ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Scheda  
28 Gennaio 2026


Il contributo del CCBE al High-Level Forum sul futuro della giustizia penale europea

Verso una nuova roadmap sui diritti processuali



Pubblichiamo di seguito il sunto del contributo presentato dal Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) all’High-Level Forum on the Future of EU Criminal Justice, promosso dalla Commissione europea insieme alle Presidenze polacca e danese del Consiglio. La sintesi è curata da Nicola Canestrini e Luca Lupària Donati, esperti italiani del CCBE Criminal Law Committee. Il documento integrale è disponibile sul sito del CCBE. 

***

 

 

1. Il contesto: il High-Level Forum e la voce della professione forense europea.

Il High-Level Forum on the Future of EU Criminal Justice, promosso dalla Commissione europea insieme alle Presidenze polacca e danese del Consiglio, ha rappresentato nel corso del 2025 un momento di riflessione strategica sullo stato e sulle priorità regolatorie della giustizia penale europea per il nuovo ciclo istituzionale post-2024. Il Forum – articolato in quattro sessioni plenarie (4-5 marzo, 20-21 maggio, 1-2 ottobre e 1° dicembre 2025) – ha riunito oltre cento partecipanti: rappresentanti degli Stati membri, delle istituzioni dell'Unione, di agenzie quali OLAF, EPPO, Eurojust, Europol, eu-LISA e FRA, nonché esponenti della società civile, dell'accademia e della professione forense.

In tale contesto, il Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) – che rappresenta a livello europeo e internazionale gli ordini forensi degli Stati membri dell'UE e di altri Paesi europei, costituendo la voce istituzionale di oltre un milione di avvocati – ha svolto un ruolo attivo sia nelle sessioni plenarie sia attraverso un articolato contributo scritto ("CCBE contribution to the High Level Forum on the Future of EU Criminal Justice", 8 ottobre 2025), contenente proposte concrete volte ad assicurare che le future politiche dell'Unione in materia penale trovino un adeguato equilibrio tra efficacia dell'azione repressiva e funzione essenziale dell'avvocatura nella tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Il presente contributo ricostruisce e analizza sistematicamente le principali linee direttrici della proposta CCBE, con particolare attenzione alla richiesta di una nuova roadmap sulle garanzie procedurali, alle riforme degli strumenti di cooperazione più emblematici, al ruolo delle agenzie di giustizia penale europee e alle sfide poste dalla digitalizzazione della giustizia penale.

 

2. Il quadro costituzionale post-Lisbona e la necessità di una nuova roadmap.

Il contributo del CCBE si fonda espressamente sul contesto costituzionale inaugurato dal Trattato di Lisbona. Da un lato, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dotata dello stesso valore giuridico dei Trattati, vincola tanto le istituzioni e gli organi dell'UE – ivi compresa la Procura europea (EPPO) – quanto gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione. Dall'altro, il Trattato ha consacrato agli artt. 67 e 82 TFUE il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale pietra angolare dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il mutuo riconoscimento riposa sulla fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Tale fiducia, tuttavia, può considerarsi giustificata solo laddove tutti i sistemi nazionali assicurino livelli comparabili di protezione dei diritti fondamentali nei procedimenti penali. L'esperienza accumulata in oltre due decenni di cooperazione penale europea dimostra che, in assenza di standard minimi, il mutuo riconoscimento tende a trasformarsi in una presunzione quasi irrefutabile di accettazione acritica delle decisioni altrui – anche laddove sussistano seri indizi di violazione dei diritti. Dal punto di vista istituzionale della professione forense, la fiducia non può essere imposta incondizionatamente: deve essere costruita su garanzie effettive.

La Roadmap del 2009 sui diritti procedurali ha rappresentato una tappa fondamentale, innescando l'adozione di direttive chiave su interpretazione e traduzione, informazione, accesso a un avvocato, presunzione di innocenza, patrocinio a spese dello Stato e garanzie specifiche per i minori. L'Unione ha però riconosciuto che il programma è rimasto incompleto e che nuove aree di vulnerabilità sono emerse alla luce dell'evoluzione tecnologica e della crescente complessità della cooperazione penale.

In questo contesto, il CCBE propone l'adozione di una nuova roadmap sulle garanzie procedurali basata sull'art. 82 TFUE, articolata attorno al concetto di "justice systems built on confidence". Il documento sottolinea che garanzie procedurali robuste non costituiscono un ostacolo all'efficacia dell'azione penale, bensì una precondizione per condanne giuridicamente solide, per la riduzione degli errori giudiziari e per il rafforzamento della fiducia pubblica nella giustizia. Un sistema che sacrifica le garanzie in nome della celerità genera, nel medio termine, più contenzioso, più impugnazioni e più sfiducia – anche tra le autorità di Stati diversi chiamate a riconoscere reciprocamente le proprie decisioni.

Il CCBE mette altresì in guardia contro i limiti degli strumenti di soft law – raccomandazioni, linee guida, buone prassi e formazione. Sebbene tali strumenti costituiscano utili misure di supporto, i diritti fondamentali possono essere effettivi e accessibili solo se consacrati in norme chiare e vincolanti, anziché essere lasciati alla discrezionalità amministrativa o alla buona volontà degli operatori.

 

3. La cooperazione giudiziaria e il mutuo riconoscimento: proposte di riforma.

Nell'agenda proposta dal CCBE, un posto centrale è occupato dalla revisione degli strumenti di mutuo riconoscimento più paradigmatici: il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo di indagine. La tesi di fondo è che l'efficacia di questi strumenti sia inscindibile dalla robustezza delle garanzie procedurali che li accompagnano.

 

3.1. Il mandato d'arresto europeo: verso una seconda generazione.

Il mandato d'arresto europeo (MAE) costituisce indubbiamente uno degli strumenti più efficaci della cooperazione penale europea. La sua attuazione ha rappresentato un salto qualitativo rispetto alle tradizionali procedure estradizionali. Tuttavia, il CCBE sottolinea che il MAE riflette ancora, in misura significativa, il clima politico e giuridico successivo agli attacchi dell'11 settembre, nel quale le esigenze di sicurezza tendevano a eclissare la riflessione sulle garanzie.

Da questa prospettiva, il CCBE chiede una seconda generazione del MAE che integri pienamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'acquis sviluppato attorno alla roadmap di Stoccolma sui diritti procedurali e i requisiti della Carta dei diritti fondamentali.

Il CCBE identifica diverse carenze strutturali: la protezione disomogenea dei diritti fondamentali, con un'applicazione dei motivi di rifiuto legati ai diritti fondamentali che varia ampiamente tra gli Stati membri; un debole controllo di proporzionalità, con MAE emessi non di rado per reati minori, per fatti molto risalenti nel tempo o in fasi iniziali dell'indagine; un insufficiente ricorso ad alternative, con un uso molto limitato di strumenti quali l'ordine europeo di indagine o l'ordine europeo di sorveglianza, che consentirebbero di raggiungere i medesimi obiettivi con un minor impatto sulla libertà personale; le condizioni detentive e il monitoraggio delle assicurazioni, con la prassi di fare affidamento su assicurazioni relative alle condizioni detentive comunicate dallo Stato emittente, senza un effettivo monitoraggio della loro osservanza, insufficiente alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia; le segnalazioni SIS e l'indennizzo, con il mantenimento di segnalazioni nel Sistema d'informazione Schengen senza revisione sistematica e l'assenza di un quadro armonizzato di indennizzo per la detenzione ingiusta nel contesto del MAE.

Per rimediare a tali disfunzioni, il CCBE propone, tra l'altro: la codificazione dei motivi di rifiuto legati ai diritti fondamentali in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, inclusa una rigorosa valutazione dell'esistenza di un rischio reale e individualizzato di gravi violazioni dei diritti; il rafforzamento della proporzionalità, richiedendo all'autorità emittente di considerare alternative meno intrusive prima di emettere un MAE e di escludere i casi manifestamente sproporzionati; la promozione dell'uso effettivo dell'OEI e dell'ordine di sorveglianza quali alternative alla consegna, evitando il ricorso routinario alla privazione della libertà; l'istituzione di meccanismi di revisione periodica delle segnalazioni SIS e di un regime armonizzato di indennizzo per la detenzione ingiusta o manifestamente sproporzionata nel quadro del MAE.

 

3.2. L'ordine europeo di indagine: riequilibrare la parità delle armi.

Dal punto di vista della difesa, l'ordine europeo di indagine (OEI) solleva problemi specifici, meno visibili di quelli del MAE ma altrettanto significativi. La diagnosi del CCBE è che esista un'asimmetria strutturale a favore dell'accusa. Tale asimmetria si manifesta su diversi piani: l'intensità del controllo giurisdizionale sugli OEI varia significativamente tra gli Stati membri; i rimedi difensivi sono limitati e le persone interessate non sono sempre informate dell'esistenza di un OEI; l'accesso alla documentazione di supporto è spesso ristretto dal segreto investigativo; la sorveglianza e l'intercettazione transfrontaliere espongono frequentemente divergenze tra gli standard nazionali di protezione della privacy, favorendo il forum shopping.

Per affrontare tali sfide, il CCBE propone in particolare: il rafforzamento della partecipazione e dei rimedi difensivi, con accesso della difesa all'OEI e alla documentazione di supporto, audizione sull'esecuzione ove appropriato e rimedio effettivo sia nello Stato emittente sia in quello di esecuzione; l'introduzione di un modello di doppia rappresentanza legale, speculare a quello del MAE, affinché la persona interessata possa avere un difensore in entrambi gli ordinamenti; la fissazione di termini di esecuzione più chiari e di conseguenze giuridiche per i ritardi ingiustificati, collegati al diritto al processo entro un termine ragionevole; la chiarificazione delle conseguenze dell'intercettazione illecita o della mancata notifica alle persone interessate attraverso regole di esclusione esplicite o garanzie equivalenti; l'incorporazione del principio di specialità nel quadro dell'OEI, in linea con le raccomandazioni formulate nei rapporti di valutazione reciproca sul mutuo riconoscimento.

 

4. Il rafforzamento delle garanzie procedurali nello spazio penale europeo.

Il contributo del CCBE identifica diverse aree prioritarie per l'azione normativa dell'UE volta a stabilire standard minimi per la protezione dei diritti fondamentali nei procedimenti penali.

 

4.1. Detenzione preventiva e condizioni detentive

Il sovraffollamento carcerario e l'eterogeneità delle condizioni detentive negli Stati membri sollevano acute preoccupazioni in relazione alla presunzione di innocenza, alla dignità umana e al diritto a un processo equo. Il CCBE insiste su un principio basilare: la detenzione preventiva deve essere una misura di ultima ratio, applicata solo laddove nessuna misura meno onerosa possa assicurare le finalità legittime del procedimento.

Coerentemente con tale impostazione, il contributo della professione forense europea propone, ai sensi dell'art. 82, par. 2, TFUE: la fissazione di una soglia di pena quale condizione per autorizzare la detenzione preventiva, unitamente al requisito che sussistano indizi sufficienti, che vadano oltre il mero sospetto, della commissione di un reato e della responsabilità dell'indagato o imputato, nonché uno standard adeguato per la valutazione dei rischi che la detenzione preventiva intende scongiurare; la fissazione di limiti massimi alla durata della custodia cautelare, che tengano conto della complessità del caso ma prevengano situazioni di privazione prolungata della libertà in assenza di una condanna definitiva; la promozione decisiva di alternative quali la liberazione provvisoria condizionata, il monitoraggio elettronico o l'ordine europeo di sorveglianza, capaci di sostituire la custodia cautelare o ridurne la durata; l'adozione di standard minimi vincolanti sulle condizioni detentive nell'Unione, nella misura in cui queste hanno un impatto diretto sul funzionamento del mutuo riconoscimento, in particolare in relazione al MAE.

Innovativamente, il CCBE propone inoltre di riconoscere poteri ispettivi ai presidenti degli ordini forensi e ai loro delegati, consentendo alla professione forense istituzionale di verificare direttamente le condizioni detentive e di instaurare un dialogo strutturato con le autorità penitenziarie.

 

4.2. Regole di esclusione probatoria: colmare una lacuna critica.

Uno dei deficit più evidenti dell'attuale acquis dell'Unione in materia di procedura penale risiede, secondo il CCBE, nell'assenza di norme minime comuni sull'esclusione delle prove ottenute illecitamente, nonostante l'art. 82, par. 2, lett. a), TFUE preveda espressamente l'adozione di norme sulla mutua ammissibilità delle prove.

In uno spazio penale europeo nel quale le prove circolano con relativa facilità tra gli Stati membri, la mancanza di criteri condivisi sulle conseguenze delle violazioni dei diritti nella raccolta delle prove genera profonda incertezza giuridica. Ciò è emerso con particolare evidenza nei recenti casi relativi all'acquisizione massiva di dati di comunicazioni elettroniche, come le note vicende EncroChat e Sky ECC.

Il CCBE identifica diversi problemi: non esiste un obbligo generale nel diritto dell'UE di escludere le prove ottenute attraverso gravi violazioni dei diritti fondamentali; i sistemi giuridici nazionali adottano approcci marcatamente divergenti, che spaziano dall'esclusione quasi automatica all'ampia ammissibilità soggetta a successivo bilanciamento; nella prassi viene frequentemente applicato un principio di "non interferenza", cosicché le prove ottenute conformemente alla legge del luogo di raccolta vengono ammesse nei procedimenti del foro anche laddove violerebbero le garanzie stabilite da quest'ultimo; i rimedi processuali a disposizione della difesa per contestare la legittimità delle prove transfrontaliere sono frammentati e in larga misura inefficaci.

Sulla base di tali diagnosi, il CCBE avalla una proposta elaborata dall'European Law Institute, che combina due elementi: l'applicazione del principio lex loci regit actum – la prova è considerata legittima se ottenuta conformemente alla legge del luogo di raccolta, previa verifica da parte delle autorità e della difesa nel foro – e una clausola di salvaguardia che consente l'esclusione laddove l'utilizzo della prova nel foro confliggerebbe con i principi costituzionali fondamentali di quest'ultimo.

Il contributo sostiene inoltre che alcune categorie di prove dovrebbero essere considerate assolutamente inammissibili in ogni circostanza, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: in particolare, le prove ottenute mediante tortura o maltrattamenti; le prove raccolte in violazione del privilegio contro l'autoincriminazione; le prove acquisite mediante inganno che mina gravemente la libera volontà del dichiarante.

 

4.3. Segreto professionale e legal professional privilege.

Il segreto professionale e il legal professional privilege/attorney-client privilege occupano un posto centrale nella proposta del CCBE. Sebbene vi sia un ampio consenso sulla loro importanza in astratto, i regimi nazionali differiscono significativamente quanto alla portata sostanziale, alla forza giuridica e all'applicazione pratica, in particolare nei contesti di lotta alla criminalità organizzata o al terrorismo.

Il contributo ricorda che la Corte di giustizia ha da tempo riconosciuto la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti quale principio generale del diritto dell'UE (AM&S c. Commissione, sentenza del 18 maggio 1982) e che tanto la giurisprudenza della Corte di giustizia quanto quella della Corte europea dei diritti dell'uomo – nell'interpretazione degli artt. 7 e 47 della Carta e dell'art. 8 CEDU – ne sottolineano il ruolo strutturale nel diritto a un processo equo.

Tuttavia, l'assenza di una regolamentazione specifica a livello dell'UE lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Episodi recenti in alcuni Paesi – incluso il caso Kulák c. Slovacchia dinanzi alla Corte di Strasburgo – dimostrano che, senza un quadro comune, la protezione del segreto professionale può essere erosa da prassi di perquisizione, sequestro o intercettazione che tendono a strumentalizzare gli avvocati come fonte di informazioni sui propri clienti.

Il CCBE propone pertanto l'adozione di standard minimi ai sensi dell'art. 82 TFUE che affrontino, tra l'altro: le perquisizioni degli studi legali, con garanzie rafforzate quanto all'autorizzazione giudiziaria, alla presenza di rappresentanti dell'Ordine e ai meccanismi di filtraggio documentale (screening); l'intercettazione delle comunicazioni e altre forme di sorveglianza tecnologica che coinvolgano avvocati, assicurando l'esclusione dei contenuti protetti dal segreto professionale; una norma esplicita che renda inammissibili le prove ottenute in violazione del segreto professionale, con chiari effetti di esclusione; garanzie specifiche laddove l'avvocato possa essere coinvolto come testimone o persino come indagato, impedendo che tale posizione sia utilizzata per violare il privilegio relativo ad altri clienti.

 

4.4. Le indagini difensive.

Il contributo dedica specifica attenzione alle indagini difensive, la cui possibilità e validità giuridica sono considerate una componente essenziale del principio di parità delle armi. In molti sistemi giuridici, il quadro normativo e pratico esistente è fortemente orientato all'indagine condotta dall'accusa, mentre la difesa non dispone di un quadro chiaro per raccogliere prove di propria iniziativa.

In assenza di regolamentazione, le prove ottenute dalla difesa possono essere ritenute inammissibili o "illecite", il che ne scoraggia la raccolta e indebolisce il carattere contraddittorio del processo. Il CCBE richiama, a tale riguardo, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Vasaráb e Paulus c. Slovacchia, nel quale la condanna si è basata esclusivamente su prove dell'accusa e nessuna delle numerose richieste istruttorie della difesa è stata ammessa.

In tale contesto, il CCBE sostiene che indagini difensive adeguatamente regolamentate possono: rafforzare l'efficacia e l'equità del processo, consentendo il confronto con ricostruzioni alternative dei fatti; ridurre il carico di lavoro delle autorità pubbliche, nella misura in cui alcune attività possono essere avviate direttamente dalla difesa e successivamente sottoposte a controllo giurisdizionale; facilitare la definizione anticipata dei casi, fornendo alla difesa elementi oggettivi per consigliare realisticamente i clienti sui rischi processuali.

Il documento chiede pertanto un quadro europeo che riconosca il diritto del difensore di condurre indagini, tanto nei procedimenti interni quanto in quelli transfrontalieri, e che stabilisca criteri chiari per l'ammissibilità delle prove così ottenute.

 

5. Le agenzie europee: trasparenza, controllo e diritti della difesa.

La terza parte del contributo del CCBE si concentra sul ruolo di Eurojust, Europol e della Procura europea (EPPO) nell'architettura della giustizia penale dell'Unione. Pur riconoscendone il contributo essenziale nella lotta contro i reati gravi transfrontalieri, vengono espresse diverse riserve in materia di trasparenza e garanzie difensive nel contesto delle loro attività.

Tra le principali criticità identificate: l'esistenza di interventi che incidono significativamente sulla situazione di indagati o imputati – quali decisioni di coordinamento, raccomandazioni sulla giurisdizione o identificazione di obiettivi investigativi – che non sono adeguatamente documentati o accessibili alle parti; la mancanza di chiarezza e di garanzie specifiche che regolino gli scambi di dati tra Eurojust, EPPO, Europol e autorità nazionali; la frammentazione dei meccanismi di controllo e la presenza di zone grigie di responsabilità in operazioni complesse che coinvolgono molteplici attori.

Lungi dal sostenere un accesso illimitato a informazioni operative sensibili, il CCBE argomenta che quegli interventi di tali agenzie che hanno un impatto materiale sui diritti degli individui dovrebbero essere soggetti a standard di documentazione, motivazione e controllo compatibili con l'art. 47 della Carta (diritto a un ricorso effettivo).

In particolare, il documento raccomanda che ogni iniziativa volta a rafforzare il ruolo di Eurojust o dell'EPPO sia accompagnata da: esplicito riconoscimento dei diritti della difesa e della parità delle armi nei loro quadri giuridici; obbligo di documentare formalmente gli interventi che incidono sulla posizione processuale di una persona, affinché la catena delle decisioni possa essere ricostruita; creazione di meccanismi di accesso che consentano agli avvocati di richiedere chiarimenti o contestare l'azione dell'agenzia dinanzi a un'autorità competente; consolidamento delle garanzie negli scambi di dati, assicurando che ogni trasferimento e utilizzo di informazioni rispetti i principi di legalità, limitazione delle finalità, proporzionalità e certezza del diritto; istituzione o rafforzamento di organismi di controllo indipendenti con specifiche competenze in materia di diritti fondamentali; possibilità di ricorrere a un "special advocate" o "special counsel", indipendente dalla difesa principale ma soggetto a controllo giurisdizionale, per esaminare informazioni sensibili la cui divulgazione diretta alle parti potrebbe compromettere indagini in corso.

 

6. Digitalizzazione della giustizia penale: intelligenza artificiale e videoconferenza.

L'ultima parte del contributo del CCBE affronta le sfide poste dalla digitalizzazione della giustizia penale, concentrandosi in particolare sull'uso di strumenti di intelligenza artificiale (IA) e sulla crescente normalizzazione della videoconferenza nei procedimenti penali, anche transfrontalieri.

Quanto all'intelligenza artificiale nei procedimenti penali, il CCBE riconosce il potenziale dell'IA e di altri strumenti digitali per migliorare l'efficienza della giustizia penale – ad esempio nella gestione di grandi volumi di dati, nell'analisi forense di dispositivi elettronici o nell'identificazione di pattern comportamentali. Tuttavia, mette in guardia sul fatto che il loro impiego in contesti penalistici comporta rischi significativi per i diritti fondamentali, la parità delle armi e l'integrità del processo.

Con riferimento alle prove digitali e derivate dall'IA, il CCBE chiede l'adozione di norme dell'UE che assicurino: criteri chiari di affidabilità e trasparenza per gli strumenti impiegati, incluse informazioni sufficienti sulle loro metodologie e margini di errore; rigorosa preservazione della catena di custodia dei dati, dalla raccolta fino alla presentazione in giudizio; diritto della difesa di accedere, esaminare e contestare le prove generate o elaborate da sistemi di IA, incluso l'accesso alla documentazione tecnica pertinente nella misura necessaria all'effettivo esercizio del contraddittorio.

Il CCBE sottolinea inoltre che la decisione giudiziaria deve restare in mani umane. L'IA può svolgere funzioni di supporto – organizzando informazioni, segnalando pattern, suggerendo ipotesi – ma non deve sostituire il giudizio umano né erodere la responsabilità personale del giudice. In nessun caso gli strumenti di IA dovrebbero essere utilizzati in modi che compromettano la presunzione di innocenza, il diritto alla privacy, la protezione dei dati o la riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente. Il CCBE respinge l'uso di tecniche predittive nelle indagini penali.

Quanto alla videoconferenza nei procedimenti penali transfrontalieri, le posizioni avanzate nel contributo possono essere sintetizzate come segue: la videoconferenza dovrebbe essere eccezionale nelle udienze di merito; non dovrebbe essere utilizzata per mere ragioni di bilancio, né laddove sussistano fondati dubbi sulla sua compatibilità con un processo equo; il suo uso dovrebbe essere condizionato al consenso informato dell'imputato, con accesso alla consulenza legale e possibilità di contestare la decisione di tenere un'udienza da remoto; devono essere stabilite garanzie armonizzate per proteggere la riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente durante le udienze in videoconferenza; l'intercettazione illecita di tali comunicazioni dovrebbe essere penalmente sanzionata; la presenza fisica del difensore accanto all'imputato, specialmente laddove l'imputato sia in custodia, svolge un ruolo cruciale nel prevenire pressioni o intimidazioni; la possibilità di esaminare i testimoni faccia a faccia non dovrebbe essere sacrificata laddove sia necessaria all'equità del processo.

 

7. Conclusioni: dalla soft law alle garanzie vincolanti.

Il contributo del CCBE al High-Level Forum offre una visione coerente e strutturata di uno spazio di giustizia penale dell'Unione nel quale il mutuo riconoscimento sia genuinamente costruito sulla fiducia. Tale fiducia, tuttavia, non può essere presunta: deve essere sorretta da garanzie procedurali robuste, esigibili ed effettive.

Al centro di questa visione sta la proposta di una nuova Roadmap sulle garanzie procedurali ai sensi dell'art. 82 TFUE. In contrasto con la tentazione di affidarsi esclusivamente a strumenti di soft law e alla mera esecuzione delle misure esistenti, il CCBE argomenta a favore di un progresso verso standard minimi vincolanti in aree quali la detenzione preventiva e le condizioni detentive, le regole di esclusione per le prove ottenute illecitamente, il segreto professionale e il legal professional privilege, le indagini difensive e la presenza del difensore durante perquisizioni e sequestri.

Parallelamente, il documento sottolinea che gli strumenti di mutuo riconoscimento di punta – il mandato d'arresto europeo, l'ordine europeo di indagine e il quadro sui conflitti di giurisdizione – richiedono aggiustamenti significativi per recepire pienamente i requisiti della Carta e la giurisprudenza delle corti europee. Un MAE più rispettoso dei diritti fondamentali, un OEI che assicuri la parità delle armi e un Regolamento sui conflitti di giurisdizione contribuirebbero in modo decisivo a consolidare la fiducia reciproca.

Sul piano istituzionale, il rafforzamento del ruolo di Eurojust, Europol e della Procura europea deve necessariamente essere accompagnato da garanzie rafforzate di trasparenza, diritti della difesa e accountability. La cooperazione penale non può riposare su presunzioni aprioristiche di rispetto dei diritti fondamentali e di garanzie procedurali istituzionalmente radicate, bensì su procedure chiare e verificabili.

Infine, la digitalizzazione della giustizia penale – in particolare attraverso l'intelligenza artificiale e la videoconferenza – richiede una risposta regolatoria proporzionata che combini apertura all'innovazione con un fermo impegno per i diritti fondamentali.

L'Unione si trova dunque a un bivio: può scegliere una modernizzazione puramente strumentale della giustizia penale incentrata sull'efficienza, oppure cogliere l'opportunità di riaffermare lo Stato di diritto e la centralità delle garanzie procedurali nel cuore stesso del progetto di integrazione.

La proposta del CCBE si colloca chiaramente lungo il secondo percorso. Vista dalla prospettiva della professione forense e della dottrina processualpenalistica, il contributo della professione forense europea, elaborato dal suo Criminal Law Committee, offre un progetto ambizioso ma realistico per un futuro diritto processuale penale europeo degno di questo nome: un corpo normativo che coniughi efficacia e giustizia, consenta l'efficace perseguimento dei reati gravi senza sacrificare la dignità umana e trasformi la fiducia reciproca in qualcosa di più di una formula retorica.

***

Il documento integrale del CCBE ("CCBE contribution to the High Level Forum on the Future of EU Criminal Justice", 8 ottobre 2025) è disponibile anche sul sito del CCBE