Cass. Pen., Sez. III, 10 luglio 2024 (dep. 10 ottobre 2024), n. 37237, pres. Ramacci, est. Zunica
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione, ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, relativa alla possibile applicazione nel procedimento de societate della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia in esame, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato, esclude l’automatica estensione al soggetto collettivo della non punibilità ex art. 131-bis c.p. riconosciuta a favore dell’autore del reato c.d. presupposto, in forza del principio di autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica.
2. La decisione trae origine da un ricorso per saltum, in materia ambientale, avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. emessa dal Tribunale di Sassari nei confronti del direttore tecnico di una società, dichiarato in primo grado non punibile in ragione della particolare tenuità del fatto per il reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a) e b), del d.lgs. n. 152 del 2006. Il Tribunale aveva, altresì, emesso analoga pronuncia assolutoria in riferimento alla società a cui era contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione al medesimo reato.
Avverso la decisione sia la società, sia l’imputato-persona fisica hanno proposto ricorso per Cassazione, censurando la sentenza, in primo luogo, per non aver adeguatamente accertato la sussistenza del reato presupposto prima di valutare la particolare tenuità del fatto; nonché, per non aver riqualificato i fatti nell’ambito di una delle fattispecie di cui all’art. 258 del d.lgs. n. 152/2006, che prevede l’applicazione di una sanzione di natura esclusivamente amministrativa.
Nell’annullare la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha rilevato che il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare la particolare tenuità del fatto, riservando invece uno spazio esiguo all’analisi sulla configurabilità del reato attribuito al direttore tecnico e, di riflesso, alla sussistenza della responsabilità da reato dell’ente, in contrasto con il percorso logico-argomentativo che il giudice dovrebbe seguire nell’applicazione della causa di non punibilità, e che implica l’essenziale previo accertamento del fatto illecito.
Per quel che qui interessa maggiormente, la Corte di Cassazione ha altresì ravvisato un ulteriore profilo di illegittimità nella pronuncia in oggetto, richiamando il proprio costante orientamento in materia di inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. ai soggetti collettivi. In particolare, il Collegio ha ribadito che tale istituto non può estendersi all’ente, «in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto»[1].
3. I dubbi sulla soluzione da assegnare al quesito in esame discendono dal fatto che l’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 fa espresso richiamo alle cause di estinzione del reato e non anche ad altre ipotesi di esclusione della punibilità. Di qui il rilevante dibattito, a livello scientifico e applicativo, sviluppatosi attorno alla possibile comunicazione all’ente della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto[2] riconosciuta alla persona fisica.
La pronuncia in commento, come anticipato, si inserisce in un indirizzo giurisprudenziale[3] ormai uniforme, che anche a questi fini valorizza la natura autonoma della responsabilità dell’ente[4] rispetto a quella della persona fisica autrice del reato presupposto. Secondo tale lettura, l’eventuale operatività della causa di non punibilità in favore della persona fisica non impedisce l’irrogazione della sanzione alla persona giuridica, qualora il giudice ne accerti in via autonoma la responsabilità ex crimine. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che anche nell’ipotesi di proscioglimento della persona fisica il giudice è comunque tenuto a verificare l’effettiva sussistenza del fatto di reato, completo in tutti i suoi elementi e attribuibile al soggetto agente, in quanto presupposto[5] necessario per l’affermazione della responsabilità dell’ente. Ne consegue che l’autonomo accertamento della responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del reato presupposto[6], il quale rappresenta uno degli elementi costitutivi della fattispecie complessa su cui si fonda l’illecito dell’ente[7].
La sentenza, a ben vedere, non approfondisce le ragioni sottese all’opzione ermeneutica accolta. Dalla secca affermazione circa la natura autonoma della responsabilità dell’ente sembra tuttavia desumersi che la Corte di Cassazione individui nell’art. 8 un principio generale di autonomia dell’illecito dell’ente collettivo anche sotto il profilo della punibilità, da cui sembrerebbe derivare l’indifferenza del soggetto collettivo rispetto alle cause di non punibilità riguardanti la persona fisica. Tale interpretazione sembra, inoltre, trovare un referente nella Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, laddove si afferma che «le cause di estinzione della pena (emblematici i casi grazia o di indulto), al pari delle eventuali cause non punibilità e, in generale, delle vicende che ineriscono a quest’ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all’ente, non escludendo la sussistenza di un reato»[8].
Secondo una parte della dottrina, l’enfatizzazione dell’autonomia della responsabilità dell’ente per giustificarne la punibilità è coerente con la peculiare struttura dell’illecito ex d.lgs. n. 231/2001; nella specie, si osserva che alla particolare tenuità del reato presupposto della persona fisica potrebbe non corrispondere una valutazione equivalente per l’illecito amministrativo a carico della persona giuridica, qualora sia, ad esempio, riscontrabile un significativo deficit organizzativo imputabile a titolo di colpa di organizzazione[9].
4. Di opposto avviso[10] un filone tuttora prevalente in ambito scientifico che, nell’assicurare il rispetto del principio di legalità e sottolineando la natura di norma eccezionale[11] dell’art. 8, si mostra favorevole all’estensione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. anche all’ente[12], evidenziando come l’approdo della giurisprudenza darebbe vita a un’applicazione analogica della disposizione con chiari effetti in malam partem[13]. Si sottolinea, inoltre, che precludere l’estensione della non punibilità alle persone giuridiche condurrebbe a frustrare l’intento della riforma alla base dell’introduzione dell’art. 131-bis c.p., ispirata senza dubbio a esigenze deflattive del sistema penale nel suo complesso[14].
Più in generale, tale approccio ermeneutico si presta a essere valorizzato in una prospettiva sistematica, risultando opportunamente estensibile ad altre cause di non punibilità previste per la persona fisica. Nel diritto penale tributario, ad esempio, la mancata estensione all’ente collettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 74/2000, prevista in via esclusiva per la persona fisica, è stata oggetto di rilievi critici in dottrina, nella misura in cui è suscettibile di determinare possibili profili di asimmetria tra il trattamento riservato al soggetto individuale e all’ente[15] – ove si consideri che il pagamento del debito tributario, presupposto per l’operatività della causa di non punibilità, è frequentemente sostenuto dal soggetto collettivo con risorse proprie.
Un analogo problema di ragionevolezza – sebbene tale ipotesi costituisca una causa estintiva del reato, espressamente evocata dall’art. 8 – si pone pure in relazione al meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali previsto dalla parte VI-bis del T.U.A., il quale opera esclusivamente in favore della persona fisica[16] che abbia adempiuto alle prescrizioni ripristinatorie impartite dall’autorità e provveduto al pagamento di una somma di denaro in sede amministrativa. Anche in questi casi, seppur sia sovente l’ente a farsi carico sia dei costi necessari per l’adempimento delle prescrizioni, sia della somma pecuniaria da corrispondere, l’effetto estintivo dell’illecito comunque permane riservato al solo individuo autore della contravvenzione[17].
5. I casi appena citati manifestano, più in generale, l’esigenza di un aggiornamento della disciplina dell’autonomia dell’illecito dell’ente sotto lo specifico profilo dei rapporti con la punibilità della persona fisica. Al momento dell’adozione del d.lgs. n. 231/2001 – e dunque della formulazione dell’art. 8 – le cause di non punibilità in senso stretto previste per la persona fisica e rilevanti per i reati-presupposto della responsabilità dell’ente collettivo erano in numero ben più modesto. Nello scenario legislativo attuale appaiono, invece, irragionevoli gli esiti dello stabile orientamento giurisprudenziale illustrato, secondo cui le cause di esclusione della punibilità risulterebbero in ogni caso precluse alla persona giuridica. Per quanto riguarda, in particolare, l’art. 131-bis c.p., qualora la complessiva offensività dell’illecito ascritto all’ente risulti modesta, risponderebbe a logiche di coerenza e di deflazione l’esclusione della punibilità anche in favore del soggetto collettivo.
In tal senso, non sono poche le voci dottrinali che sollecitano, in prospettiva de iure condendo, un intervento normativo ad hoc che delinei – nel tentativo di «creare un raccordo tra la non punibilità della persona fisica e la non punibilità/punibilità dell’ente»[18] – una specifica causa di non punibilità modellata sulla peculiare natura dell’‘illecito 231’[19] e dunque fondata su criteri valutativi distinti da quelli di cui all’art. 131-bis c.p., i quali possono risultare di non immediata applicazione nel sistema ex d.lgs. 231/2001, poiché intrinsecamente legati alla dimensione della persona fisica. Istanze di questo tenore potrebbero, quindi, essere valorizzate nel contesto di un intervento di riforma, attribuendo specifica rilevanza alla ponderazione del grado della colpa d’organizzazione dell’ente collettivo o alla pregressa e preventiva adozione di un idoneo modello organizzativo, quali elementi sintomatici ‘in positivo’ nella valutazione circa l’applicabilità della citata causa di non punibilità alla persona giuridica[20]. In tale ottica, la non punibilità risulterebbe circoscritta agli enti che hanno dimostrato un orientamento strutturale alla legalità d’impresa e nei confronti dei quali non sono emerse carenze organizzative rilevanti ai fini dell’imputazione ex d.lgs. n. 231/2001, in un’ottica di bilanciamento tra l’esigenza preventiva di adeguata organizzazione e le ragioni che depongono a favore della non punibilità del fatto particolarmente tenue anche per il soggetto collettivo.
[1] Cfr. Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2024 (dep. 10 ottobre 2024), n. 37237, pt. 2 del considerato in diritto.
[2] Sotto il profilo sistematico, sulla qualificazione dell’istituto quale causa di non punibilità in senso stretto, v. Gullo, Sub art. 131-bis c.p. Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in Dolcini, Gatta (a cura di), Codice penale commentato, vol. I, Milano, 2021, 1971 ss.; Bartoli, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 669; Grosso, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, 522. Per un approfondimento sulle motivazioni che hanno condotto all’introduzione dell’art. 131-bis c.p. v. Gullo, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: una figura sotto assedio, in Arch. pen., 2021, 1, 3 ss.
[3] Una delle prime pronunce rilevanti sul tema è Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 9072, annotata da Pirgu, Per la Cassazione la particolare tenuità del fatto di reato (presupposto) non esclude la responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/2001, in Dir. pen. cont., 2018, 4, 185 ss.; Cirillo, L’estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione, ivi, 2018, 5, 157 ss.; Sabia, Nota a Cass. pen., sez. III, 17.11.2017 (dep. 28.2.2018), n. 9072, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2018, 1-2, 428 ss.; Scarcella, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica all’ente, in Resp. amm. soc. enti, 2018, 2, 225 ss. In senso conforme, v. Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 11518, con nota di Mossa Verre, Le cause di esclusione della punibilità nel sistema della responsabilità degli enti: il caso della particolare tenuità del fatto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 1, 280 ss., che ha affermato l’esclusione di qualsiasi tipo di automatismo tra l’eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato e l’accertamento della responsabilità dell’ente; v. ancora, nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1420, con commento di D’Altilia, L’inapplicabilità all’ente della particolare tenuità del fatto riconosciuta in capo all’autore (persona fisica) del reato, in Arch. pen., 2020, 1, 1 ss.
[4] L’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, come evidenziato dalla Relazione ministeriale al decreto (§4), «chiarisce in modo inequivocabile come quello dell’ente sia un titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un reato»; sul punto si vedano le riflessioni di Bellacosa, Art. 8, in Levis, Perini (a cura di), Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza: a vent’anni dalla sua promulgazione, Bologna, 2021, 292 ss.; Varraso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012, 69 ss.; Mancuso, Autonomia di accertamento e simultaneus processus, in Mancuso, Giarda, Varraso (a cura di), La responsabilità amministrativa degli enti. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002, 211 ss.; Romano, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, 404 ss.
[5] Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2020, cit., ha ribadito come la responsabilità dell’ente trovi nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l’intera sua concretizzazione, individuando nella colpa di organizzazione il fondamento della colpevolezza autonoma dell’ente.
[6] Per tale principio di diritto, cfr. ex multis Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2018, n. 22468.
[7] Pertanto, l’illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231/2001, in quanto fattispecie complessa, risulta integrato ove si accerti che il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e si riscontri, sul versante soggettivo, la c.d. colpa di organizzazione. Sul punto, v. di recente Gambardella, L’autonomia della responsabilità dell’ente nel sistema 231: il banco di prova dell’art. 131-bis c.p., in Giur. pen., 23 dicembre 2024, 6 s.
[8] Relazione Ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, cit., §4.
[9] In argomento v. Consulich, Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell’astensione dalla punizione per l’ente colpevole, in Resp. amm. soc. enti, 2020, 4, 262, il quale esclude la trasmissibilità delle cause di non punibilità della persona fisica all’ente in ragione dell’ulteriore profilo di «disvalore di organizzazione dato dalla reiterazione e sistematicità delle condotte inosservanti delle procedure preventive del reato e dal malgoverno delle capacità lesive di un’organizzazione, quasi sempre ben superiori a quelle che si sono manifestate nel caso concreto»; nello stesso senso, v. già Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, Torino, 2018, 394 s.
[10] Per una disamina delle due contrapposte direttici interpretative, v. la ricostruzione di Furia, La Cassazione ribadisce che l’art. 131-bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti, in questa Rivista, 19 febbraio 2020.
[11] V., Sabia, Nota a Cass. pen., sez. III, 17.11.2017 (dep. 28.2.2018), n. 9072, cit., 435.
[12] Ex multis, D’Acquarone, Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell’ente, in Resp. amm. soc. enti, 2016, 1, 145 ss.; Corso, Responsabilità dell’ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto, in Quotidiano Ipsoa on line, 24 marzo 2015; v. anche gli Autori citati nella nota successiva.
[13] Amarelli, La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità, in Riv. pen., 2019, 1, 5 ss.; Cirillo, L’estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione, cit., 157 ss.; Gullo, Sub art. 131-bis c.p. Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, cit., 1989.
[14] Guerriero, Quale sorte avranno i procedimenti a carico dell’ente nel caso di esclusione della punibilità per il reato presupposto per particolare tenuità del fatto?, in Resp. amm. soc. enti, 2015, 2, 95; Scaroina, Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2020, 2, 200; Scarcella, La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica all’ente, cit., 226.
[15] In particolare, Longari, Non punibilità e pagamento del debito tributario: l’infelice prospettiva dell’ente, in Arch. pen., 2024, 3, 9, osserva come un siffatto sistema possa far sorgere conflitti di interesse tra ente e persona fisica laddove il primo «potrebbe non avere interesse a pagare la sanzione amministrativa, non potendo beneficiare del meccanismo premiale previsto per quest’ultimo ma solamente degli “sconti” […] conseguenti all’operatività degli artt. 11 e 12 d.lgs. 231/2001». In generale sul tema, v. Bartoli, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza, in questa Rivista, 2020, 3, 219 ss.; Mazzacuva, L’ingresso dei reati tributari nel sistema di responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. pen. dir. proc., 2020, 8 ss.; Piva, Reati tributari e responsabilità dell’ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema, in Dir. pen. cont. – Riv. trim, 2020, 3, 275 ss.; Lanzi, Aldovrandi, Diritto penale tributario, Assago, 2017, 306 ss.
[16] Al riguardo Palazzo, I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell’ente, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2018, 1, 334, suggerisce, per evitare possibili distorsioni, di «intraprendere una difficile operazione interpretativa dell’art. 8 in chiave restrittiva, ritenendo cioè che l’esclusione dell’effetto estintivo concerna quelle cause che non consistono in attività del soggetto collettivo responsabile ma in meri fatti oggettivi».
[17] Sul punto, v. Birritteri, La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2021, 1, 299.
[18] Bartoli, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affètta da sistematica irragionevolezza, cit., 229.
[19] Cfr. Piergallini, Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti, in Dir. pen. proc., 2019, 4 543.
[20] V., con diversi accenti, Gullo, La riparazione nel diritto penale dell’economia: linee evolutive, in Menghini, Mattevi (a cura di), Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale: teorie, prassi e nuove prospettive. Atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024, Napoli, 126 ss.; Santoriello, Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato presupposto e responsabilità amministrativa della persona giuridica: quali i parametri da tenere in considerazione?, in Giur. pen. web, 2019, 3, 3 ss.; Di Geronimo, L’estensione all’ente della disciplina in tema di tenuità del fatto, messa alla prova ed estinzione del reato per condotte riparatorie, in Resp. amm. soc. enti, 2018, 4, 55 ss.