Abstract. Con l’art. 2 della legge n. 114 del 2024 sono stati inseriti due nuovi commi nell’art. 103 cod. proc. pen. che disciplina le garanzie di libertà del difensore. Il comma 6-bis ha esteso il divieto di acquisizione ad “ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore”. In forza del comma 6-ter, invece, l’autorità giudiziaria o “gli organi ausiliari delegati” sono tenuti a interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione ove le conversazioni o le comunicazioni risultino appartenere a quelle vietate. La formulazione di queste disposizioni suscita diverse perplessità. In particolare, l’interruzione delle operazioni presuppone una attività valutativa, difficilmente delegabile alla polizia giudiziaria.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il nuovo divieto di acquisizione di “ogni forma di comunicazione”. – 3. L’interruzione delle operazioni di intercettazioni. – 4. segue: Una diversa lettura dell’art. 103, comma 6-ter, cod. proc. pen.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.