria, nel diritto vivente da ultimo ribadito dalle Sezioni unite, nella persistente negazione di un interesse all’impugnazione in capo alla parte pubblica nei confronti del provvedimento declinatorio della competenza emesso dal giudice richiesto della misura e che ne abbia negato l’adozione non riscontrando particolari condizioni di urgenza nel provvedere.
SOMMARIO: 1. Competenza territoriale e giurisdizione cautelare. – 2. Il sindacato del giudice dell’impugnazione de libertate in ordine alla competenza del primo giudice: emersione e ragioni del contrasto giurisprudenziale. L’intervento delle Sezioni unite. – 3. (segue) Riflessioni critiche. La problematica distinguibilità tra l’attualità delle esigenze cautelari e le ragioni di urgenza nel provvedere. – 4. Integrazione della motivazione, sul punto dell’urgenza cautelare, ed autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del primo giudice: un’interazione possibile? – 5. Scansioni procedurali del riesame e cadenze della rinnovazione della misura. – 6. Gli effetti della statuizione sulla competenza. – 7. L’interesse del pubblico ministero all’impugnazione del provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa della misura emessa da giudice incompetente. – 8. (segue) Riflessioni critiche; l’inoppugnabilità dell’ordinanza declinatoria della competenza da parte del giudice richiesto della misura: una preclusione ancora attuale?
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.