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17 Giugno 2026


Il ricorso per cassazione del pubblico ministero: legittimazione, interesse e regole redazionali


Pubblichiamo in allegato il contributo predisposto dal dott. Luigi Giordano in vista della relazione tenuta sul tema il 4 giugno 2026 durante il Corso “Il giudizio penale di legittimità”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, presso la sede di Napoli – Castel Capuano dal 3 al 5 giugno 2026.

 

AbstractIl ricorso per cassazione è tra gli atti più difficili previsti dal codice di rito. Come per ogni altra impugnazione, presuppone la legittimazione e l’interesse a ricorrere. Quest’ultimo, nella prospettiva del pubblico ministero, assume una connotazione peculiare rispetto a quella delle altre parti private. Per il pubblico ministero, l’annullamento dell’atto viziato costituisce solo un passo preliminare per ottenere, in un nuovo giudizio, un provvedimento diverso e più conforme alle esigenze di giustizia. Le regole contenute nel protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense, benché risalenti al 2015, offrono ancora oggi un valido orientamento anche per la parte pubblica nell’interpretazione degli artt. 581 e 606 del codice di procedura penale. Il profilo più delicato nella redazione dell’atto, anche per il pubblico ministero, è rappresentato dal rispetto del requisito della specificità dei motivi riferita alle “ragioni di diritto” e agli “elementi di fatto” che li sorreggono poiché da esso dipende la sua ammissibilità.

SOMMARIO: 1. L’impugnazione del pubblico ministero. – 2. La legittimazione ad impugnare del Procuratore generale presso la Corte d'appello. – 3. segue: L’esclusione della legittimazione del Procuratore generale ad impugnare i provvedimenti de libertate. 4. segue: l’impugnazione da parte del Procuratore generale dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione. – 5. I limiti al ricorso avverso la sentenza di appello che conferma il proscioglimento pronunciato in primo grado. – 6. La legittimazione a proporre ricorso per cassazione del Procuratore presso il tribunale. – 7. segue: Il ricorso avverso le sentenze inappellabili. – 8. La norma di chiusura dell’ultimo comma dell’art. 608 cod. proc. pen. – 9. segue: Cenni al ricorso per cassazione avverso il decreto in materia di misure di prevenzione. – 10. L’interesse a impugnare. – 11. L’impugnazione del pubblico ministero a favore dell’imputato. – 12. Regole redazionali, vizi deducibili e motivazione del ricorso del pubblico ministero. – 13. Le modalità di deposito del ricorso per cassazione da parte del Procuratore generale: È ammissibile il ricorso proposto a mezzo pec?