Cass. Sez. VI, sent. 2 dicembre 2025 (dep. 5 gennaio 2026), n. 143, pres. Giordano, rel. Di Geronimo
1. Merita d’essere segnalata la pronuncia n. 143/2026 della VI sezione penale della Corte di cassazione, che, muovendo dalla riaffermazione in modo netto di due principi ermeneutici del tutto condivisibili, ne trae – per derivata logica – una corretta soluzione del peculiare caso specifico.
Anticipando che i principi in discorso concernono, da un lato, la non discrezionalità dell’esercizio dell’azione in materia di illecito ex d. lgs 231/01 e, dall’altro, la prospettiva della proporzionalità e dell’adeguatezza delle misure cautelari, conviene dare sommario conto della vicenda processuale oggetto della decisione.
Al vaglio del Supremo Collegio era una pronunzia del Tribunale del riesame che, in accoglimento dell’impugnazione del Pubblico Ministero, aveva applicato all’indagato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di assumere uffici direttivi in persone giuridiche e in imprese.
Escluso dalla Corte regolatrice dapprima il fumus dell’originaria contestazione delittuosa associativa sul rilievo che non vi erano elementi sufficienti a sostenere l’esistenza di una pur minima struttura organizzativa di uomini e mezzi diversa da quelle societarie di cui l’indagato, fratello di uno degli altri concorrenti nei reati(-fine) di corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa, era legale rappresentante, la Corte stessa rileva che nella prospettiva dell’accusa, fatta propria dal Tribunale del riesame, la circostanza che «le società – riconducibili [all’indagato-legale rappresentante] – sono tutt’ora attive (...) consentirebbe la prosecuzione dell’attività delittuosa».
Per quanto d’interesse, la descrizione del “fatto” può concludersi qui, richiamando immediatamente la considerazione dei Giudici della legge in ordine alla eccentricità della «adozione della misura interdittiva disposta nei confronti del soggetto che, formalmente, ha la legale rappresentanza dell'ente e funge da prestanome del reale dominus», posto che il Tribunale ha individuato «il rischio di reiterazione del reato con specifico riguardo all'operatività delle società, piuttosto che all'apporto fornito dai singoli imputati».
Da questa notazione scaturisce una corretta deduzione: «[s]e il rischio di reiterazione dei reati è diretta conseguenza della perdurante attività della società, l'unica misura idonea e proporzionalmente giustificata è da individuarsi nella misura interdittiva nei confronti dell'ente e non già del fittizio amministratore che, per definizione, può essere agevolmente sostituito».
2. Al di là della plausibile serie argomentativa, a meritare speciale sottolineatura sono le ulteriori riflessioni nelle quali si articola la sentenza in discorso, che partono dalla constatazione che «nel presente procedimento, non risulta che la pubblica accusa abbia proceduto nei confronti delle società coinvolte, facendo valere la responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001», pur essendo molti dei reati contestati compresi nel catalogo di quelli “presupposto” della responsabilità dell’ente.
A questa presa d’atto, la Corte regolatrice fa seguire un commento che stabilisce, ribadendone la portata, un principio del tutto condivisibile: in presenza dei presupposti fattuali e giuridici, la scelta di procedere nei confronti dell’ente ex d. lgs 231/01 non ha natura discrezionale, bensì obbligatoria. L’argomento che sostiene siffatta opzione ermeneutica è, ad un tempo, semplice e non controvertibile: «la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (...) è (...) sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale».
Né a mutare la conclusione è idonea la circostanza che, stante il carattere «non dichiaratamente penale» della responsabilità dell’ente, la materia rimane «sottratta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost.». L’assenza del presidio super-primario all’obbligatorietà dell’azione in tale materia implica che, in ipotesi, la legge ordinaria potrebbe prevedere forme discrezionali dell’esercizio dell’azione stessa, ma non spiega effetto alcuno sulla natura dell’azione medesima, né può avere a propria conseguenza che l’applicazione di una legge, che contempla – come nel caso – fatti illeciti perseguibili e punibili, abbia carattere discrezionale. Tanto più che, nel presente contesto legislativo, una siffatta previsione non è certo presente nel d. lgs 231/01: e si tratterebbe di lacuna di preoccupante gravità ove si volesse argomentare in ordine alla non obbligatorietà dell’azione di fronte a illeciti dell’ente, posto che – a tacer d’altro – farebbero difetto gli indici e i parametri di riferimento di tale discrezionalità che, se davvero sussistente, al cospetto di tale mancanza si tradurrebbe in concreto – e inevitabilmente – in scelte arbitrarie.
Si fa carico poi la Corte di legittimità di fronteggiare anche un possibile (e, per vero, poco consistente) argomento a sostegno di una non meglio qualificabile non obbligatorietà dell’azione per gli illeciti dell’ente, dedotto dalla previsione dell’art. 58 d. lgs 231/01 che, come noto, attribuisce direttamente al Pubblico Ministero «il potere di archiviazione dell'illecito amministrativo (...), ritenendo non necessaria l'adozione di un decreto di archiviazione da parte del g.i.p.».
Chiara, anche in questo caso, la confusione dei piani: da un lato, quello delle regole procedimentali, nelle quali il legislatore introduce – come esattamente fa notare la sentenza – «una semplificazione nel procedimento di archiviazione» (che, comunque, non è esclusivo del Pubblico Ministero, essendo il suo decreto motivato sottoposto al vaglio della Procura Generale presso la Corte d’Appello) e, dall’altro, quello attinente all’esercizio dell’azione, la cui (eventuale) discrezionalità non può essere sic et simpliciter ricavata da una disposizione che contiene una regola procedimentale, concernente un profilo affatto diverso da quello della obbligatorietà dell’applicazione della legge. Dalla quale ultima discende – in questo caso per deduzione necessaria – la non discrezionalità dell’azione.
Né può sfuggire che, sul piano sistematico, se il legislatore avesse davvero inteso rendere non obbligatorio l’esercizio dell’azione per gli illeciti dell’ente, certo non avrebbe affidato tale opzione alla esangue traccia ricavabile (in modo erroneo) dalla previsione dell’art. 58 d. lgs 231/01: siffatta opzione avrebbe comportato, oltre a una esplicita previsione, la indicazione dei parametri di riferimento necessari per evitare, come si è in precedenza notato, che tale discrezionalità si traduca all’atto pratico in arbitrario.
Giungono così i Giudici della legge a fissare il condivisibile principio secondo il quale «il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento».
3. Il principio così fissato importa «ricadute sul delicato tema dei rapporti tra le misure cautelari applicabili alla persona fisica, autore del reato presupposto, e quelle previste nei confronti dell'ente».
Su tale profilo la sentenza in discorso svolge una serie di considerazioni, anch’esse meritevoli di attenzione non soltanto per l’indubbia esattezza delle conclusioni alle quali perviene, ma anche per l’attento e sicuro inquadramento sistematico.
Il dato di partenza di siffatte riflessioni è costituito dalla ribadita affermazione dei canoni della proporzionalità e della adeguatezza delle misure cautelari, canoni essenziali nella applicazione e nella commisurazione delle misure stesse, in modo da assicurarne, ad un tempo, la funzionalità rispetto allo scopo di contenere il rischio di reiterazione e il contenimento entro i confini dello strettamente necessario.
Dopo aver richiamato i più recenti fra gli approdi giurisprudenziali che hanno consolidato i ricordati principi, la presente sentenza valuta «se ed in che misura la disciplina delle misure cautelari applicabili agli enti possa interferire con i requisiti di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari personali».
Interrogativo – a quanto consta – nuovo (almeno in forma così netta e chiara), al quale in modo del tutto plausibile i Giudici della legge rispondono in modo risolutamente affermativo, «quanto meno in relazione al profilo dell'individuazione della misura cautelare maggiormente adeguata a fronteggiare lo specifico rischio di reiterazione».
Interessante la notazione dalla quale principia l’argomentazione della sentenza: osserva infatti la Corte regolatrice che il reato commesso dalla persona fisica è, altresì e nel contempo, il presupposto al quale è subordinata la responsabilità/punibilità dell’ente. Se si spinge la riflessione un poco più a nord, è facile avvedersi che, sul piano del rischio di reiterazione (id est: di nuova potenziale esposizione a pericolo dei beni protetti), l’area di pericolo è necessariamente la medesima, in quanto identica è la sua fonte (la reiterazione del reato-presupposto commesso). Sicché, per conseguenza logica, identiche sono le esigenze cautelari che, con le parole della decisione in commento, «sono necessariamente destinate ad interferire tra di loro», indipendentemente dalla adozione di misure «nei confronti dell'autore del reato presupposto ovvero direttamente in capo all'ente».
L’interferenza, cui vien fatta allusione, sconta una notazione implicita: l’area della cautela è la medesima, in quanto, come s’è poc’anzi osservato, identica è l’area di rischio disegnata dal reato commesso dalla persona fisica e, al tempo stesso, condizione da cui dipende la responsabilità/punibilità dell’ente.
Con maggiore dettaglio: il periculum, rispetto al quale la misura cautelare deve spiegare la propria funzione, è rappresentato dalla probabilità di reiterazione di fatti riportabili alla tipologia del reato commesso, disegnando così un unitario ambito di rischio da presidiare. È propriamente questo ambito omogeneo che autorizza la corretta affermazione della sentenza, secondo la quale «la valutazione di idoneità e adeguatezza deve essere compiuta valutando il complessivo ventaglio di misure astrattamente applicabili considerando, pertanto, non solo quelle applicabili all'autore del reato presupposto, ma anche quelle direttamente rivolte all'ente».
Sottesa a tale condivisibile assunto, trapela una notazione degna d’interesse anche da altro punto di vista: quanto meno rispetto alla prospettiva in discorso, la posizione dell’ente e quella della persona fisica autrice del reato sono sostanzialmente equiparate. Di fronte all’esigenza di apprezzare idoneità e adeguatezza della misura cautelare da applicare per fronteggiare il rischio di reiterazione (esigenza obiettiva), l’altrettanto obiettiva diversità strutturale fra persona fisica ed ente viene meno, quando – come nel caso di specie – risulti che il rischio di reiterazione è connesso (può essere connesso) anche all’attività svolta dall’ente.
Si badi: siffatta constatazione non autorizza affatto l’ulteriore implicazione secondo la quale ciò mostrerebbe una coautoria a titolo di concorso dell’ente nel reato commesso dalla persona fisica (che rimane fatto proprio e autonomo di quest’ultima), ma suggerisce, semmai, una riflessione diversa. L’oggettiva esigenza di fronteggiare la reiterazione di comportamenti illeciti, che porta con sé il coinvolgimento dell’ente “in prima persona” (“in prima linea”) sul piano della reazione cautelare, mostra che l’eventualità di immaginare – de iure condendo – una responsabilità dell’ente legata esclusivamente al fatto illecito dell’ente stesso (il suo deficit organizzativo), indipendente dalla commissione del reato da parte della persona fisica, trova interessanti punti di riscontro nella ricchezza della realtà empirica, posto che, come ha esattamente notato la decisione in discorso, di fronte a una esigenza obiettivamente unitaria, scolora la distinzione (che pure sussiste e si mantiene) fra ente e persona fisica, distinzione sulla quale fa però premio in tale contesto l’esigenza obiettiva di prevenire al meglio (id est: nel modo più adeguato, idoneo e proporzionato) il rischio di reiterazione di fatti illeciti (che sul lato dell’ente, dipendono dal deficit organizzativo).
Riprendendo ora il percorso argomentativo della presente decisione, la conclusione cui essa approda è logicamente consequenziale e ineccepibile: «ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l'applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell'ente, quest'ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l'adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell'autore del reato presupposto».
Ne segue la fissazione di un principio di diritto che, come detto in esordio del presente commento, vede la sua condivisibilità fondata sulla corretta esegesi del testo normativo e sull’altrettanto corretto inquadramento sistematico, che coglie nelle esigenze di proporzionalità e di adeguatezza i riferimenti essenziali di tal genere di apprezzamenti. Stabilisce così il Giudice della legge che «nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell'ente».
Letto da un diverso angolo prospettico, il principio or ora riportato si traduce in una indicazione metodologica: alla ricognizione della tipologia dei rischi di reiterazione prospettabili a partire dal reato commesso, segue la valutazione in ordine alla misura maggiormente funzionale a prevenirli; all’esito di tale valutazione la scelta della specifica misura da applicare verterà sulla più adatta e proporzionata, indipendentemente dalla circostanza che la misura stessa sia contemplata fra quelle previste per la persona fisica o per l’ente.
Facendo esatto governo del principio di diritto enunciato, la Corte di cassazione risolve in maniera senz’altro apprezzabile anche l’ulteriore e peculiare problema derivante dalla evenienza che, nel caso sottoposto allo scrutinio di legittimità, il Pubblico Ministero aveva omesso di attivare i propri poteri di indagine nei confronti dell’ente, precludendo così l’applicabilità a quest’ultimo di misure cautelari.
Seguendo l’iter metodologico poc’anzi illustrato, la sentenza osserva dapprima che «nel caso di specie, il periculum che la misura cautelare intendeva prevenire era diretta conseguenza non già dell'assunzione da parte dell'indagato di cariche direttive all'interno della società, bensì del fatto che la società in quanto tale continuava ad operare», sicché «l'unica misura cautelare realmente idonea e adeguata a prevenire il rischio di reiterazione (...) era da individuarsi nella misura interdittiva applicabile in capo all'ente».
Applicabilità nel caso preclusa per la ricordata omissione del Pubblico Ministero e la conseguente assenza dell’ente dallo scenario processuale, ma – come osserva correttamente la decisione in discorso – da tale omissione non può derivare un sovvertimento del principio ermeneutico riguardante i criteri di scelta e applicazione delle misure cautelari (proporzionalità e adeguatezza), in quanto «[l]'omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica». Come dire che, laddove la misura cautelare adeguata sia quella prevista per l’ente, l’impossibilità della sua applicazione non autorizza l’imposizione di una diversa a carico della persona fisica, rispetto alla quale sarebbe, per un verso, inadeguata in quanto inidonea allo scopo prevenzionale e, per l’altro, sproporzionata perché ingiustificatamente limitativa dei diritti di libertà della persona fisica stessa.