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07 Ottobre 2026


Messa alla prova e funzione rieducativa: l’esperienza della Procura di Alessandria come laboratorio istituzionale


1. Una sperimentazione che interroga il sistema. La Procura della Repubblica di Alessandria si appresta a diventare uno dei primi uffici giudiziari italiani ad avere stipulato una convenzione che consente lo svolgimento, direttamente presso i propri uffici, del lavoro di pubblica utilità inserito nei programmi di trattamento connessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova. 

L’iniziativa presenta un interesse che va ben oltre il dato organizzativo. Essa si colloca nel percorso di progressiva valorizzazione della messa alla prova per adulti, istituto che consente di sospendere il procedimento penale e di affidare l’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma individualizzato. In tale prospettiva, la convenzione non costituisce una risposta sanzionatoria autonoma, ma rende concretamente praticabile una componente necessaria del programma di prova. 

La novità non consiste semplicemente nell’individuazione di un ulteriore ente ospitante. Per una delle prime volte nel panorama nazionale, il luogo dell’esercizio della funzione giudiziaria diviene anche il luogo nel quale si sviluppa una parte del percorso di responsabilizzazione e di reinserimento dell’imputato nel circuito della legalità. 

L’esperienza assume pertanto un rilievo che trascende l’ambito locale. Essa consente di interrogarsi sul significato attribuito alla messa alla prova e sul ruolo che le istituzioni giudiziarie possono assumere, senza improprie sovrapposizioni di funzioni, nella concreta realizzazione dei programmi trattamentali. 

 

2. La messa alla prova come percorso di responsabilizzazione. La sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotta nel sistema degli adulti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, configura una forma di probation giudiziale che presuppone l’iniziativa o l’adesione dell’imputato e determina la sospensione del processo durante l’esecuzione del programma di trattamento. L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato; l’esito negativo determina, invece, la prosecuzione del procedimento. 

Il programma non si esaurisce nello svolgimento di una prestazione lavorativa. Esso comprende l’affidamento dell’imputato al servizio sociale e può articolarsi in prescrizioni, condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, risarcimento del danno ove possibile, attività di mediazione e ulteriori impegni coerenti con le esigenze di responsabilizzazione e reinserimento. In questo quadro, il lavoro di pubblica utilità costituisce una componente obbligatoria della messa alla prova, ma acquista significato soltanto se inserito nell’unità del progetto trattamentale. 

La centralità dell’istituto evidenzia un mutamento culturale nella risposta al reato. Il procedimento non viene sospeso per applicare una pena in forma diversa, ma per verificare, attraverso comportamenti concreti e controllabili, la capacità dell’imputato di aderire a un percorso di responsabilizzazione. La prestazione in favore della collettività non deve quindi essere isolata dal contesto processuale e trattamentale che ne definisce funzione, limiti e finalità. 

Anche le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 hanno rafforzato il ruolo della messa alla prova, ampliandone l’ambito applicativo e attribuendo al pubblico ministero la possibilità di formulare una proposta già nella fase delle indagini. Ne emerge un istituto sempre più rilevante nelle politiche di definizione alternativa del procedimento, purché la dimensione deflattiva non oscuri la qualità e l’effettività del percorso individuale. 

 

3. Il significato del luogo: quando la giurisdizione diventa spazio di responsabilizzazione.  L’aspetto più innovativo dell’esperienza alessandrina riguarda il luogo nel quale viene eseguita la prestazione prevista dal programma di messa alla prova. 

Tradizionalmente, il lavoro di pubblica utilità connesso alla prova trova collocazione presso enti territoriali, associazioni di volontariato, organizzazioni del terzo settore o altre strutture pubbliche. La Procura della Repubblica rappresenta invece uno dei luoghi istituzionalmente più significativi dell’esercizio della funzione pubblica della giustizia. 

Lo svolgimento della prestazione all’interno di un ufficio requirente introduce dunque un elemento simbolico ulteriore. Non perché l’attività debba assumere caratteri maggiormente afflittivi, né perché possa essere interpretata come confronto diretto con l’autorità giudiziaria. Al contrario, la rigorosa distinzione tra funzione giudiziaria, gestione del procedimento e attività materiali affidate al soggetto ammesso alla prova costituisce un presupposto imprescindibile dell’esperienza. 

Il contesto nel quale il programma viene eseguito può tuttavia rendere particolarmente evidente la dimensione pubblica della legalità. L’imputato svolge un’attività in favore della collettività all’interno di un’istituzione chiamata quotidianamente a presidiare quella stessa legalità, sperimentando una modalità concreta di partecipazione responsabile alla vita della comunità. 

Sotto questo profilo, l’iniziativa si colloca in una prospettiva coerente con la finalità risocializzante che attraversa l’istituto. Benché la messa alla prova intervenga prima di una condanna definitiva e non possa essere assimilata all’esecuzione di una pena, il programma mira a favorire comportamenti responsabili, il confronto con le conseguenze del reato e il reinserimento sociale. 

Non appare casuale che la messa alla prova e la giustizia riparativa condividano l’attenzione per il ruolo attivo della persona e per la ricostruzione dei rapporti compromessi dal reato. I due ambiti rimangono distinti, ma possono concorrere, quando ne ricorrano i presupposti, alla costruzione di percorsi non meramente formali. 

 

4. Le ricadute organizzative. Accanto al profilo simbolico esiste una dimensione pratica. Le attività individuate dalla convenzione riguardano compiti di supporto materiale agli uffici, quali l’archiviazione e la sistemazione dei fascicoli, la digitalizzazione degli atti e il supporto materiale alle attività degli uffici esecuzioni e citazioni dirette. 

Sarebbe tuttavia errato leggere l’esperienza come una forma impropria di supplenza alle carenze di personale amministrativo. La prestazione prevista nel programma di messa alla prova non sostituisce lavoro retribuito, non genera alcun rapporto di impiego e non può essere considerata uno strumento di gestione degli organici. L’eventuale utilità per l’amministrazione ha carattere indiretto e accessorio: l’obiettivo primario resta la positiva esecuzione del programma trattamentale. 

Solo entro questi limiti l’apporto organizzativo può considerarsi coerente con la natura della messa alla prova. Al tempo stesso, la concreta utilità delle attività svolte può accrescere, per il soggetto interessato, la percezione di significatività del percorso. La finalità di responsabilizzazione può essere rafforzata dalla produzione di un’utilità sociale effettiva, purché resti fermo il primato delle esigenze trattamentali rispetto a quelle dell’ufficio ospitante. 

 

5. Le criticità di una scelta innovativa. Ogni innovazione che coinvolga procedimento penale, esecuzione del programma trattamentale e organizzazione degli uffici giudiziari è destinata a sollevare interrogativi. Le principali criticità riguardano la necessità di evitare qualunque commistione tra le funzioni istituzionali della Procura e le attività svolte dai soggetti ammessi alla prova, nonché il rischio che esigenze organizzative possano prevalere sulle finalità proprie dell’istituto. 

Assumono quindi particolare rilievo la selezione dei soggetti e la predisposizione del programma da parte dell’UEPE, la compatibilità delle attività con le caratteristiche individuali dell’imputato, la limitazione numerica degli inserimenti, l’assenza di qualsiasi rapporto lavorativo, la tracciabilità delle prestazioni e la costante vigilanza sulle modalità di esecuzione. A ciò si aggiungono le esigenze di riservatezza e protezione dei dati, particolarmente intense in un ufficio requirente, che impongono una puntuale delimitazione degli spazi, degli atti e delle informazioni accessibili. 

La credibilità dell’esperimento dipenderà dalla capacità di mantenere questo equilibrio, evitando che la dimensione organizzativa oscuri quella trattamentale. La messa alla prova non può essere valutata soltanto in termini di deflazione processuale o di utilità amministrativa, ma soprattutto in relazione alla capacità di costruire un percorso autentico, individualizzato e verificabile di responsabilizzazione. 

 

6. Un laboratorio per il futuro della giustizia penale. L’interesse dell’iniziativa risiede, in definitiva, nella sua natura sperimentale. Sarà l’esperienza concreta a consentire una valutazione attendibile dell’impatto del modello sul versante dei percorsi individuali e su quello dell’organizzazione dell’ufficio. Già oggi, tuttavia, essa offre alcuni spunti di carattere generale. 

La messa alla prova è chiamata a misurarsi con una duplice esigenza: offrire una modalità alternativa di definizione del procedimento e garantire che la sospensione del processo corrisponda a un programma serio, effettivo e adeguato alla persona e al fatto. L’inserimento dell’ufficio giudiziario tra gli enti ospitanti può contribuire a tale obiettivo se la prestazione viene mantenuta entro il quadro del programma elaborato e controllato dagli organi competenti. 

Come ricrdava Jorge Luis Borges, «la tradizione è una trama secolare di avventure». Anche il diritto vive di tradizione; una tradizione che non può essere confusa con l’immobilità. Le istituzioni conservano la propria identità non quando rifiutano ogni cambiamento, ma quando riescono a governarlo nel rispetto dei principi che ne giustificano l’esistenza. 

In questa prospettiva, l’apertura di uno dei primi uffici requirenti italiani ai percorsi di messa alla prova può essere letta come un esperimento istituzionale di particolare interesse: non una soluzione organizzativa, né l’introduzione di una nuova forma di lavoro di pubblica utilità, ma la concreta disponibilità dell’istituzione giudiziaria a concorrere, nel rispetto delle competenze dell’autorità giudiziaria e dell’UEPE, alla realizzazione di programmi di responsabilizzazione e reinserimento sociale. 

L’esperienza alessandrina suggerisce, in definitiva, che il valore dell’iniziativa non risiede nella prestazione lavorativa considerata isolatamente, ma nella sua integrazione in un percorso processuale e trattamentale unitario. È nella qualità del programma, nella serietà dell’impegno assunto e nella verifica del suo esito che la messa alla prova può esprimere pienamente la propria funzione.