Cass., Sez. un., ud. 15 gennaio 2026, Pres. Mogini, Rel. Boni (informazione provvisoria)
Con ordinanza n. 33971 del 16 settembre 2025, la I Sezione della Corte di cassazione, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione «se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l’abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto».
La Suprema Corte, con l’informazione provvisoria n. 1/2026, rende noto che le Sezioni Unite, all’esito dell’udienza del 15 gennaio 2026, hanno stabilito che «il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia».
Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate non appena depositate.
(Francesco Lazzarini)