Cass., Sez. un., c.c. 28 maggio 2020, Pres. Carcano, Rel. Mogini
Con ordinanza n. 8546 del 2020, la IV Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la questione, controversa in giurisprudenza, «se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee».
Dall’informazione provvisoria diramata ieri dalla Corte di Cassazione, si apprende che all’esito della camera di consiglio del 28 maggio le Sezioni unite, su conclusioni conformi del Procuratore generale, hanno dato al quesito la seguente soluzione: «la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p. deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi omogenee».
In attesa del deposito della sentenza, può leggersi in questa Rivista l’ordinanza di rimessione.