Cass., Sez. VI, ud. 25 settembre 2025 (dep. 26 settembre 2025), n. 32059, Pres. De Amicis, Estens. Di Geronimo
Segnaliamo ai lettori una pronuncia della Sesta Sezione penale della Suprema Corte in tema di mandato d’arresto europeo. Più precisamente, viene statuito che nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione originato dall’impugnativa della sentenza che ad esso dà esecuzione, non è consentita la presentazione di motivi nuovi. Siffatta conclusione viene giustificata rilevando come l’art. 22, comma 3, della l. 22 aprile 2005, n. 69 detti una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria, in ordine ai tempi di proposizione del ricorso e ai termini di comparizione, senza menzionare la possibilità di proporre motivi nuovi. La disposizione, invece, rinviando espressamente alle forme di cui l’art. 127 c.p.p., abilita il ricorrente al (solo) deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con l’atto di impugnazione.
In allegato può leggersi il testo della pronuncia.
(Alessandro Malacarne)