Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 8 (Pres. Amoroso, rel. Petitti)
Diamo notizia ai lettori del comunicato stampa con il quale la Corte costituzionale informa della decisione presa con la sentenza n. 8/2025, depositata il 4 febbraio 2025, con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 32, co. 2 Cost. dell’art. 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, introdotto dal c.d. decreto Caivano, che esclude la messa alla prova minorile nei confronti degli imputati per i delitti di violenza sessuale ex art. 609 bis e di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate ex art. 609 ter c.p.
La questione è stata sollevata in procedimenti per fatti precedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina ed è stata sollevata sull'assunto che, in rapporto alla stessa, operi il principio tempus regit actum. Nel dichiarare inammissibile le questioni, la Corte costituzionale, smentendo quell'assunto, ha fornito un'importante criterio interpretativo, che arricchisce la giurisprudenza costituzionale sul principio di irretroattività in materia penale: "contrariamente all’assunto da cui muove il rimettente, l’effetto sostanziale dell’istituto in questione, che opera come causa di estinzione del reato e perciò incide sulla punibilità della persona, comporta la sua inerenza all’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost., e dunque la necessaria applicabilità ad esso del regime temporale di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui al medesimo articolo".
Di seguito il testo del comunicato stampa:
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La Corte costituzionale, con la sentenza numero 8, pubblicata oggi, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, aventi ad oggetto la nuova disciplina della sospensione del processo per messa alla prova del minore, introdotta in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023 (“decreto Caivano”). Il giudice rimettente lamentava il contrasto con l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, del comma 5-bis, inserito nell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988, che ha precluso la messa alla prova, nel processo minorile, per gli imputati di alcuni delitti, tra i quali la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate. Al giudice a quo era indirizzata la richiesta di ammissione alla prova avanzata da due minorenni, chiamati a rispondere di reati sessuali commessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, quando non erano previste preclusioni fondate sul titolo di reato. A suo avviso, la previsione ostativa sarebbe di immediata applicazione, secondo il principio tempus regit actum, perché connotata da una natura prevalentemente processuale. Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza. La Corte costituzionale ha affermato che l’interpretazione del giudice a quo non può essere condivisa, perché all’istituto della messa alla prova, che costituisce un tratto qualificante del processo penale minorile, deve essere riconosciuta una dimensione sostanziale, che ne attrae la disciplina nell’alveo dell’articolo 25, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), riconducendola al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. L’articolo 28, comma 5-bis, del d.P.R. numero 448 del 1988 impedisce, infatti, per i reati ivi considerati, che l’imputato minorenne possa essere sottratto al circuito penale, senza che abbiano rilievo le circostanze concrete della sua condotta e le effettive possibilità del suo reinserimento sociale. Tale previsione incide quindi direttamente sulla disciplina sostanziale, introducendovi un contenuto deteriore rispetto alla previgente, e pertanto, nel rispetto degli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 7 della CEDU, non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente al 15 novembre 2023, data di entrata in vigore della nuova norma.