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22 Dicembre 2025


La Consulta esclude l'incompatibilità del giudice del rito abbreviato che, in precedenza, abbia disposto in favore dell'imputato (poi rinunciante) la messa alla prova

Corte cost. sent. 6 ottobre 2025 (dep. 18 dicembre 2025), n. 190, Pres. Amoroso, Red. San Giorgio



La Corte costituzionale, con la sentenza n. 190 del 18 dicembre 2025, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Macerata riguardo al secondo comma dell’art. 34 c.p.p., norma incisa da una lunghissima sequenza di interventi additivi della stessa Corte costituzionale.

Nel caso di specie la prospettata violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione è stata esclusa, sulla base di un principio da tempo affermatosi nella giurisprudenza costituzionale: l’incompatibilità non si determina con riferimento a provvedimenti endofasici, cioè assunti e da assumere in una sequenza pertinente ad una fase processuale unitaria.

La situazione processuale determinatasi nel giudizio a quo si è caratterizzata per la concorrenza di più riti speciali, non tutti idonei a produrre la definizione del procedimento. L’imputato, raggiunto da un decreto di giudizio immediato, aveva chiesto l’applicazione della messa alla prova e in subordine l’accesso al rito abbreviato. Accolta la richiesta principale (previa riqualificazione del fatto), era poi sopravvenuta la rinuncia dell’interessato, così da doversi procedere con il giudizio, sia pure nelle forme dell’abbreviato. Il magistrato rimettente aveva ritenuto pregiudizievole il provvedimento assunto sulla messa alla prova, identificando ragioni di incompatibilità comparabili a quelle oggetto di tanti precedenti interventi additivi della Consulta.

Quest’ultima però, come accennato, ha sconfessato il presupposto della questione sollevata, cioè l’asserita autonomia tra la fase aperta dal provvedimento della messa alla prova e quella successiva alla revoca della relativa domanda. In questo contesto, è rimasta priva di rilevanza la questione del carattere incisivo del primo provvedimento, che aveva operato, come detto, una diversa qualificazione del fatto contestato. In effetti – ha osservato la Corte – si può e si deve prescindere dalla portata della statuizione nella specie ritenuta pregiudicante, perché si tratta comunque di statuizione endofasica. E, in ogni caso,  alla diversa qualificazione non sottende un giudizio sul merito dell’accusa, avendo essa per oggetto solo l’adeguatezza dell’inquadramento giuridico proposto con l’imputazione rispetto alla fisionomia della condotta contestata.

 

In allegato è consultabile il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte. 

(Guglielmo Leo)