Abstract. Tra le disposizioni più interessanti ed innovative della legge 3 agosto 2007 n. 124 vi è l’espressa previsione di una “causa di giustificazione” per l’operatore dei servizi che, per soddisfare le finalità istituzionali, si veda costretto a compiere condotte astrattamente integranti reato. Si tratta della causa di giustificazione delle “garanzie funzionali”, che trova nella legge una disciplina puntuale e garantita, ma merita qualche approfondimento che possa essere di utilità per circoscriverne con precisione l’ambito di operatività anche nell’interesse e nella tranquillità operativa di quanti sono chiamati a svolgere un’attività ovviamente “oscura”, ma di riconosciuto, fondamentale rilievo per la sicurezza interna e esterna della Repubblica e delle istituzioni democratiche.
SOMMARIO: 1. La norma. – 2. La natura giuridica. – 3. L’inapplicabilità al concorrente. – 4. Le ordinarie attività sotto copertura. – 5. Le differenze di fondo. – 6. La clausola di salvaguardia dell’articolo 51 c.p. – 7. I soggetti. – 8. Gli “esterni”. – 9. I reati “scriminati”: le differenze rispetto alle esimenti “comuni”. – 10. I reati non autorizzabili oggettivamente. – 11. Gli altri reati autorizzabili. – 12. I documenti di copertura. – 13. Le attività economiche simulate. – 14. Le esclusioni “locali” e “personali”. – 15. L’autorizzazione preventiva. – 16. L’ autorizzazione: procedura e vicende. – 17. Le finalità e i limiti della scriminante. – 18. Il sindacato giudiziale. – 19. Il conflitto di attribuzione. – 20. L’opposizione del segreto di Stato. – 21. Sindacato sull’autorizzazione e posizione dell’operatore. – 22. L’opposizione della causa di giustificazione. – 23. L’opposizione in fase d’indagini. – 24. La libertà personale dell’operatore del servizio.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.