Cass., Sez. un., 13 febbraio 2025 (ud. 26 settembre 2024), n. 5847, Pres. Cassano, Rel. Scarcella
Con ordinanza n. 23056 del 2 aprile 2024, dep. 10 giugno 2024 (consultabile in allegato), la Terza sezione della Corte di cassazione rimette alle Sezioni unite la risoluzione della seguente questione controversa: «se la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto all’art. 159, ultimo comma, cod. pen.».
Sul punto, si delineano, in sintesi, tre orientamenti giurisprudenziali contrapposti, aventi ad oggetto l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 420-quater c.p.p. nel lasso temporale in cui la stessa non sia ancora divenuta irrevocabile.
Stando ad una prima lettura, la pronuncia in oggetto assumerebbe la natura di vera e propria “sentenza” solo nel momento in cui viene meno la revocabilità (cioè, una volta decorsi i termini di cui all’art. 420-quater, comma 3, c.p.p.). Fino ad allora, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e il carattere meramente “interlocutorio” di detta decisione ostano alla possibilità per le parti di esperire ricorso per cassazione.
Una differente interpretazione, invece, ammette l’impugnabilità della pronuncia solamente con riguardo alla determinazione della durata delle ricerche fissata ai sensi del terzo comma dell’art. 420-quater c.p.p. La conclusione viene giustificata in ragione del fatto che tale porzione della sentenza è idonea a incidere immediatamente sullo status giuridico dell’imputato e, dunque, deve ritenersi operante la garanzia prevista all’art. 111, comma 7, Cost.
Infine, una terza corrente esegetica ritiene sempre ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 2, c.p.p.
Nel dirimere il contrasto, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: «La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606 comma 1 cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.».
(Alessandro Malacarne)