Nota a Cass., Sez. II, sent. 17 settembre 2020 (dep. 25 settembre 2020), n. 26807, Pres. Gallo, est. Coscioni
Abstract. L’offerta al pubblico di vendita di Bitcoins – se proposta in forma di investimento – integra il delitto di abusivismo finanziario ex art. 166 TUF, qualora il promotore non abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 91 e seguenti TUF. Con la pronuncia in commento la Suprema Corte per la prima volta “interviene” in ordine alla già dibattuta questione se le valute virtuali (nella specie Bitcoins) debbano intendersi quali «strumenti finanziari», o comunque «prodotti finanziari», ancorché atipici.
SOMMARIO: 1. La vicenda. – 2. Premessa. – 3. Che cosa non è un crypto asset. – 4. I soggetti che svolgono attività connesse all’utilizzo dei crypto assets. – 5. I crypto assets nel panorama internazionale e specialmente europeo. – 6. I crypto assets nella normativa italiana. – 7. I crypto assets possono rientrare nella categoria di «strumenti» o «prodotti finanziari»? I provvedimenti in materia della giurisprudenza civile e amministrativa e delle Autorità nazionali. – 8. L’abusivismo c.d. sollecitatorio previsto dall’art. 166, comma 1, lett. c), TUF: struttura e relazione con i crypto assets. – 9. Conclusioni.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.